Sentenza n. 1772/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, -del provvedimento in data 10 aprile 2026 con il quale il Comune di Venezia ha stabilito il contributo economico a proprio a carico a titolo di integrazione della retta socio-alberghiera sostenuta dalla ricorrente, invalida al 200% e ospitata presso il Centro Servizi IPAV -OMISSIS- di Venezia. - degli articoli 5,8, 10 e 11 del «Regolamento di accesso alle prestazioni economiche erogate dal Comune di Venezia a favore delle persone anziane non autosufficienti, delle persone con disabilità e delle persone con problemi di salute mentale autorizzate dall’ingresso in strutture residenziali» e, in particolare, degli artt. 2, - della Delibera di Consiglio Comunale n.133/2015 che ha approvato il suddetto Regolamento e della Delibera di Consiglio Comunale n. 39/2020 che lo ha modificato; - delle delibere di Giunta comunale n. 452/2015, n. 407/2016, n. 10/2017, n. 58/2018, n. 36/2019 n. 38/2020, 50/2021, n. 31/2022, n. 82/2023 e n. 35/2024 con le quali il Comune di Venezia ha annualmente determinato il valore della retta alberghiera di riferimento ex artt. 18 e 8 del suddetto Regolamento; - della Delibera di Giunta comunale n. 31 del 24 febbraio 2026, avente la medesima finalità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale del 10 aprile 2026 relativo alla determinazione o al diniego dell'integrazione della retta socio-alberghiera per l'anno 2026, unitamente agli atti regolamentari e deliberativi presupposti
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Venezia aveva negato per l'annualità 2026 l'integrazione comunale al costo della retta della struttura residenziale presso la quale era ospitata, deducendo molteplici censure anche contro il regolamento comunale in materia di prestazioni economiche a favore di persone anziane non autosufficienti, persone con disabilità e persone con problemi di salute mentale, nonché contro le delibere comunali che avevano approvato e modificato il regolamento e determinato annualmente il valore della retta alberghiera di riferimento. Nel corso del giudizio il Comune ha dapprima rideterminato la quota di integrazione e, successivamente, con provvedimento del 13 ottobre 2026, ha accolto la domanda di integrazione per l'intera annualità 2026 con decorrenza dal 1° gennaio 2026. La ricorrente ha quindi dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso e ne ha chiesto la declaratoria di improcedibilità, con compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza ai sensi dell'art. 60 c.p.a., ritenendo sussistenti i relativi presupposti. Il nuovo provvedimento comunale, che ha accolto la domanda di integrazione della retta per il 2026 con decorrenza dal 1° gennaio, ha fatto venir meno l'interesse concreto e attuale della ricorrente a ottenere una pronuncia di merito sull'atto originariamente impugnato e sugli atti presupposti. Preso atto della dichiarazione resa dalla ricorrente, il Collegio ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese di lite sono state compensate. Poiché la ricorrente era stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il TAR ha inoltre liquidato i compensi professionali del difensore, applicando il dimezzamento previsto dall'art. 130 d.P.R. n. 115/2002 per il patrocinio nel processo amministrativo.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in camera di consiglio, previo avviso alle parti, quando ricorrono i relativi presupposti; il TAR lo ha applicato per definire il ricorso in ragione della sopravvenuta carenza di interesse.
art. 130 d.P.R. n. 115/2002
Prevede, per il patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo, il dimezzamento dei compensi spettanti ai difensori; la disposizione è stata applicata nella liquidazione degli onorari.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Ha costituito il presupposto, insieme agli artt. 5 e 6 del Regolamento UE 2016/679, per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale fondamento della tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La sopravvenuta adozione, da parte dell'amministrazione, di un provvedimento pienamente satisfattivo della pretesa sostanziale azionata determina il venir meno dell'interesse concreto e attuale alla decisione di merito e comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, quando tale carenza sia stata anche dichiarata dalla parte ricorrente.
- Il giudice amministrativo può definire il giudizio con sentenza in camera di consiglio ai sensi dell'art. 60 c.p.a. quando, previo avviso alle parti, la causa è matura per la decisione e la sopravvenienza satisfattiva rende non più attuale la controversia.
- In caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo, i compensi del difensore devono essere liquidati tenendo conto del dimezzamento previsto dall'art. 130 d.P.R. n. 115/2002.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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