Sentenza del 27/01/2016 n. 387 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Registro, ipotecarie e catastali - Dies a quo del termine di prescrizione decennale decorre dalla sentenza passata in giudicato e non dall'originario avviso di liquidazione di imposta di registro - Irrilevanza omessa allegazione dell'atto di riferimento nella cartella di pagamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha impugnato una cartella di pagamento relativa a imposte di registro, ipotecarie e catastali, sostenendo principalmente che l'Amministrazione fosse decaduta dal potere di riscossione perché la cartella, notificata il 5 luglio 2012, si riferiva a imposte dell'anno 1993. Ha inoltre dedotto l'inesistenza o irregolarità della notifica, la carenza di motivazione, l'omessa allegazione della sentenza richiamata nella cartella, la violazione dell'art. 7 dello Statuto del contribuente, la mancata sottoscrizione e l'errata o criptica determinazione degli interessi.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha respinto l'appello e confermato il rigetto del ricorso. Ha ritenuto che il termine applicabile non decorresse dall'originario avviso di liquidazione del 1993, ma dalla sentenza della CTR Lazio n. 66/07/09, depositata il 17 aprile 2009 e passata in giudicato, che aveva riconosciuto legittima la pretesa tributaria. La cartella notificata il 5 luglio 2012 è stata quindi considerata tempestiva, in quanto emessa entro il termine ordinario decennale di prescrizione previsto dall'art. 2953 c.c. Sono state ritenute valide la notifica a mezzo posta, la riferibilità della cartella all'ufficio competente e la determinazione degli interessi, non specificamente contestata. È stata inoltre esclusa la necessità di allegare materialmente la sentenza, poiché la cartella la indicava con numero, data e sufficienti elementi identificativi. Il contribuente è stato condannato al pagamento di 1.300 euro di spese di giudizio.
Norme richiamate
Art. 2953 c.c.
Gli effetti del giudicato sulle prescrizioni brevi
Quando il diritto alla riscossione è accertato con sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione applicabile diventa quello ordinario decennale. Nel caso esaminato, il termine decorreva dal passaggio in giudicato della sentenza del 2009 e non dall'originario avviso di liquidazione.
Art. 7 della legge n. 212/2000, Statuto dei diritti del contribuente
La Commissione ha ritenuto che lo Statuto contenga principalmente norme di indirizzo e non prescrizioni la cui violazione determini automaticamente l'illegittimità dell'atto. La cartella è sufficientemente motivata quando identifica con precisione la sentenza presupposta, anche senza allegarne materialmente una copia, se il contribuente ne era già destinatario e può difendersi adeguatamente.
Art. 25, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 602/1973
La disposizione invocata dalla contribuente è stata ritenuta non pertinente, sia perché riferita ad altra tipologia di entrate, sia perché l'iscrizione a ruolo si fondava ormai sul giudicato formatosi sulla sentenza e non direttamente sull'originario avviso di liquidazione.
Art. 26 del d.P.R. n. 602/1973
La notifica della cartella mediante servizio postale è stata considerata una modalità validamente prevista dalla legge.
Art. 35 del d.lgs. n. 546/1992
Richiamato quale fondamento processuale per la decisione della controversia dopo lo scioglimento della riserva.
Art. 17-bis del d.lgs. n. 546/1992
Richiamato in relazione alla procedura di reclamo e mediazione tributaria preliminare al ricorso.
Massime di principio
- Quando una pretesa tributaria viene definitivamente confermata da una sentenza passata in giudicato, il termine ordinario di prescrizione decennale può decorrere dal giudicato, anziché dalla data dell'originario avviso o dalla scadenza collegata all'atto iniziale.
- Per contestare la prescrizione o la decadenza occorre individuare correttamente il titolo giuridico della riscossione: un termine riferito all'originario accertamento può non essere applicabile se la riscossione si fonda ormai su una sentenza definitiva.
- La mancata allegazione materiale dell'atto richiamato nella cartella non determina automaticamente l'illegittimità dell'atto se la cartella lo identifica in modo preciso e consente al contribuente di comprendere la pretesa e predisporre le proprie difese.
- Le contestazioni sulla motivazione degli interessi devono essere specifiche e indicare concretamente gli errori di calcolo; una censura generica può essere respinta.
- La notifica della cartella a mezzo posta è, in linea generale, una modalità ammessa dalla disciplina della riscossione.
- La corretta individuazione del soggetto resistente è essenziale: i vizi propri della cartella riguardano normalmente l'agente della riscossione, mentre le contestazioni sulla pretesa tributaria possono riguardare l'ente impositore.
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