Regolamento (UE) 2019/283
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/283 della Commissione, del 18 febbraio 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2019/283 aggiorna l’allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 relativo alle misure restrittive contro lo Zimbabwe. La modifica recepisce una decisione del Consiglio del 18 febbraio 2019 che modifica una voce e rimuove due persone dall’elenco dei soggetti sottoposti a restrizioni. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi negli Stati membri.
Modifica l'elenco delle persone ed entità soggette a congelamento dei fondi nel quadro delle misure restrittive dell’UE nei confronti dello Zimbabwe.
Ambito di applicazione
Si applica alle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi elencati nell’allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004, cioè ai soggetti cui sono congelati fondi e risorse economiche nell’ambito delle misure restrittive contro lo Zimbabwe. L’intervento riguarda l’aggiornamento dell’elenco nominativo a seguito di una decisione del Consiglio del 18 febbraio 2019 che modifica una voce e sopprime due nominativi dall’allegato I della decisione 2011/101/PESC. Il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri e produce effetti dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica delle misure restrittive UE nei confronti dello Zimbabwe
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/283 della Commissione interviene nel quadro delle misure restrittive dell’Unione nei confronti dello Zimbabwe, aggiornando l’elenco dei soggetti sottoposti a congelamento di fondi e risorse economiche. L’atto dà esecuzione a una decisione del Consiglio del 18 febbraio 2019 che modifica una voce e rimuove due persone dall’elenco rilevante della decisione 2011/101/PESC.
Contesto normativo e rapporto con gli atti dell’Unione
Il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio attua, per la parte che richiede un’azione a livello dell’Unione, la decisione 2011/101/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe. In particolare, l’allegato III del regolamento del 2004 contiene l’elenco delle persone e delle entità i cui fondi e risorse economiche sono congelati ai sensi della disciplina unionale.
Oggetto della modifica
La Commissione prende atto della decisione del Consiglio del 18 febbraio 2019, con cui è stata modificata la posizione relativa a una persona ed eliminati due nominativi dall’allegato I della decisione 2011/101/PESC. Per assicurare coerenza tra la decisione PESC e il regolamento di esecuzione, viene sostituito l’allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004.
Elenco aggiornato dei destinatari delle misure restrittive
L’allegato sostitutivo elenca le persone fisiche e l’entità soggette alle restrizioni, con dati identificativi e motivazioni. Tra i soggetti indicati figurano:
- Robert Gabriel Mugabe, indicato come ex presidente e responsabile di attività ritenute una grave minaccia per democrazia, diritti umani e stato di diritto;
- Grace Mugabe, ex segretaria della lega femminile dello ZANU-PF, coinvolta in attività analogamente qualificate e associata a presunti profitti illeciti da estrazione di diamanti;
- Constantine Chiwenga, comandante delle forze di difesa dello Zimbabwe, indicato come membro del comando operativo congiunto e coinvolto nella politica statale di repressione;
- Perence Samson Chikerema Shiri, alto ufficiale e membro del comando operativo congiunto ZANU-PF, coinvolto in violenze politiche;
- Phillip Valerio Sibanda, comandante dell’esercito nazionale dello Zimbabwe, descritto come alto responsabile dell’esercito compromesso con il governo;
- Zimbabwe Defence Industries, associata al Ministero della difesa e alla fazione ZANU-PF del governo.
Entrata in vigore ed effetti giuridici
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di esecuzione dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri, senza necessità di recepimento interno.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’elenco dei soggetti designati
L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 con l’allegato del presente regolamento, aggiornando l’elenco delle persone e delle entità i cui fondi e risorse economiche sono congelati. L’intervento recepisce la modifica decisa dal Consiglio il 18 febbraio 2019 nell’ambito della decisione 2011/101/PESC.
Contenuto dell’allegato III aggiornato
L’allegato riporta l’elenco delle persone e delle entità soggette alle misure restrittive di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 314/2004. Tra i nominativi figurano, fra gli altri, Robert Gabriel Mugabe, Grace Mugabe, Constantine Chiwenga, Perence Samson Chikerema Shiri, Phillip Valerio Sibanda e l’entità Zimbabwe Defence Industries, con le rispettive informazioni identificative e i motivi dell’inclusione.
Entrata in vigore e diretta applicabilità
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre stabilito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
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