Sentenza del 04/03/2015 n. 4335 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato la sentenza della CTR del Piemonte che aveva ritenuto applicabile la nuova rendita catastale soltanto dal 1° gennaio dell'anno di notifica e aveva escluso la possibilità di emettere l'avviso ICI prima della definitività della rendita. Il Comune ha sostenuto che la rendita, una volta notificata, potesse essere utilizzata anche per annualità precedenti ancora suscettibili di accertamento o liquidazione e che, in caso di impugnazione della rendita, l'imposta dovesse essere determinata sulla base della rendita definitivamente accertata dal giudice.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale del Comune, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa ad altra sezione della CTR del Piemonte. Ha stabilito che la L. n. 342 del 2000, art. 74, impedisce di utilizzare una rendita prima della sua notificazione, ma non impedisce di applicarla, dopo la notifica, anche ad annualità d'imposta precedenti ancora pendenti o accertabili. Ha inoltre affermato che, quando la rendita è impugnata, la rendita definitivamente determinata dal giudice costituisce l'unico dato da utilizzare per calcolare l'ICI, con effetto retroattivo al momento della domanda e dell'attribuzione catastale. Il giudice del rinvio dovrà quindi rideterminare l'imposta sulla base della rendita risultante dal giudizio catastale e decidere anche sulle spese. Il ricorso incidentale della contribuente sulle spese è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
Legge n. 342 del 2000, art. 74, comma 1
A decorrere dal 1 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione.
La norma vieta di utilizzare la rendita catastale prima della sua notificazione, ma non esclude che, una volta notificata, essa possa essere utilizzata per annualità precedenti ancora suscettibili di accertamento, liquidazione o rimborso.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, commi 2 e 3
La base imponibile ICI deve essere determinata sulla rendita catastale applicabile e risultante per l'immobile; quando la rendita viene definitivamente accertata in giudizio, essa costituisce il riferimento per il calcolo dell'imposta.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11
La disciplina dell'accertamento e della liquidazione ICI deve essere coordinata con la rendita catastale definitivamente applicabile all'immobile.
Legge n. 311 del 2004, art. 1, commi 336 e 337
Questa disciplina riguarda la diversa ipotesi in cui il Comune richieda al titolare di diritti reali di aggiornare la situazione catastale per immobili non dichiarati o modificati. Non si applica automaticamente alle rendite attribuite a seguito di una procedura catastale ordinaria avviata dal contribuente.
Principio giurisprudenziale di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 3160 del 2011
Gli atti di attribuzione della rendita catastale hanno natura accertativa e non costitutiva: la rendita notificata può quindi essere utilizzata per periodi d'imposta anteriori ancora non definiti.
Principio giurisprudenziale di Cassazione, sentenza n. 13069 del 2006
In caso di impugnazione della rendita, la rendita determinata con sentenza definitiva è l'unico parametro per il calcolo dell'imposta e produce effetti retroattivi al momento della domanda e dell'attribuzione catastale.
Massime di principio
- Una rendita catastale non può essere utilizzata per calcolare l'imposta prima di essere notificata al contribuente; dopo la notifica, però, può essere applicata anche a precedenti annualità ancora aperte o contestabili.
- La notifica della rendita non determina necessariamente l'inizio dei suoi effetti fiscali: la rendita ha natura principalmente accertativa della situazione catastale dell'immobile.
- Se il contribuente impugna la rendita e il giudice la modifica con sentenza definitiva, l'imposta deve essere ricalcolata sulla base della rendita giudizialmente accertata, anche per il periodo interessato dal contenzioso.
- L'ente impositore non deve necessariamente attendere la conclusione del giudizio catastale per emettere l'atto impositivo; tuttavia, l'imposta dovrà essere adeguata alla rendita definitiva risultante dal giudizio.
- La disciplina speciale prevista per gli aggiornamenti catastali richiesti dal Comune non si applica a ogni attribuzione o variazione di rendita, ma solo alle specifiche ipotesi previste dalla legge.
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