Sentenza del 17/03/2016 n. 1391 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Notificazione - Notifica a mezzo posta - Obbligo di redazione della relata di notifica - Vizio del procedimento - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto che la notificazione dell'atto fosse viziata perché non era stata redatta una specifica relata di notifica. La contestazione si fondava sull'asserita necessità di documentare formalmente le modalità e la data della notificazione anche quando l'atto viene inviato tramite il servizio postale.
La decisione
La contestazione è stata respinta. In caso di notificazione effettuata direttamente a mezzo del servizio postale mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, non è necessaria la compilazione della relata di notifica. Ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 600/1973, la notificazione può perfezionarsi con la ricezione dell'atto da parte del destinatario, come comprovata dall'avviso di ricevimento. Pertanto, l'assenza della relata non determina, di per sé, un vizio del procedimento notificatorio.
Norme richiamate
Art. 26 del d.P.R. n. 600/1973
La notificazione può essere eseguita anche mediante invio diretto dell'atto, da parte dell'ufficio, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
La norma consente la notificazione diretta a mezzo posta e, in tale modalità, non richiede una relata di notifica autonoma. Il perfezionamento della notificazione è collegato alla ricezione dell'atto da parte del destinatario.
Artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile
Le disposizioni disciplinano in via generale le modalità di notificazione degli atti processuali, ma la modalità speciale prevista dall'art. 26 del d.P.R. n. 600/1973 può essere effettuata tramite raccomandata con avviso di ricevimento senza relata separata.
Cassazione n. 14327/2009
La giurisprudenza conferma che, per la notificazione diretta a mezzo posta dell'atto tributario, l'avviso di ricevimento può documentare il perfezionamento della notifica senza necessità di una relata autonoma.
Massime di principio
- Quando una norma speciale consente la notificazione diretta tramite raccomandata con avviso di ricevimento, l'assenza della relata di notifica non comporta automaticamente l'invalidità dell'atto.
- Per valutare la regolarità della notificazione occorre verificare la modalità concretamente utilizzata: nella notifica postale diretta, l'avviso di ricevimento assume un ruolo centrale nel provare la consegna e la data di perfezionamento.
- La contestazione della notifica deve individuare un concreto difetto della spedizione o della ricezione, non può basarsi soltanto sulla mancanza della relata quando questa non è richiesta dalla legge.
- Le regole generali del codice di procedura civile possono essere integrate o derogate da disposizioni speciali applicabili agli atti tributari.
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