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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21215/2021 del 23/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Comune di Capri Leone impugnava l'opposizione a decreto ingiuntivo (decreto n.59/2005) con cui era stato ingiunto il pagamento di euro 124.415,72 al Comune di Rodì Milici per il servizio di conferimento rifiuti nella contrada Sorbara. Le questioni principali erano: a) la correttezza del calcolo del quantum (quantitativi desunti dai formulari di identificazione rifiuti); b) la tariffa applicabile (il ricorrente sosteneva che solo il Commissario Delegato poteva fissare la tariffa, richiamando ord. n.2983/1999 e successive determinazioni); c) doglianza sulle spese di lite. Dopo il rigetto dell'opposizione in primo grado e la dichiarazione di inammissibilità dell'appello da parte della Corte d'Appello (art. 348-bis/ter c.p.c.), il Comune di Capri Leone ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Motivazioni principali: 1) mancata e insufficiente esposizione delle censure rispetto alla motivazione del Tribunale; 2) inosservanza dei requisiti dell'art. 366 n.6 c.p.c.: il ricorrente non ha trascritto/producesso i documenti decisivi (note prefettizie e ordinanza n.2983/1999) né indicato chiaramente la loro collocazione nel fascicolo, rendendo il motivo illeggibile; 3) i formulari di identificazione rifiuti, ai sensi del d.lgs.152/2006, costituiscono prova idonea della quantità conferita ed erano regolarmente compilati e sottoscritti, per cui il creditore ha adempiuto all'onere probatorio sul quantum; spettava al debitore dimostrare l'erroneità dei conteggi (ad es. con consulenza tecnica); 4) l'ordinanza ex art. 348-bis/ter è stata adottata correttamente e la Corte d'Appello ha legittimamente posto a carico dell'appellante le spese. Per queste ragioni il ricorso è stato rigettato e il Comune di Capri Leone condannato alle spese di giudizio in Cassazione (compensi, spese forfettarie, esborsi e accessori) nonché alla eventuale maggiorazione del contributo unificato ai sensi del D.P.R. 115/2002 art.13, comma 1-quater.

Norme richiamate

  • art. 1-ter D.L. 15/2003 convertito nella L. 62/2003

    Richiamata dal ricorrente per sostenere che il Commissario Delegato avesse l'esclusiva competenza a determinare la tariffa; la Corte ha ritenuto la censura generica e non adeguatamente documentata, per cui non ha esaminato nei termini di merito l'asserita prevalenza della disposizione.

  • Ordinanza Presidenza Consiglio dei Ministri, Dip. Protezione Civile n. 2983 del 31/05/1999

    Atto richiamato quale fonte di attribuzione del potere tariffario al Commissario Delegato. La Corte ha ritenuto che, pur essendo il contenuto dell'ordinanza dirimente, il ricorrente non ne ha prodotto né riportato il testo in modo conforme ai requisiti dell'art. 366 n.6 c.p.c., impedendo l'istruttoria di legittimità sulla sua effettiva applicabilità.

  • Ordinanza del Commissario Delegato n. 2382 (citata nel giudizio)

    Attribuita dal ricorrente la fissazione della tariffa (indicata in euro 65,27). La Corte ha rilevato che il ricorrente non ha provato che la discarica fosse stata finanziata dal Commissario e quindi soggetta alla tariffa commissariale; mancava la documentazione necessaria per valutare l'operatività della misura.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Norma quadro per i motivi di cassazione dedotti; la Corte ha valutato l'inammissibilità o l'infondatezza dei motivi in base ai requisiti di motivazione e di documentazione richiesti.

  • artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 2697 c.c.

    Riferiti alla formazione e valutazione della prova e alla ripartizione dell'onere della prova. La Corte ha confermato che il Comune creditore ha assolto il proprio onere probatorio con i formulari di trasporto/pesatura; al debitore spettava provare l'errore nei conteggi (es. con consulenza tecnica).

  • art. 348-bis e art. 348-ter c.p.c.

    Disposizioni sull'ordinanza che dichiara inammissibile l'appello "prima facie" destituito di fondamento. La Corte ha ritenuto che la Corte d'Appello abbia correttamente applicato tali norme e che l'ordinanza fosse emessa nel rispetto delle formalità, perciò la censura incidentale andava circoscritta alla sentenza di primo grado.

  • d.lgs. 152/2006 (art. 183 e art. 188) - formulari di identificazione rifiuto

    I formulari costituiscono documento di accompagnamento con specifiche modalità di compilazione, sottoscrizione e conservazione; la Corte ne ha riconosciuto la validità probatoria per dimostrare la quantità di rifiuti conferiti.

  • art. 91 c.p.c. e art. 1 L. 288/2012

    Richiamati in relazione alla regola sulle spese processuali; la Corte ha confermato la condanna alle spese in favore della controricorrente in quanto parte soccombente.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13 comma 1-quater (introdotto da L. 228/2012 art.1 comma 17)

    Norma sul contributo unificato e sulle maggiorazioni dovute in caso di determinate condizioni processuali; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale maggiorazione del contributo a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • Quando un motivo di ricorso si fonda su documenti o atti decisivi, il ricorrente deve trascriverne il contenuto o allegarli e indicarne la collocazione nel fascicolo (art. 366 n.6 c.p.c.): l'omissione può comportare inammissibilità o rigetto del motivo per carenza di prova documentale.
  • I formulari di identificazione e pesatura dei rifiuti, conformemente al d.lgs.152/2006, hanno rilevanza probatoria per dimostrare i quantitativi conferiti; il creditore che li produce adempie al proprio onere probatorio sul quantum.
  • Se il debitore contesta i conteggi quantitativi o la tariffa applicata, è sua responsabilità fornire elementi probatori contrari (es. consulenza tecnica di parte o altri documenti probatori), non basta la mera contestazione assertiva.
  • Le ordinanze di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis/ter c.p.c. sono sindacabili in Cassazione solo nei limiti delle ipotesi previste dalla giurisprudenza (vizi procedurali o violazioni di legge specifiche); la semplice divergenza valutativa non è sufficiente.
  • Le questioni relative alla competenza a fissare tariffe straordinarie (es. Commissario Delegato) richiedono puntuale prova della sussistenza dei presupposti di applicazione (es. finanziamento; ambito soggettivo e temporale): è necessario documentare l'effettiva ricorrenza di tali condizioni.
  • Le spese di giudizio seguono la soccombenza; un ricorso mal fondato o carente sotto il profilo documentale espone la parte alla condanna alle spese e ad oneri aggiuntivi (contributo unificato).

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