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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21165/2021 del 23/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'avviso di vendita forzata dell'immobile asseritamente adibito ad abitazione principale del ricorrente; censure sulla legittimazione ad agire in executivis di Equitalia (poi Agenzia delle Entrate-Riscossione); eccezione di impignorabilità del bene per essere abitazione principale; dedotte prescrizione e decadenza dei crediti tributari per mancata notificazione dell'avviso di intimazione ex art. 50 d.P.R. n. 602/73; contestazioni relative al titolo esecutivo di Americo Fionda, nullità dell'atto d'intervento e della notifica di esso, nullità della notificazione dell'avviso di vendita e dell'atto di pignoramento, errata valutazione del bene e illegittimità dell'iscrizione ipotecaria posta da Equitalia.

La decisione

La Corte di Cassazione, a sezioni unite, ha rigettato il ricorso proposto da Luigi Saddò. Ha ritenuto inammissibili le censure complessive e confermato la decisione della Corte d'appello che aveva escluso la giurisdizione del giudice tributario per le questioni pregiudiziali concernenti atti dell'esecuzione e aveva valutato insufficiente la prova offerta circa l'impignorabilità (mancanza di prova che l'immobile fosse l'unico bene di proprietà e la residenza anagrafica del debitore). La Corte ha precisato che l'art. 76, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 602/1973 (novellato dal d.l. n. 69/2013) disciplina l'improcedibilità dell'agente della riscossione e non introduce una ipotesi di impignorabilità del bene in senso sostanziale; ha inoltre confermato il principio secondo cui, quando la domanda principale riguarda atti esecutivi, la giurisdizione spetta al giudice ordinario dell'esecuzione, con conseguente irrilevanza delle contestazioni tributarie accessorie fino a che il giudice ordinario non si sia pronunciato.

Norme richiamate

  • art. 57 d.P.R. n. 602/1973

    Richiamato nella discussione giurisdizionale: la Corte ha confermato che le questioni principali incentrate su atti dell'esecuzione sono devolute al giudice ordinario (giudice dell'esecuzione), con conseguente funzione subordinata del giudice tributario sulle questioni prodromiche o accessorie

  • art. 50 d.P.R. n. 602/1973

    Richiamato in relazione all'eccezione di mancata notificazione dell'avviso d'intimazione; la Corte valuta la regolarità della notificazione degli atti prodromici come rilevante per la valutazione di decadenza/prescrizione, ma non ha ritenuto provata l'irregolarità addotta dal ricorrente

  • art. 76, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 602/1973 (nella formulazione novellata dal d.l. n. 69/2013)

    l'agente della riscossione non dà corso all'espropriazione se l'unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo e il debitore vi risiede anagraficamente

    La norma è interpretata come disciplina dell'azione esecutiva dell'agente della riscossione, prevedendo una improcedibilità dell'espropriazione nelle condizioni indicate; non introduce una regola di impignorabilità sostanziale del bene, e la sua applicazione richiede prova della qualità di unico immobile e della residenza anagrafica

  • art. 52, comma 1, lett. g), d.l. n. 69/2013 (come convertito)

    Richiamato in relazione alla soglia per l'applicazione delle norme sulla casa principale: la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia correttamente valutato l'entità del credito rispetto alla soglia normativa e che non sia stata fornita prova contraria

  • art. 11 delle preleggi

    Invocato dal ricorrente per questioni di retroattività/diritto intertemporale; la Corte ha ritenuto la questione irrilevante alla luce dell'insufficienza probatoria sul fatto (proprietà e residenza) e dell'applicazione della norma novellata

Massime di principio

  • Se la domanda principale di opposizione verte su un atto dell'esecuzione (pignoramento, avviso di vendita, atti esecutivi), la giurisdizione spetta al giudice ordinario dell'esecuzione; le questioni tributarie accessorie possono essere esaminate dal giudice tributario solo dopo che il giudice ordinario abbia deciso o abbia sciolto il vincolo di subordinazione
  • L'art. 76 d.P.R. n. 602/1973 (come riformato dal d.l. 69/2013) va interpretato come causa di improcedibilità dell'azione esecutiva dell'agente della riscossione quando siano contemporaneamente soddisfatte le condizioni previste (unico immobile non di lusso e residenza anagrafica): non produce, di per sé, un'autonoma impignorabilità sostanziale del bene
  • La prova dell'impignorabilità fondata sulla qualità di "unico immobile" e sulla residenza anagrafica grava sull'opponente; documenti catastali (visure) non costituiscono di per sé prova decisiva della proprietà o dell'assenza di altri beni
  • Le eccezioni di prescrizione o decadenza collegate alla mancanza di notificazione degli atti prodromici (es. avviso d'intimazione) richiedono prova specifica dell'irregolarità della notificazione; se la regolarità è comprovata, le eccezioni non prosperano
  • Quando più questioni sono prospettate con natura gerarchica (una principale pregiudiziale sull'esecuzione e una subordinata di merito fiscale), il giudice deve individuare e decidere prima la questione pregiudiziale attinente all'esecuzione; solo se questa non è accolta possono essere esaminate le questioni tributarie correlate
  • La mera annotazione nei registri catastali non sostituisce la prova di proprietà o di esclusività del bene; sono necessari titoli traslativi o atti che dimostrino effettivamente la situazione patrimoniale invocata

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