Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40728/2024 del 06/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza emessa dal GIP del Tribunale di Brescia (11/06/2024) con la quale, in applicazione dell'art. 444 c.p.p., è stata inflitta a Michela Santi pena detentiva breve e ammenda per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b) c.d.s. (tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l), lamentando che il giudice abbia omesso di applicare la sanzione amministrativa accessoria obbligatoria della sospensione della patente di guida (da sei mesi a un anno) prevista dalla normativa speciale e ribadita anche per i casi di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 186, comma 2-quater). Il ricorso è stato proposto ai sensi dell'art. 173 disp. att. c.p.p. e deduce violazione di legge per l'omessa applicazione della sanzione accessoria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla omissione dell'applicazione della sospensione della patente. Ha disposto il rinvio per nuovo giudizio sul punto al G.i.p. presso il Tribunale di Brescia in diversa composizione fisica. La Corte ha inoltre disposto motivazione in forma semplificata, richiamando il principio secondo cui le clausole pattizie con cui le parti intendono escludere o fissare la durata delle sanzioni amministrative accessorie sono inefficaci, in quanto l'applicazione di tali sanzioni non rientra nella disponibilità delle parti.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Regola l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento). La Corte ricorda che, anche con tale procedura, non è consentito alle parti dispensare il giudice dall'applicazione di sanzioni amministrative obbligatorie; le clausole delle parti che tentano di escluderle o determinarne la durata sono inefficaci.

  • art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada

    Prevede il reato e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da sei mesi a un anno per chi guida con tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l; la Corte ha ritenuto obbligatoria l'applicazione della sospensione anche nei casi di patteggiamento.

  • art. 186, comma 2-sexies, cod. strada

    Norma citata nella sentenza come parte del quadro normativo dell'art. 186; contribuisce a definire le conseguenze amministrative e sanzionatorie correlate al reato di guida in stato di ebbrezza.

  • art. 186, comma 2-quater, cod. strada

    Stabilisce che le disposizioni sulle sanzioni amministrative accessorie operano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti; è il fondamento per ritenere obbligatoria la sospensione della patente nel patteggiamento.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Consente la valutazione in sede di cassazione delle questioni di legittimità relative alla sentenza di applicazione della pena, compresa l'applicazione o l'omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata come titolo formale per il ricorso del Procuratore Generale alla Corte di Cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena.

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Richiamata per ribadire l'ammissibilità del ricorso del Procuratore Generale anche dopo l'introduzione della disciplina del patteggiamento e delle relative impugnazioni; si inquadra nella giurisprudenza che ammette il controllo di legittimità sulle sanzioni accessorie.

  • art. 623, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

    Fondamento per l'annullamento con rinvio parziale della sentenza (limitato all'omessa applicazione della sospensione della patente) disposto dalla Corte di Cassazione.

  • art. 25, comma 1, lett. a), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Modifica normativa del codice di procedura penale richiamata nella sentenza: ha introdotto la possibilità di chiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata, ma la Corte conferma che tale richiesta non può vincolare il giudice quando la legge prevede l'obbligatorietà della sanzione amministrativa.

Massime di principio

  • La sospensione della patente prevista dall'art. 186 c.d.s. è sanzione amministrativa accessoria obbligatoria e deve essere applicata anche quando la pena è fissata con patteggiamento (art. 444 c.p.p.); le parti non possono validamente escluderla o determinarne la durata.
  • Il Procuratore Generale può proporre ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena quando vi è omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie (art. 606 c.p.p. interpretato in combinato con art. 173 disp. att.).
  • Se la Corte di legittimità accerta l'omessa applicazione di una sanzione accessoria obbligatoria, annulla la sentenza limitatamente a quel profilo e rinvia per nuovo giudizio sul punto (art. 623 c.p.p.), spesso con diversa composizione del giudice a quo.
  • Le clausole pattizie concordate tra le parti che incidono su sanzioni amministrative obbligatorie sono inefficaci: il giudice deve applicare la disciplina sostanziale prevista dalla legge indipendentemente dagli accordi tra le parti.
  • In casi analoghi il Giudice al rinvio dovrà pronunciarsi nuovamente sul punto e, qualora confermi l'obbligo, applicare la sospensione nella misura prevista dalla norma speciale (es. da 6 mesi a 1 anno per art. 186, comma 2, lett. b)).
  • Quando si negozia un patteggiamento che implica sanzioni accessorie, è opportuno segnalare che eventuali intese sulle sanzioni amministrative possono essere disattese dal giudice e sono quindi rischiose per il soggetto concordante.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.