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Sentenza

Sentenza del 10/03/2017 n. 697 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Registro - Agevolazioni per acquisto prima casa - Mancato trasferimento della residenza nel comune dove è posto l'immobile per modifiche apportate al progetto originale dell'immobile - Legittimità della revoca delle agevolazioni - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La revoca delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa è stata ritenuta legittima. Il mancato trasferimento della residenza entro il termine di diciotto mesi non è stato giustificato dalla causa di forza maggiore, poiché i lavori dipendevano da una scelta volontaria del contribuente. La pretesa dell'Amministrazione finanziaria è quindi risultata fondata.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente non aveva trasferito la propria residenza nel Comune in cui si trovava l'immobile entro diciotto mesi dalla stipula dell'atto di acquisto, come richiesto per beneficiare delle agevolazioni prima casa. Ha invocato la causa di forza maggiore, sostenendo che il trasferimento fosse stato impedito dai lavori e dalle modifiche apportate al progetto originario dell'immobile. Tuttavia, tali ulteriori lavori erano riconducibili esclusivamente alla volontà del contribuente e non costituivano un impedimento oggettivo, imprevedibile, inevitabile e non imputabile.

Norme richiamate

  • Disciplina delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa

    Obbligo di trasferire la residenza nel Comune ove è situato l'immobile entro diciotto mesi dall'atto di acquisto.

    Il termine di diciotto mesi costituisce una condizione per conservare il beneficio fiscale. La sua inosservanza comporta la revoca dell'agevolazione, salvo che il contribuente dimostri una causa di forza maggiore.

  • Principio giurisprudenziale della causa di forza maggiore

    Si verifica e/o sopravviene un impedimento oggettivo non prevedibile e tale da non poter essere evitato.

    La forza maggiore richiede un ostacolo non imputabile alla parte obbligata, inevitabile e imprevedibile. Non ricorre quando il mancato adempimento dipende da scelte volontarie del contribuente, come modifiche progettuali o ulteriori lavori da lui decisi.

Massime di principio

  • Per conservare le agevolazioni prima casa, il trasferimento della residenza nel Comune dell'immobile deve avvenire entro diciotto mesi dall'acquisto, salvo un impedimento qualificabile come vera forza maggiore.
  • La forza maggiore deve essere oggettiva, imprevedibile, inevitabile e non imputabile al contribuente; non sono sufficienti difficoltà organizzative, ritardi prevedibili o lavori scelti volontariamente.
  • Le modifiche al progetto originario e gli ulteriori lavori disposti dal proprietario, anche se rendono temporaneamente indisponibile l'immobile, normalmente non escludono la responsabilità per il mancato trasferimento della residenza.
  • Chi invoca la forza maggiore deve dimostrare concretamente sia l'esistenza dell'impedimento sia il suo carattere inevitabile e non dipendente dalla propria volontà.

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