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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-258/17

Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 6 giugno 2018. — Sergej Arbuzov contro Consiglio dell'Unione europea. — Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali – Elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco – Obbligo di motivazione – Errore manifesto di valutazione. — Causa T-258/17

Giurisprudenza europea62017TJ0258

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale annulla la decisione del Consiglio che aveva prorogato le misure restrittive nei confronti di Sergej Arbuzov, ritenendo che l’istituzione non avesse svolto gli approfondimenti necessari sullo stato del procedimento penale ucraino richiamato a base dell’iscrizione. Pur riconoscendo che la motivazione formale era sufficiente e che il procedimento riguardava effettivamente un sospetto di appropriazione indebita di fondi pubblici, il Tribunale rileva un errore manifesto di valutazione per mancata verifica di elementi che avrebbero dovuto suscitare dubbi legittimi. Il Consiglio è quindi condannato alle spese.

Misure restrittive Ucraina: annullamento del mantenimento del nome di Sergej Arbuzov nell’elenco per errore manifesto di valutazione dovuto al mancato approfondimento sullo stato del procedimento penale a suo carico.

La questione giuridica

Se il Consiglio potesse mantenere il nome del ricorrente nell’elenco delle misure restrittive in base ai documenti trasmessi dalle autorità ucraine, senza svolgere ulteriori verifiche, e se la motivazione della decisione fosse sufficiente; in particolare, se il mancato approfondimento del ritardo e della mancata evoluzione del procedimento penale a carico del ricorrente integrasse un errore manifesto di valutazione e una violazione dell’obbligo di diligenza.

Principio di diritto

Il Consiglio può mantenere il nome di una persona nell’elenco delle misure restrittive solo se la decisione si fonda su una base fattuale sufficientemente solida e se l’istituzione ha esaminato con cura e imparzialità gli elementi pertinenti. Quando le osservazioni dell’interessato fanno sorgere dubbi legittimi sullo stato reale e sull’evoluzione di un procedimento penale nazionale richiamato a fondamento della designazione, il Consiglio deve chiedere chiarimenti ulteriori alle autorità competenti; se non lo fa, commette un errore manifesto di valutazione. In tale causa, la mera esistenza di un procedimento per appropriazione indebita non bastava, perché il Consiglio avrebbe dovuto approfondire il mancato avanzamento del procedimento dopo l’autorizzazione a procedere in contumacia, sicché la decisione di mantenimento è stata annullata.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 29 TUE
  • Articolo 215, paragrafo 2, TFUE
  • Articolo 21, paragrafo 2, lettera b), TUE
  • Articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 6, paragrafo 1, TUE
  • Articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 296, secondo comma, TFUE
  • Decisione 2014/119/PESC
  • Regolamento (UE) n. 208/2014
  • Decisione (PESC) 2015/143
  • Regolamento (UE) 2015/138
  • Decisione (PESC) 2015/364
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2015/357
  • Decisione (PESC) 2016/318
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2016/311
  • Decisione (PESC) 2017/381
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2017/374

Misure restrittive nei confronti di Sergej Arbuzov e mantenimento nell’elenco

La pronuncia riguarda un ricorso di annullamento proposto da Sergej Arbuzov contro la decisione (PESC) 2017/381 del Consiglio, con cui erano state prorogate le misure restrittive adottate nell’ambito della situazione in Ucraina. Il ricorso concerne soltanto il mantenimento del suo nome nell’elenco delle persone soggette a congelamento dei capitali.

Contesto normativo e vicenda amministrativa

Il Tribunale ricorda che il regime sanzionatorio trae origine dalla decisione 2014/119/PESC e dal regolamento (UE) n. 208/2014, adottati nel marzo 2014 sulla base degli articoli 29 TUE e 215, paragrafo 2, TFUE. Tali atti prevedono il congelamento dei fondi e delle risorse economiche delle persone identificate come responsabili dell’appropriazione indebita di fondi statali ucraini, nonché delle persone a esse associate.

Successive modifiche hanno precisato i criteri di designazione, in particolare con la decisione (PESC) 2015/143 e il regolamento (UE) 2015/138. Nel caso di Arbuzov, il suo nome era stato aggiunto all’elenco nel 2014 e successivamente mantenuto con motivazioni aggiornate, fino alla decisione impugnata del 3 marzo 2017, che prorogava le misure fino al 6 marzo 2018.

Posizione del ricorrente

Il ricorrente contestava, in sostanza, quattro profili:

  • violazione dell’obbligo di motivazione;
  • violazione del diritto di essere sentito;
  • errore manifesto di valutazione;
  • violazione del diritto di proprietà.

