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Sentenza

Sentenza del 12/01/2016 n. 3 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato l’avviso di pagamento relativo ad accise sugli oli lubrificanti, per euro 2.083.270,24 oltre interessi e spese, sostenendo anzitutto che la CTP avesse omesso di esaminare i motivi di merito. Nel merito, ha dedotto che gli oli base provenienti dalla Francia erano stati introdotti in un deposito fiscale e successivamente trasferiti ad altri depositi fiscali per lavorazione o confezionamento, senza essere immessi al consumo. Pertanto, secondo la società, l’imposta sarebbe rimasta sospesa ai sensi dell’art. 6 del d.m. 557/1996 e dell’art. 61 del TUA. L’Agenzia ha contestato l’ammissibilità dell’appello, sostenendo che le questioni di merito fossero nuove, e ha affermato che la società fosse comunque tenuta al pagamento dell’imposta.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha respinto le eccezioni preliminari dell’Agenzia, ritenendo che l’appello fosse sufficientemente specifico e che le questioni di merito fossero già state dedotte in primo grado, sebbene non esaminate dalla CTP. Nel merito, ha ritenuto che i prodotti non fossero stati immessi al consumo dalla società appellante, ma trasferiti ad altro soggetto che li avrebbe dichiarati immessi al consumo e sui quali avrebbe potuto essere riscossa l’imposta. Pretendere nuovamente l’accisa dalla società avrebbe determinato una duplicazione dell’imposta. L’appello è stato quindi accolto, la sentenza della CTP è stata annullata e l’avviso di pagamento è stato sostanzialmente disconosciuto nei confronti della società. L’Agenzia è stata condannata alle spese del grado, liquidate in euro 7.000, mentre le spese di primo grado sono rimaste compensate.

Norme richiamate

  • Art. 342 c.p.c.

    L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche richieste, nonché delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza.

    L’appello non è inammissibile se, pur contenendo profili eventualmente generici, presenta motivi autonomi e sufficientemente individuabili che consentano al giudice di comprendere le censure proposte.

  • Art. 56 del d.lgs. 546/1992

    Le questioni e le eccezioni non accolte in primo grado devono essere espressamente riproposte in appello; in caso contrario, si intendono rinunciate. Nel caso esaminato, però, le questioni di merito risultavano già formulate nel ricorso originario e potevano essere esaminate dalla CTR.

  • Art. 61 del d.lgs. 504/1995 (Testo Unico delle Accise)

    La disciplina dell’accisa deve essere coordinata con il regime di deposito fiscale e di sospensione d’imposta: l’obbligazione tributaria diviene esigibile in presenza dell’immissione al consumo, non per il solo trasferimento del prodotto tra depositi fiscali.

  • Art. 62 del d.lgs. 504/1995

    La norma disciplina l’imposizione sugli oli lubrificanti. La controversia non è stata risolta sulla validità generale dell’imposta, ma verificando se, nella concreta operazione, si fosse verificata un’immissione al consumo imputabile alla società.

  • Art. 6 del d.m. 557/1996

    Non sono considerati immessi in consumo i prodotti di provenienza comunitaria o da Paesi terzi trasferiti per essere sottoposti a lavorazione o confezionamento, o trasferiti agli impianti previsti dalla normativa, prima della distribuzione alla rete commerciale.

    I prodotti provenienti da altri Stati e destinati a lavorazione o confezionamento presso impianti o depositi fiscali possono restare in regime sospensivo. L’esenzione dal pagamento immediato può operare anche quando il trasferimento avvenga tramite un intermediario, purché la destinazione industriale sia effettiva e documentata.

  • Art. 40 del Testo Unico delle Accise

    La mancata comunicazione o la mancata osservanza degli obblighi previsti dalla disciplina delle accise può integrare una violazione rilevante anche penalmente; tuttavia, la responsabilità deve essere collegata alla concreta immissione al consumo o all’evasione effettivamente imputabile al soggetto.

  • Art. 38 del d.l. 331/1993

    L’introduzione di prodotti da altro Stato membro può costituire acquisto intracomunitario, ma tale qualificazione non comporta automaticamente l’esigibilità dell’accisa quando i prodotti sono destinati a lavorazione o confezionamento in regime sospensivo.

  • Art. 1, comma 2, lett. g), del d.lgs. 504/1995

    L’esigibilità dell’accisa resta sospesa fino all’immissione in consumo del prodotto o al verificarsi di una causa estintiva dell’obbligazione. È quindi decisiva la prova della destinazione e dell’effettivo ingresso del prodotto nel mercato.

Massime di principio

  • Il semplice ingresso di prodotti soggetti ad accisa nel territorio nazionale o in un deposito fiscale non determina automaticamente l’immediata debenza dell’imposta: occorre verificare se vi sia stata un’effettiva immissione al consumo.
  • Il trasferimento di oli base o semilavorati tra depositi fiscali può mantenere il regime di sospensione d’imposta quando la merce è destinata a lavorazione o confezionamento e tale destinazione è adeguatamente documentata.
  • La qualifica di intermediario o di soggetto che riceve e trasferisce la merce non esclude di per sé il regime sospensivo, se il prodotto non è destinato alla vendita diretta e prosegue verso impianti autorizzati.
  • L’Amministrazione non può pretendere la stessa imposta da più soggetti per la medesima merce e il medesimo presupposto impositivo: deve essere evitata la duplicazione dell’accisa.
  • In caso di contestazione, è fondamentale dimostrare con documenti di trasporto, registri fiscali, dichiarazioni e tracciabilità dei trasferimenti che il prodotto è rimasto in deposito fiscale o è stato inviato a un impianto per successive lavorazioni.
  • Un appello è ammissibile quando consente di individuare chiaramente gli errori della sentenza e le modifiche richieste, anche se la formulazione non è perfettamente tecnica.
  • Se il giudice di primo grado omette di esaminare motivi di ricorso già proposti, tali motivi possono essere riproposti in appello e non costituiscono necessariamente domande nuove.

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