Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 17/03/2016 n. 1391 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Notificazione - Notifica a mezzo posta - Obbligo di redazione della relata di notifica - Vizio del procedimento - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha sostenuto che la notificazione dell'atto fosse viziata perché non era stata redatta una specifica relata di notifica. La contestazione si fondava sull'asserita necessità di documentare formalmente le modalità e la data della notificazione anche quando l'atto viene inviato tramite il servizio postale.

La decisione

La contestazione è stata respinta. In caso di notificazione effettuata direttamente a mezzo del servizio postale mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, non è necessaria la compilazione della relata di notifica. Ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 600/1973, la notificazione può perfezionarsi con la ricezione dell'atto da parte del destinatario, come comprovata dall'avviso di ricevimento. Pertanto, l'assenza della relata non determina, di per sé, un vizio del procedimento notificatorio.

Norme richiamate

  • Art. 26 del d.P.R. n. 600/1973

    La notificazione può essere eseguita anche mediante invio diretto dell'atto, da parte dell'ufficio, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

    La norma consente la notificazione diretta a mezzo posta e, in tale modalità, non richiede una relata di notifica autonoma. Il perfezionamento della notificazione è collegato alla ricezione dell'atto da parte del destinatario.

  • Artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile

    Le disposizioni disciplinano in via generale le modalità di notificazione degli atti processuali, ma la modalità speciale prevista dall'art. 26 del d.P.R. n. 600/1973 può essere effettuata tramite raccomandata con avviso di ricevimento senza relata separata.

  • Cassazione n. 14327/2009

    La giurisprudenza conferma che, per la notificazione diretta a mezzo posta dell'atto tributario, l'avviso di ricevimento può documentare il perfezionamento della notifica senza necessità di una relata autonoma.

Massime di principio

  • Quando una norma speciale consente la notificazione diretta tramite raccomandata con avviso di ricevimento, l'assenza della relata di notifica non comporta automaticamente l'invalidità dell'atto.
  • Per valutare la regolarità della notificazione occorre verificare la modalità concretamente utilizzata: nella notifica postale diretta, l'avviso di ricevimento assume un ruolo centrale nel provare la consegna e la data di perfezionamento.
  • La contestazione della notifica deve individuare un concreto difetto della spedizione o della ricezione, non può basarsi soltanto sulla mancanza della relata quando questa non è richiesta dalla legge.
  • Le regole generali del codice di procedura civile possono essere integrate o derogate da disposizioni speciali applicabili agli atti tributari.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.