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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21159/2021 del 23/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La controversia riguarda l'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria su un immobile di proprietà di Mara Poletti, basata su cartelle di pagamento emesse a titolo provvisorio conseguenti ad avvisi di accertamento IRPEF per gli anni 2003-2005 e parzialmente sgravate in primo grado. La C.T.R. aveva confermato l'annullamento delle cartelle e dichiarato la nullità della loro notificazione perché eseguita dall'agente della riscossione senza compilazione della relata, riteneva altresì che l'agente avrebbe dovuto notificare intimazione ad adempiere ex art.50 DPR n.602/73 e che l'iscrizione ipotecaria dovesse essere comunicata alla debitrice. L'Agenzia ha impugnato la sentenza denunciando, tra l'altro, errori di applicazione degli artt.26, 50 e 77 DPR n.602/73 e dell'art.6 legge n.212/2000, nonché omissione di esame di fatti (comunicazione della cancellazione e pagamenti). Equitalia ha proposto ricorso incidentale sostenendo la validità delle notifiche prodotte e l'assenza di eccezioni tempestive.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate sia il ricorso incidentale di Equitalia Nord per carenza di interesse all'impugnazione, atteso che la contribuente aveva integralmente pagato le cartelle e l'ipoteca era stata cancellata prima della notifica dei ricorsi. Pertanto le impugnazioni non potevano più produrre alcun vantaggio giuridico utile alle ricorrenti. Le spese di giudizio sono state condannate in solido alle ricorrenti a favore della controricorrente (Poletti) e liquidate come da dispositivo; è stato altresì disposto quanto previsto dall'art.13 DPR n.115/2002 circa il contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.P.R. n.602/1973

    art.26: dedotta nullità delle notificazioni se eseguite direttamente dall'agente della riscossione senza relata; art.50: la C.T.R. aveva ritenuto applicabile l'obbligo di intimazione ad adempiere trascorso un anno dalla notifica delle cartelle; art.77: contestata in relazione agli obblighi di comunicazione e agli effetti dell'iscrizione ipotecaria. La Cassazione nel merito non ha deciso la fondatezza di tali interpretazioni perché ha dichiarato inammissibili i ricorsi per sopravvenuta carenza di interesse.

  • Legge n.212/2000 (Statuto del contribuente)

    La questione era se esista un obbligo normativo di comunicazione all'interessato dell'iscrizione ipotecaria; la C.T.R. aveva ritenuto tale obbligo, ma la Cassazione non si è pronunciata nel merito per carenza d'interesse delle ricorrenti.

  • Codice di procedura civile

    art.96, art.100, art.360 (primo comma nn.3 e 5)

    art.96: la C.T.R. aveva condannato le amministrazioni alle spese per comportamento processuale; art.100: principio richiamato dalla Cassazione per definire l'interesse ad agire e all'impugnazione; art.360: censure per violazione di legge e omissione dell'esame di fatti decisivi erano invocate, ma non valutate nel merito per inammissibilità del ricorso.

  • D.P.R. n.115/2002

    art.13, comma 1-bis e comma 1-quater

    Riguarda il contributo unificato: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento aggiuntivo da parte della ricorrente incidentale.

  • D.L. n.137/2020 conv. L. n.176/2020

    Norma procedurale richiamata in relazione alla fissazione dell'udienza pubblica; citata in ordine alla trattazione dell'udienza in cui è stata svolta la relazione.

Massime di principio

  • L'interesse all'impugnazione richiede un'effettiva utilità giuridica derivante dall'accoglimento del gravame: se il pagamento integrale del credito e la cancellazione dell'ipoteca avvengono prima della notifica dell'impugnazione, il ricorso può risultare inammissibile per carenza di interesse.
  • Il semplice interesse astratto a far correggere la motivazione della sentenza non è sufficiente per conservare la legittimazione ad impugnare quando la parte non può ottenere un vantaggio concreto.
  • In controversie su iscrizioni ipotecarie derivanti da cartelle di pagamento, il contribuente deve conservare e produrre quietanze e documentazione della cancellazione dell'ipoteca per dimostrare l'estinzione della controversia e neutralizzare i ricorsi avversari.
  • Le censure sulla validità della notifica (es. art.26 DPR n.602/73) o su obblighi di comunicazione dell'agente della riscossione possono essere decisive in sede di merito, ma perdono rilevanza se le conseguenze pratiche (debito estinto, ipoteca cancellata) sono sopravvenute.
  • Chi intende impugnare deve introdurre tempestivamente le eccezioni rilevabili e far valere tutti i fatti decisivi nei gradi di merito, altrimenti tali censure possono essere considerate inammissibili per essere questioni nuove in Cassazione.

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