Corte di giustizia, Sentenza C-250/17
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 6 giugno 2018. — Virgílio Tarragó da Silveira contro Massa Insolvente da Espírito Santo Financial Group SA. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal de Justiça. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Procedura di insolvenza – Regolamento (CE) n. 1346/2000 – Articolo 15 – Effetti della procedura di insolvenza sui procedimenti pendenti relativi a un bene o a un diritto del quale il debitore è spossessato – Nozione di “procedimento pendente” – Procedimento di merito concernente il riconoscimento dell’esistenza di un credito. — Causa C-250/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito la portata dell'articolo 15 del regolamento n. 1346/2000 in materia di insolvenza transfrontaliera. Ha affermato che la norma riguarda anche i giudizi di merito aventi ad oggetto l'accertamento di un credito pecuniario, purché non si traducano in esecuzione forzata. Il giudice adito nello Stato membro del procedimento pendente applica quindi la propria legge processuale per determinare gli effetti dell'apertura dell'insolvenza su tale giudizio.
Interpretazione dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1346/2000: se si applichi a un giudizio di merito per il pagamento di un credito e di un risarcimento, pendente in uno Stato membro diverso da quello di apertura dell'insolvenza.
La questione giuridica
Se l'articolo 15 del regolamento n. 1346/2000 debba essere interpretato nel senso che rientra nel suo ambito un procedimento pendente dinanzi al giudice di uno Stato membro, volto alla condanna del debitore al pagamento di una somma dovuta per un contratto di prestazione di servizi e al risarcimento del danno per l'inadempimento, quando il debitore è stato dichiarato insolvente in una procedura aperta in un altro Stato membro e la procedura riguarda l'intero patrimonio del debitore.
Principio di diritto
L'articolo 15 del regolamento n. 1346/2000 si applica non solo ai procedimenti pendenti relativi a un bene o a un diritto determinato, ma anche alle azioni di merito dirette all'accertamento di un credito pecuniario e del correlato risarcimento, purché non si tratti di procedure esecutive forzate: in tal caso, gli effetti dell'apertura dell'insolvenza sono disciplinati dalla legge dello Stato in cui il procedimento è pendente.
Norme richiamate
- Regolamento (CE) n. 1346/2000
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 4, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 1346/2000
- Articolo 4, paragrafo 2, lettera f), regolamento (CE) n. 1346/2000
- Articolo 15, regolamento (CE) n. 1346/2000
- Articolo 16, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 1346/2000
- Articolo 20, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 1346/2000
Interpretazione dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1346/2000 nei giudizi di accertamento del credito
La Corte di giustizia, Nona Sezione, si pronuncia in sede di rinvio pregiudiziale del Supremo Tribunal de Justiça (Portogallo) sulla portata dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1346/2000 in un contesto di insolvenza transfrontaliera. La questione riguarda un'azione promossa per ottenere il pagamento di compensi contrattuali e un risarcimento pecuniario, mentre il debitore è stato medio tempore dichiarato insolvente in Lussemburgo.
Fatti e procedimento principale
Il sig. Virgílio Tarragó da Silveira aveva introdotto in Portogallo un'azione di recupero di credito nei confronti dell'Espírito Santo Financial Group SA, poi dichiarata fallita da un tribunale lussemburghese durante il processo. Dopo l'apertura della procedura di insolvenza, la massa insolvente, rappresentata dal curatore fallimentare nominato in Lussemburgo, è subentrata quale parte convenuta nel giudizio portoghese.
Il tribunale di primo grado aveva dichiarato il non luogo a statuire ritenendo applicabile l'articolo 15 del regolamento n. 1346/2000 e, quindi, la disciplina processuale portoghese. La decisione era stata confermata in appello e il giudice di legittimità ha quindi chiesto alla Corte di chiarire se tale disposizione si applichi anche a un'azione di merito per pagamento di somme di denaro e risarcimento.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- il considerando 8 del regolamento n. 1346/2000, relativo all'efficacia delle procedure di insolvenza transfrontaliere;
- il considerando 23, che afferma il principio della lex concursus come regola generale;
- il considerando 24, che giustifica le deroghe a tutela della certezza delle transazioni;
- l'articolo 4, paragrafo 1, che stabilisce la legge applicabile della procedura di insolvenza;
- l'articolo 4, paragrafo 2, lettera f), che menziona gli effetti della procedura sulle azioni individuali, salvo i procedimenti pendenti;
- l'articolo 15, che attribuisce alla legge dello Stato del procedimento pendente la disciplina degli effetti dell'insolvenza su un procedimento pendente relativo a un bene o a un diritto del quale il debitore è spossessato;
- l'articolo 16, paragrafo 1, sul riconoscimento automatico della decisione di apertura;
- l'articolo 20, paragrafo 1, richiamato per escludere l'applicazione dell'articolo 15 alle esecuzioni forzate.
