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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-673/16

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 5 giugno 2018. — Relu Adrian Coman e a. contro Inspectoratul General pentru Imigrări e Ministerul Afacerilor Interne. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea Constituţională. — Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione – Articolo 21 TFUE – Diritto dei cittadini dell’Unione di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri – Direttiva 2004/38/CE – Articolo 3 – Aventi diritto – Familiari del cittadino dell’Unione – Articolo 2, punto 2, lettera a) – Nozione di “coniuge” – Matrimonio tra persone dello stesso sesso – Articolo 7 – Diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi – Diritti fondamentali. — Causa C-673/16

Giurisprudenza europea62016CJ0673

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia ha affermato che, nel contesto del rientro nello Stato membro di cittadinanza di un cittadino dell’Unione che abbia esercitato la libera circolazione, il termine "coniuge" comprende anche il coniuge dello stesso sesso, se il matrimonio è stato validamente contratto in un altro Stato membro. Il rifiuto di riconoscere tale status, ai fini del soggiorno derivato, costituisce un ostacolo alla libera circolazione e non può essere giustificato dall’assenza nel diritto nazionale del matrimonio omosessuale. Il coniuge di Stato terzo ha quindi diritto a un soggiorno superiore a tre mesi, alle condizioni non più restrittive di quelle previste dalla direttiva 2004/38.

Diritto di soggiorno derivato del coniuge dello stesso sesso di un cittadino dell’Unione che rientra nello Stato membro di cittadinanza dopo aver esercitato la libertà di circolazione.

La questione giuridica

Se, ai fini dell’articolo 21, paragrafo 1, TFUE e della direttiva 2004/38, il termine "coniuge" comprenda anche il coniuge dello stesso sesso cittadino di Stato terzo, sposato validamente in un altro Stato membro; se lo Stato membro di cittadinanza debba riconoscere un diritto di soggiorno per oltre tre mesi a tale coniuge; e, in subordine, se lo stesso possa essere trattato come altro familiare o partner stabile ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva.

Principio di diritto

Quando un cittadino dell’Unione ha esercitato la libertà di circolazione soggiornando effettivamente in un altro Stato membro ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2004/38 e vi ha sviluppato o consolidato una vita familiare con un cittadino di Stato terzo dello stesso sesso unito da matrimonio validamente contratto nello Stato ospitante, l’articolo 21, paragrafo 1, TFUE osta a che lo Stato membro di cittadinanza neghi al coniuge il riconoscimento, ai soli fini del soggiorno derivato, per il solo fatto che il diritto nazionale non prevede il matrimonio tra persone dello stesso sesso; il coniuge ha dunque diritto a soggiornare per oltre tre mesi nello Stato membro di cittadinanza, senza condizioni più rigorose di quelle previste dall’articolo 7 della direttiva 2004/38.

Norme richiamate

  • Articolo 21 TFUE
  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 4, paragrafo 2, TUE
  • Direttiva 2004/38/CE
  • Articolo 2, punto 2, lettera a), direttiva 2004/38/CE
  • Articolo 3, paragrafi 1 e 2, direttiva 2004/38/CE
  • Articolo 7, paragrafo 1 e paragrafo 2, direttiva 2004/38/CE
  • Articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 9 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 45 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 52, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

Diritto di soggiorno del coniuge dello stesso sesso di un cittadino dell’Unione

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale della Curtea Constituțională rumena in materia di libera circolazione dei cittadini dell’Unione e ricongiungimento familiare. La Corte affronta se lo Stato membro di cittadinanza debba riconoscere, ai fini del soggiorno, il coniuge dello stesso sesso di un cittadino dell’Unione che abbia soggiornato in un altro Stato membro e lì abbia contratto matrimonio validamente.

Fatti e procedimento principale

Il sig. Coman, cittadino rumeno e statunitense, e il sig. Hamilton, cittadino statunitense, hanno convissuto a New York e si sono sposati a Bruxelles nel 2010. Dopo il rientro del sig. Coman in Belgio per attività lavorativa presso il Parlamento europeo, i due si sono rivolti alle autorità rumene per sapere se il sig. Hamilton potesse ottenere un diritto di soggiorno in Romania superiore a tre mesi in quanto familiare del cittadino dell’Unione.

L’Ispettorato generale per l’Immigrazione ha negato tale possibilità, ritenendo che il matrimonio tra persone dello stesso sesso non fosse riconosciuto nel diritto rumeno e che, quindi, non potesse farsi luogo a ricongiungimento familiare. I ricorrenti hanno quindi promosso un’azione per discriminazione fondata sull’orientamento sessuale e hanno sollevato un’eccezione di incostituzionalità delle disposizioni del codice civile rumeno che vietano e non riconoscono i matrimoni omosessuali.

Questioni pregiudiziali

Il giudice costituzionale ha chiesto, in sostanza:

  • se la nozione di "coniuge" dell’articolo 2, punto 2, lettera a), della direttiva 2004/38 comprenda anche il coniuge dello stesso sesso cittadino di uno Stato terzo;
  • se, in caso positivo, lo Stato membro di cittadinanza debba concedere un diritto di soggiorno superiore a tre mesi a tale coniuge;
  • in subordine, se il coniuge dello stesso sesso possa rientrare nelle categorie di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva come altro familiare o partner stabile.

Normativa rilevante

La Corte richiama anzitutto:

  • l’articolo 21, paragrafo 1, TFUE, che garantisce il diritto dei cittadini dell’Unione di circolare e soggiornare liberamente;
  • la direttiva 2004/38, in particolare gli articoli 2, punto 2, 3 e 7;
  • i diritti sanciti dagli articoli 7, 9, 21 e 45 della Carta;
  • l’articolo 4, paragrafo 2, TUE, relativo al rispetto dell’identità nazionale degli Stati membri.

