Cassazione Penale, Ordinanza n. 27383/2025 del 25/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 28/06/2024. Dal testo emerge che il gravame riguardava esclusivamente il trattamento sanzionatorio: il ricorrente contestava il diniego delle circostanze attenuanti generiche e, in via correlata, la determinazione della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, osservando che la Corte di appello aveva già adeguatamente motivato sull'insussistenza dei presupposti per riconoscere le attenuanti generiche; ha inoltre rilevato che la pena era stata fissata nel minimo edittale, con conseguente inammissibilità delle censure sul trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda sulla manifesta infondatezza delle doglianze: la motivazione della sentenza di appello sul diniego delle attenuanti generiche è stata ritenuta adeguata e la pena risultava già contenuta nel minimo edittale, sicché non residuavano margini utili di censura sul punto.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le doglianze si risolvono in una critica meramente assertiva alla motivazione già resa in appello, senza evidenziare vizi logici o giuridici effettivi.
- Il diniego delle attenuanti generiche è insindacabile in sede di legittimità se la corte di merito ha fornito una motivazione adeguata e non apparente.
- Quando la pena è stata determinata nel minimo edittale, le censure che investono il trattamento sanzionatorio risultano di regola prive di concreto interesse o comunque non idonee a scardinare la decisione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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