Questione interpretativa
Il nodo centrale era stabilire se l'espressione dell'articolo 15, riferita a un "bene o un diritto del quale il debitore è spossessato", limitasse la disposizione ai soli procedimenti riguardanti beni o diritti determinati, oppure se comprendesse anche azioni di merito aventi a oggetto un credito pecuniario non ancora eseguito.
Il ricorrente sosteneva una lettura restrittiva: solo procedimenti relativi a beni o diritti determinati potrebbero rientrare nell'articolo 15, mentre le domande di condanna al pagamento dovrebbero ricadere nella regola generale dell'articolo 4 e quindi essere regolate dalla legge dello Stato di apertura dell'insolvenza. Il curatore fallimentare difendeva invece un'interpretazione ampia, estesa a tutti i procedimenti pendenti relativi a beni o diritti rientranti nella massa fallimentare.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva innanzitutto che la formulazione dell'articolo 15 non è univoca e che le diverse versioni linguistiche divergono: alcune si riferiscono al bene o diritto del quale il debitore è stato spossessato, altre al bene o diritto della massa. Per questo motivo l'interpretazione non può fondarsi solo sul dato letterale.
Sul piano sistematico, la Corte collega l'articolo 15 all'articolo 4, paragrafo 2, lettera f), che distingue i procedimenti pendenti dalle altre azioni giudiziarie individuali. L'uso dell'espressione generale "procedimento pendente" conferma che la norma non è limitata ai soli beni determinati, ma riguarda più ampiamente i beni o diritti che entrano nella massa fallimentare.
Inoltre, il riferimento ai beni o diritti dei quali il debitore è spossessato viene letto alla luce dell'apertura della procedura di insolvenza e del suo riconoscimento negli altri Stati membri ai sensi dell'articolo 16: si tratta quindi della massa fallimentare nel suo complesso, non di singoli beni individualmente identificati.
Sotto il profilo teleologico, la Corte richiama l'obiettivo del regolamento di migliorare efficacia ed efficienza delle procedure di insolvenza transfrontaliere. Sarebbe contrario a tale finalità imporre al giudice del procedimento pendente di applicare una legge straniera solo per stabilire gli effetti dell'apertura dell'insolvenza sul giudizio di condanna al pagamento; ciò rischierebbe di ritardare la decisione sull'esistenza e sull'ammontare del credito e di pregiudicare l'inserimento tempestivo nella massa passiva.
La Corte precisa però un limite importante: l'articolo 15 non si applica alle procedure di esecuzione forzata, poiché ciò sarebbe incompatibile con l'articolo 20, paragrafo 1, e con il principio della parità di trattamento dei creditori. Restano invece comprese le azioni di accertamento di obblighi pecuniari che si limitano a determinare diritti e obblighi senza procedere alla loro realizzazione coattiva.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde che l'articolo 15 del regolamento n. 1346/2000 si applica a un procedimento pendente in uno Stato membro avente ad oggetto la condanna del debitore al pagamento di una somma dovuta in forza di un contratto di prestazione di servizi e al risarcimento per inadempimento, quando il debitore sia stato dichiarato insolvente in una procedura aperta in un altro Stato membro e la dichiarazione riguardi l'intero patrimonio.
Principio affermato
Il principio di diritto è che, in materia di insolvenza transfrontaliera, l'articolo 15 del regolamento n. 1346/2000 copre i giudizi di merito di accertamento del credito pecuniario pendenti in uno Stato membro diverso da quello di apertura, ma non le procedure esecutive forzate. Di conseguenza, gli effetti dell'insolvenza su tali giudizi sono disciplinati dalla legge dello Stato del giudice adito, mentre la lex concursus conserva la sua funzione generale per il resto della procedura.
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