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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-667/16

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 6 giugno 2018. — M.N.J.P.W. Nooren e J.M.F.D.C. Nooren contro Staatssecretaris van Economische Zaken. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven. — Rinvio pregiudiziale – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEASR – Regolamento (CE) n.1122/2009 – Sostegno allo sviluppo rurale – Inadempienza alle regole della condizionalità – Riduzioni ed esclusioni – Cumulo delle riduzioni. — Causa C-667/16

Giurisprudenza europea62016CJ0667

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che, in materia di condizionalità PAC, le riduzioni per infrazioni dovute a negligenza e quelle per infrazioni intenzionali non si escludono a vicenda quando coesistono nello stesso campo di controllo. L’autorità nazionale deve calcolare le due percentuali separatamente e cumularle. Il cumulo incontra comunque il limite massimo annuale fissato dal regolamento n. 73/2009 e deve rispettare la proporzionalità.

Condizionalità PAC: cumulabilità delle riduzioni degli aiuti quando nello stesso campo siano accertate infrazioni per negligenza e infrazioni intenzionali.

La questione giuridica

Se gli articoli 70, 71 e 72 del regolamento (CE) n. 1122/2009, letti alla luce degli articoli 23 e 24 del regolamento (CE) n. 73/2009, consentano di sommare le riduzioni degli aiuti derivanti, da un lato, da infrazioni della condizionalità dovute a negligenza, anche ripetute, e, dall’altro, da infrazioni intenzionali; in caso affermativo, quale sia la base giuridica e il criterio di calcolo; in caso negativo, se esista altra base nel diritto dell’Unione.

Principio di diritto

Quando nello stesso campo della condizionalità sono accertate, nello stesso anno civile, più infrazioni imputabili a negligenza e più infrazioni intenzionali, le riduzioni devono essere determinate separatamente per ciascun gruppo di infrazioni ai sensi degli articoli 71 e 72 del regolamento n. 1122/2009 e poi sommate; resta però fermo il limite complessivo previsto dall’articolo 24, paragrafo 4, del regolamento n. 73/2009, ossia il rispetto del principio di proporzionalità e il divieto di superare l’importo totale dei pagamenti diretti di cui all’articolo 23, paragrafo 1.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 73/2009, articoli 23 e 24
  • Regolamento (CE) n. 1122/2009, articoli 70, 71 e 72

Condizionalità PAC e cumulo delle riduzioni per negligenza e dolo

La pronuncia, resa in sede di rinvio pregiudiziale dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi), riguarda l’interpretazione della disciplina UE sui pagamenti diretti agli agricoltori e sulle conseguenze della violazione delle regole di condizionalità. Il contenzioso nasce dalla riduzione degli aiuti applicata a un allevatore per più violazioni connesse alla protezione dei vitelli.

Fatti e procedimento principale

Nel 2011 il sig. Nooren aveva presentato domanda di sostegno diretto in forma di pagamento unico. Nel corso di controlli effettuati dall’ispettorato olandese furono accertate in dieci occasioni violazioni di diversi obblighi in materia di protezione dei vitelli.

Con decisione del 18 settembre 2014, il Segretario di Stato agli affari economici stabilì una riduzione complessiva del 55% dei pagamenti diretti, composta da:

  • una riduzione del 15% per diversi casi di infrazioni dovute a negligenza;
  • una riduzione del 40% per infrazioni intenzionali.

Le eredi dell’agricoltore contestarono tale impostazione, sostenendo che la riduzione totale non potesse superare il 15%.

Normativa rilevante

La Corte esamina anzitutto l’articolo 23 del regolamento (CE) n. 73/2009, che prevede la riduzione o l’esclusione dei pagamenti diretti quando l’agricoltore non rispetta i criteri di gestione obbligatori o le buone condizioni agronomiche e ambientali per atti o omissioni direttamente imputabili a lui.

