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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-677/16

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 5 giugno 2018. — Montero Mateos contro Agencia Madrileña de Atención Social de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad Autónoma de Madrid. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social n° 33 de Madrid. — Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausola 4 – Principio di non discriminazione – Nozione di “condizioni di lavoro” – Comparabilità delle situazioni – Giustificazione – Nozione di “ragioni oggettive” – Indennità in caso di estinzione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato per un motivo oggettivo – Mancata corresponsione dell’indennità in caso di scadenza di un contratto di lavoro a tempo determinato di interinidad. — Causa C-677/16

Giurisprudenza europea62016CJ0677

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha esaminato il regime spagnolo dell’indennità di fine rapporto per i contratti di interinidad alla luce del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato. Ha ritenuto che la mancata corresponsione dell’indennità alla scadenza del contratto a termine, a fronte dell’indennità prevista per il licenziamento per motivo oggettivo dei lavoratori stabili, sia giustificata da una ragione oggettiva legata alla diversa natura delle due cause di cessazione. Resta però al giudice nazionale valutare se, per la durata insolitamente lunga e l’imprevedibilità della cessazione, il rapporto debba essere riqualificato come a tempo indeterminato.

Clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato: compatibilità con il diritto UE della mancata indennità alla scadenza di un contratto di interinidad rispetto all’indennità spettante al lavoratore a tempo indeterminato licenziato per motivo oggettivo.

La questione giuridica

Se la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato debba essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale che, per i contratti di interinidad conclusi per coprire temporaneamente un posto vacante durante una procedura di selezione, non prevede alcuna indennità alla scadenza del termine, mentre riconosce un’indennità di 20 giorni per anno di servizio ai lavoratori a tempo indeterminato licenziati per motivo oggettivo; in particolare, se la diversa disciplina sia giustificata da ragioni oggettive.

Principio di diritto

La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro non osta a una normativa nazionale che esclude qualsiasi indennità alla scadenza di un contratto di interinidad concluso per coprire provvisoriamente un posto vacante, pur riconoscendo un’indennità ai lavoratori a tempo indeterminato licenziati per motivo oggettivo, perché le due situazioni non sono assimilabili sul piano rilevante: nel contratto a tempo determinato le parti conoscono sin dall’inizio il termine o l’evento che ne determina la cessazione, mentre il licenziamento per motivo oggettivo interviene per circostanze imprevedibili sopravvenute; tale diversa finalità e contesto costituiscono una ragione oggettiva idonea a giustificare il trattamento differenziato.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 1999/70/CE
  • Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato
  • Clausola 1 dell’accordo quadro
  • Clausola 3 dell’accordo quadro
  • Clausola 4 dell’accordo quadro
  • Articolo 15 dello Statuto dei lavoratori spagnolo
  • Articolo 49 dello Statuto dei lavoratori spagnolo
  • Articolo 52 dello Statuto dei lavoratori spagnolo
  • Articolo 53 dello Statuto dei lavoratori spagnolo
  • Real Decreto 2720/1998

Indennità di fine rapporto e contratto di interinidad

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Juzgado de lo Social n. 33 de Madrid in una controversia tra una lavoratrice assunta con contratto di interinidad e l’amministrazione datrice di lavoro pubblica. La questione centrale è se il diritto dell’Unione impedisca che, alla scadenza di tale contratto a termine, non sia dovuta alcuna indennità, mentre un’indennità è invece prevista per i lavoratori a tempo indeterminato licenziati per motivo oggettivo.

Fatti e procedimento principale

La sig.ra Lucía Montero Mateos aveva stipulato con l’Agenzia madrilena un contratto di interinidad inizialmente per sostituire un lavoratore a tempo indeterminato e poi per coprire temporaneamente un posto vacante. Il posto fu poi assegnato definitivamente a seguito di una procedura di assunzione e il contratto si estinse per scadenza del termine. La lavoratrice impugnò la cessazione sostenendo di essere discriminata rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che, in caso di licenziamento per una delle ragioni di cui all’articolo 52 dello Statuto dei lavoratori, ricevono un’indennità di 20 giorni di retribuzione per anno di servizio.

Normativa dell’Unione e diritto nazionale rilevante

La Corte richiama la direttiva 1999/70/CE e l’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, in particolare:

  • il considerando 14 della direttiva;
  • la clausola 1, che mira a migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato e a prevenire gli abusi;
  • la clausola 3, che definisce lavoratore a tempo determinato e lavoratore comparabile a tempo indeterminato;
  • la clausola 4, punto 1, sul principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego.

Sul piano nazionale sono rilevanti:

  • l’articolo 15 dello Statuto dei lavoratori, che disciplina i contratti a termine;
  • l’articolo 49, paragrafo 1, lettera c), che esclude l’indennità per i contratti di interinidad alla scadenza;
  • l’articolo 52, che elenca i motivi oggettivi di estinzione del rapporto;
  • l’articolo 53, che prevede in tali casi un’indennità di 20 giorni per anno di servizio;
  • il Real Decreto 2720/1998, che definisce e disciplina il contratto di interinidad.

Ragionamento della Corte: condizione di impiego e comparabilità

La Corte afferma anzitutto che l’indennità di fine rapporto rientra nella nozione di «condizioni di impiego» della clausola 4, punto 1, perché è connessa al rapporto di lavoro. Ricorda inoltre che il divieto di discriminazione si applica solo a situazioni comparabili e che spetta al giudice nazionale verificare in concreto la comparabilità.

Nel caso concreto, la lavoratrice svolgeva le stesse mansioni della persona poi assunta stabilmente sul posto e, secondo gli elementi disponibili, la sua situazione appariva comparabile a quella di un lavoratore a tempo indeterminato assunto per le medesime funzioni. Tuttavia, la Corte sottolinea che la comparabilità non basta: occorre anche verificare se la disparità sia giustificata da ragioni oggettive.

Ragioni oggettive e differenza tra cessazione per termine e licenziamento oggettivo

La Corte distingue nettamente tra:

  • la cessazione di un contratto a termine, il cui termine o evento finale è noto sin dalla conclusione del contratto;
  • il licenziamento per motivo oggettivo di un lavoratore a tempo indeterminato, che dipende da circostanze sopravvenute e imprevedibili, idonee a sconvolgere il normale svolgimento del rapporto.

Secondo la Corte, l’indennità prevista dall’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), dello Statuto dei lavoratori mira proprio a compensare l’imprevedibilità di tale cessazione e la delusione delle aspettative di stabilità del lavoratore. Per contro, nel contratto di interinidad le parti conoscono fin dall’inizio che il rapporto terminerà con il venir meno della causa sostitutiva o con la copertura definitiva del posto. Questa diversità di oggetto e contesto costituisce una ragione oggettiva che giustifica il diverso trattamento.

Osservazione finale del giudice nazionale

Pur escludendo la violazione della clausola 4, la Corte osserva che il giudice del rinvio deve ancora valutare se, alla luce della durata insolitamente lunga del contratto e dell’imprevedibilità concreta della cessazione, il rapporto debba essere riqualificato in contratto a tempo indeterminato.

Dispositivo

La Corte conclude che la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro non osta a una normativa nazionale che non prevede alcuna indennità per i lavoratori assunti con contratti di interinidad alla scadenza del termine, mentre riconosce un’indennità ai lavoratori a tempo indeterminato in caso di estinzione del rapporto per motivo oggettivo.

Come è indicizzato

Materielavoro a tempo determinatonon discriminazionediritto del lavoro spagnoloindennità di fine rapportopubblico impiego

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