Cassazione Civile, Ordinanza n. 22809/2026 del 06/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione, preso atto della rinuncia al ricorso e della sua accettazione da parte della resistente, ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c., senza provvedere sulle spese. Ha inoltre dato atto dell'insussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un ricorso proposto da un'associazione contro un decreto dirigenziale regionale che aveva disposto la revoca parziale di un finanziamento concesso per un progetto e la restituzione delle somme erogate. In primo grado l'associazione aveva chiesto l'annullamento e/o la disapplicazione del provvedimento, mentre la Regione aveva chiesto in riconvenzionale l'accertamento della legittimità della revoca e dell'inadempimento dell'associazione, con condanna alla restituzione di una somma specifica oltre accessori. Il Tribunale aveva accolto solo parzialmente entrambe le domande, determinando una minor somma dovuta. In appello la Regione aveva ottenuto l'accoglimento dell'impugnazione incidentale e la condanna dell'associazione all'integrale restituzione richiesta. Proposto ricorso per cassazione dall'associazione, il giudizio si è però arrestato prima dell'esame dei motivi, perché le parti hanno depositato atto congiunto di rinuncia al ricorso e di accettazione della rinuncia da parte della Regione, chiedendo l'estinzione del giudizio e la compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 391 c.p.c.
ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ.
La rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso
La Corte esclude la debenza dell'ulteriore importo quando non ne ricorrano i presupposti processuali, nella specie non ravvisati in conseguenza dell'estinzione del giudizio per rinuncia accettata.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso accettata dalla parte resistente comporta l'estinzione del processo, con chiusura del giudizio senza esame dei motivi di impugnazione.
- Quando l'estinzione interviene per rinuncia accettata, il giudice non è tenuto a provvedere sulle spese di lite se ciò risulta coerente con la richiesta congiunta delle parti e con la disciplina applicabile.
- In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia accettata, può essere escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ove manchino i presupposti previsti dalla norma speciale.
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