Viene poi richiamato l’articolo 24 del medesimo regolamento, che distingue:

  • la negligenza, con riduzione massima del 5% e del 15% in caso di recidiva;
  • l’inadempienza intenzionale, con riduzione di norma del 20%, fino all’esclusione totale;
  • un tetto complessivo annuale, secondo cui l’ammontare totale delle riduzioni e esclusioni non può superare l’importo totale dei pagamenti diretti di cui all’articolo 23, paragrafo 1.

Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 1122/2009, sono centrali:

  • l’articolo 70, paragrafo 6, secondo cui più infrazioni nello stesso campo sono considerate come un unico caso di infrazione ai fini della fissazione della riduzione;
  • l’articolo 71, relativo alle riduzioni per negligenza, che prevede la somma delle percentuali in caso di infrazione ripetuta combinata con altre infrazioni ripetute o non ripetute, con limite massimo del 15%;
  • l’articolo 72, relativo alle infrazioni intenzionali, che disciplina la riduzione da applicare nei casi di comportamento doloso.

Questioni pregiudiziali

Il giudice nazionale chiedeva in sostanza:

  • se, in presenza di diverse infrazioni ricadenti nel medesimo campo della condizionalità, fosse possibile sommare le riduzioni per negligenza e quelle per infrazioni intenzionali;
  • in caso affermativo, quale fosse la base giuridica e il metodo di calcolo;
  • in caso negativo, se vi fosse un’altra base giuridica nel diritto dell’Unione.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva che gli articoli 71 e 72 del regolamento n. 1122/2009 hanno ambiti distinti: il primo si applica alle infrazioni dovute a negligenza, il secondo alle infrazioni intenzionali. Nessuno dei due articoli, considerato isolatamente, disciplina una situazione in cui coesistano infrazioni di entrambi i tipi.

La Corte valorizza poi l’articolo 70, paragrafo 6, secondo cui le più infrazioni nello stesso campo sono considerate come un unico caso di infrazione ai fini della riduzione. Da ciò ricava che:

  • le più infrazioni dovute a negligenza nello stesso campo si trattano come un unico caso di negligenza;
  • le infrazioni intenzionali nello stesso campo si trattano come un unico caso di infrazione intenzionale.

Ne consegue che, in una situazione mista come quella del procedimento principale, occorre determinare separatamente la riduzione per il gruppo di infrazioni da negligenza e la riduzione per il gruppo di infrazioni intenzionali, e poi sommare le due percentuali.

La Corte esclude un’interpretazione che limiti la riduzione complessiva al 15%, perché priverebbe l’articolo 72 del suo effetto utile, sarebbe contraria all’obiettivo della disciplina di promuovere il rispetto delle regole di condizionalità e confliggerebbe con il principio che ogni atto o omissione comporta, in linea di principio, una riduzione dei pagamenti. Al tempo stesso, il cumulo resta soggetto al limite generale dell’articolo 24, paragrafo 4, del regolamento n. 73/2009 e al principio di proporzionalità.

Decisione

La Corte risponde che gli articoli da 70 a 72 del regolamento n. 1122/2009, letti in combinato disposto con gli articoli 23 e 24 del regolamento n. 73/2009, devono essere interpretati nel senso che, quando nello stesso campo sono state accertate diverse infrazioni, la riduzione per negligenza e quella per infrazioni intenzionali devono essere sommate. L’importo complessivo delle riduzioni nell’arco di un anno civile deve tuttavia essere fissato nel rispetto del principio di proporzionalità e non può superare l’importo totale dei pagamenti diretti di cui all’articolo 23, paragrafo 1.

La terza questione non viene esaminata, perché proposta solo in via subordinata in caso di risposta negativa alle prime due.

Come è indicizzato

Materiepolitica agricola comunesostegno diretto agli agricoltoricondizionalitàriduzioni ed esclusioni degli aiuticontrolli e sanzioni amministrative

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