Sosteneva in particolare che il Consiglio si fosse limitato a recepire le informazioni fornite dall’Ufficio del procuratore generale ucraino (BPG), senza chiedere ulteriori chiarimenti e senza considerare adeguatamente gli elementi da lui prodotti, soprattutto quelli relativi alla mancata evoluzione del procedimento penale a suo carico.

Esame del primo motivo: motivazione

Il Tribunale respinge il motivo di violazione dell’obbligo di motivazione. Richiamando l’articolo 296, secondo comma, TFUE e l’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta, afferma che la motivazione deve essere chiara, precisa e adeguata al contesto, ma non deve necessariamente contenere tutti i dettagli di fatto e di diritto.

Nel caso concreto, la motivazione della decisione impugnata era sufficientemente specifica: il mantenimento nell’elenco era fondato sul fatto che il ricorrente era sottoposto a procedimento penale in Ucraina per appropriazione indebita di fondi o beni statali. Inoltre, il contesto era noto all’interessato grazie agli scambi precedenti con il Consiglio e ai documenti trasmessi dal BPG. Il Tribunale conclude quindi che la motivazione non era né generica né stereotipata.

Esame del terzo motivo: errore manifesto di valutazione

Il cuore della decisione riguarda il terzo motivo. Il Tribunale ricorda il criterio di designazione, che include le persone sottoposte a indagine dalle autorità ucraine per appropriazione indebita di fondi o beni pubblici, purché tali fatti siano idonei a minacciare lo Stato di diritto in Ucraina.

Il controllo giurisdizionale deve verificare se il Consiglio disponesse di una base fattuale sufficientemente solida e se avesse esaminato con cura e imparzialità gli elementi rilevanti, in ossequio all’articolo 41 della Carta e al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva di cui all’articolo 47 della Carta.

Il Tribunale sottolinea che il Consiglio non è tenuto a svolgere indagini proprie né a sostituirsi alle autorità ucraine, ma deve interrogarsi ulteriormente quando gli elementi forniti o le osservazioni dell’interessato facciano emergere dubbi legittimi. In tal senso, il Consiglio avrebbe potuto normalmente fare affidamento sui documenti del BPG, che descrivevano in modo concreto il procedimento, la qualificazione giuridica dei fatti e la loro connessione con l’appropriazione indebita di fondi pubblici.

Tuttavia, il Tribunale accoglie le censure relative allo stato di avanzamento del procedimento. Dopo la decisione del 15 febbraio 2016 che autorizzava il procedimento in contumacia, era trascorso più di un anno senza che la causa fosse stata portata dinanzi a un giudice penale, nonostante le reiterate osservazioni del ricorrente su tale inerzia e sul sospetto che il procedimento fosse mantenuto artificialmente pendente per giustificare la proroga delle sanzioni. In tale situazione, il Consiglio avrebbe dovuto chiedere chiarimenti supplementari alle autorità ucraine.

Il mancato approfondimento integra quindi un errore manifesto di valutazione: non perché il Consiglio fosse tenuto a revocare automaticamente le misure, ma perché avrebbe dovuto verificare se le informazioni disponibili fossero sufficienti a giustificare il mantenimento dell’iscrizione.

Natura delle misure e funzione nel sistema PESC

Il Tribunale ribadisce che le misure di congelamento previste in questo contesto hanno natura conservativa e non penale. Esse non mirano a sanzionare direttamente i reati, ma a facilitare il recupero dei fondi e a sostenere lo Stato di diritto in Ucraina, in linea con gli obiettivi di cui all’articolo 21, paragrafo 2, lettera b), TUE.

Per questo motivo, il Consiglio può fare affidamento sulle informazioni provenienti dalle autorità di un paese terzo, ma deve mantenere un controllo minimo di coerenza e sufficienza, soprattutto quando l’interessato solleva questioni precise sulla credibilità o sull’attualità del procedimento nazionale.

Dispositivo e spese

Il Tribunale annulla la decisione (PESC) 2017/381 nella parte in cui mantiene il nome di Sergej Arbuzov nell’elenco delle persone sottoposte a misure restrittive. Respinge implicitamente la richiesta del Consiglio di mantenere gli effetti della decisione, ritenendola superflua poiché la misura era comunque già scaduta il 6 marzo 2018. Il Consiglio è condannato alle spese.

Principio emergente

La pronuncia conferma che, nelle misure restrittive adottate nel quadro della politica estera e di sicurezza comune, il Consiglio non può limitarsi a recepire in modo acritico le informazioni delle autorità nazionali del paese interessato: quando le osservazioni dell’interessato sollevano dubbi ragionevoli sulla persistenza e sull’effettività del procedimento penale posto a base della designazione, l’istituzione deve compiere verifiche ulteriori; in difetto, la decisione di mantenimento è viziata da errore manifesto di valutazione.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittivepolitica estera e di sicurezza comunecongelamento dei capitalidiritti della difesacontrollo giurisdizionale

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