Ragionamento della Corte: applicabilità della direttiva e fondamento nel TFUE

La Corte osserva che la direttiva 2004/38 disciplina il soggiorno del cittadino dell’Unione in uno Stato membro diverso da quello di cittadinanza e non può, di per sé, fondare un diritto di soggiorno derivato nello Stato membro di cui il cittadino possiede la cittadinanza. Tuttavia, in situazioni in cui il cittadino dell’Unione abbia esercitato effettivamente la libera circolazione e abbia sviluppato o consolidato una vita familiare nello Stato ospitante, l’articolo 21, paragrafo 1, TFUE impone che tale vita familiare possa proseguire al ritorno nello Stato membro d’origine, riconoscendo al familiare di Stato terzo un diritto di soggiorno derivato.

La Corte richiama in proposito la propria giurisprudenza, secondo la quale le condizioni di tale soggiorno non possono essere più rigorose di quelle previste dalla direttiva 2004/38, applicata per analogia al rientro nello Stato membro di cittadinanza.

Nozione di "coniuge" e matrimonio tra persone dello stesso sesso

Sul punto centrale, la Corte afferma che la nozione di "coniuge" dell’articolo 2, punto 2, lettera a), della direttiva 2004/38 è neutra rispetto al genere e designa una persona unita a un’altra da vincolo matrimoniale. Ne consegue che essa comprende anche il coniuge dello stesso sesso di un cittadino dell’Unione.

La Corte precisa che, a differenza della nozione di partner registrato di cui all’articolo 2, punto 2, lettera b), la lettera a) non rinvia alle condizioni previste dal diritto nazionale dello Stato membro ospitante. Pertanto, uno Stato membro non può opporsi al riconoscimento, ai soli fini del soggiorno derivato, di un matrimonio validamente contratto in un altro Stato membro tra persone dello stesso sesso, invocando il fatto che il proprio ordinamento non prevede il matrimonio omosessuale.

Competenza degli Stati membri, ordine pubblico e identità nazionale

La Corte riconosce che lo stato civile e le norme sul matrimonio rientrano nella competenza degli Stati membri, che restano liberi di prevedere o meno il matrimonio tra persone dello stesso sesso. Tuttavia, nell’esercizio di tale competenza, essi devono rispettare il diritto dell’Unione e, in particolare, la libertà di circolazione.

Il rifiuto di riconoscere il matrimonio, ai soli fini del soggiorno derivato, ostacolerebbe la libertà di circolazione del cittadino dell’Unione, poiché potrebbe dissuaderlo dal rientrare nel proprio Stato di cittadinanza se non potesse esservi accompagnato dal coniuge. La Corte esclude che tale obbligo di riconoscimento limiti l’istituto del matrimonio nel diritto interno o leda l’identità nazionale ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, TUE, poiché si tratta di un riconoscimento circoscritto esclusivamente agli effetti della libera circolazione.

Anche il richiamo all’ordine pubblico non è accolto: la Corte ricorda che tale nozione va interpretata restrittivamente e non può essere invocata per giustificare un rifiuto generalizzato in assenza di una minaccia reale e sufficientemente grave a un interesse fondamentale della società.

Carta dei diritti fondamentali e vita familiare

La Corte collega l’interpretazione alla Carta, in particolare all’articolo 7 sul rispetto della vita privata e familiare. Richiama inoltre la giurisprudenza della Corte EDU, secondo cui le relazioni tra persone dello stesso sesso possono rientrare nella nozione di vita privata e familiare. Tale profilo rafforza l’interpretazione estensiva della nozione di coniuge ai fini della tutela della vita familiare del cittadino dell’Unione.

Risposta alla prima e alla seconda questione

La Corte risponde che, in una situazione come quella del procedimento principale, l’articolo 21, paragrafo 1, TFUE osta a che le autorità dello Stato membro di cittadinanza rifiutino il soggiorno al coniuge dello stesso sesso cittadino di uno Stato terzo solo perché il diritto nazionale non prevede il matrimonio tra persone dello stesso sesso.

Inoltre, il coniuge di Stato terzo dispone di un diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi nello Stato membro di cittadinanza del cittadino dell’Unione, e tale diritto derivato non può essere subordinato a condizioni più rigorose di quelle stabilite dall’articolo 7 della direttiva 2004/38.

Questioni terza e quarta

Poiché le risposte alle prime due questioni sono state affermative, la Corte dichiara che non occorre rispondere alle questioni terza e quarta, relative alla qualificazione del partner come altro familiare o partner stabile.

Dispositivo e portata pratica

Il dispositivo sancisce che lo Stato membro di cittadinanza deve riconoscere, ai fini del soggiorno derivato, il coniuge dello stesso sesso di un cittadino dell’Unione che abbia effettivamente esercitato la libera circolazione e abbia sviluppato o consolidato una vita familiare in un altro Stato membro. La decisione è di particolare rilievo per la prassi amministrativa e contenziosa in materia di ricongiungimento familiare, poiché impone un riconoscimento funzionale del matrimonio omosessuale limitato agli effetti del diritto dell’Unione, senza incidere sulla disciplina interna dello stato civile.

Come è indicizzato

Materielibera circolazione dei cittadini uediritto di soggiornounioni e matrimonio tra persone dello stesso sessodiritti fondamentalidiscriminazione fondata sull'orientamento sessuale

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