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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21469/2026 del 10/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano in cassazione la sentenza d'appello che aveva parzialmente riformato il primo grado ma confermato la responsabilità penale per reati di associazione mafiosa di cui all'art. 416-bis c.p. (per D'Amore, Caserta, Geloso, Lucchese, e per Lucchese anche in posizione apicale rispetto alla famiglia di Corso dei Mille) e per reati connessi (esercizio abusivo del gioco del lotto, estorsioni ecc.). Le censure principali miravano a: contestare l'utilizzabilità e l'attendibilità delle dichiarazioni di collaboratori di giustizia (soprattutto Sollima e Bisconti), contestare l'accertamento della partecipazione dinamica e funzionale all'associazione mafiosa (mancanza di contributo causalmente rilevante), contestare il riconoscimento dell'aggravante per disponibilità di armi (art. 416-bis comma 4), ottenere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la riduzione della pena, nonché impugnare la liquidazione delle spese processuali a favore di due parti civili per violazione dei parametri del D.M. 147/2022.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili, per manifesta infondatezza, i ricorsi di Claudio D'Amore, Cosimo Geloso, Giovanni Lucchese e Maurizio Stassi, confermando nel resto le statuizioni di responsabilità penale e il trattamento sanzionatorio nei loro confronti; ha ritenuto fondate le doglianze limitatamente a due profili: 1) ha annullato la sentenza impugnata nei confronti di Giuseppe Caserta solo con riferimento al capo 23) (estorsione nei confronti di Domenico Monti), disponendo il rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Palermo per un nuovo giudizio su quel capo; per il resto ha dichiarato inammissibile il ricorso di Caserta e ha reso irrevocabili le affermazioni di responsabilità per i capi 1) e 19). 2) Ha annullato le statuizioni relative alla liquidazione delle spese processuali in favore delle parti civili "Solidaria S.C.S. Onlus" e "S.O.S. Impresa - Rete per la Legalità Sicilia" (quantificate in euro 1.200 ciascuna), ritenendo illegittima tale quantificazione alla luce del D.M. n.55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, e ha rinviato ad altra sezione della Corte d'Appello di Palermo per nuovo giudizio sul punto. Ha confermato l'utilizzabilità delle dichiarazioni dei collaboratori nella misura in cui risultavano corroborate da riscontri (intercettazioni, riscontri documentali e servizi di osservazione), ha ritenuto corretta l'applicazione dell'aggravante armi in base a elementi indiziari e alla valutazione storico-giudiziaria della cosca, e ha condannato i ricorrenti inammissibili al pagamento delle spese processuali, a una sanzione pecuniaria (euro 3.000 alla Cassa delle Ammende) e alla rifusione delle spese di alcune parti civili, liquidate in favore di queste ultime come da dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Regola la fattispecie di associazione di tipo mafioso; la Corte ha confermato che per l'integrazione della fattispecie è necessario accertare l'inserimento stabile e il contributo consapevole all'associazione, ma la valutazione è rimessa al giudice di merito e difficilmente rivedibile in Cassazione salvo vizio logico manifesto

  • art. 416-bis comma 4 cod. pen.

    Aggravante per la disponibilità di armi: la Corte ha ritenuto che non sia necessario individuare esattamente le armi, essendo sufficiente accertare la disponibilità sulla base di indicatori concreti (intercettazioni, risultati giudiziari, fatti di sangue, esperienza storica della cosca), purché la motivazione dia conto degli indicatori

  • art. 64 comma 2 cod. proc. pen.

    Divieto di suggerimenti al collaboratore: la Corte ha confermato che le dichiarazioni etero-accusatorie non sono automaticamente inutilizzabili se il collaboratore abbia ricevuto sollecitazioni dal pubblico ministero; sono invece inutilizzabili solo se siano stati impiegati metodi idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Principi di valutazione della prova e motivazione: la Corte richiama che la rilettura del compendio probatorio in Cassazione è vietata se si limita a criticare la valutazione dei fatti fatta dal giudice di merito senza dimostrare illogicità o contraddittorietà manifeste

  • art. 210 cod. proc. pen.

    Regole sulla utilizzabilità delle prove testimoniali e dichiarazioni: impiegata dalla Corte nel quadro della valutazione della attendibilità dei collaboratori

  • art. 62-bis cod. pen.

    Circostanza attenuante della diminuita offensività del fatto o della persona: la Corte ha ritenuto che il riconoscimento delle attenuanti generiche richiede elementi positivi specifici; il mero richiamo a precedenti non comprovati non basta

  • art. 69 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha confermato la discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena entro i parametri dell'art.133, sindacabile in Cassazione solo se illogica o arbitraria

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri di applicazione delle circostanze e determinazione della pena: utilizzato per giustificare il trattamento sanzionatorio, la Corte ha ritenuto corretta la motivazione del giudice di merito in assenza di elementi positivamente valutabili a favore degli imputati

  • D.M. n.55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022

    Parametro per la liquidazione delle spese processuali alle parti civili: la Corte ha ritenuto che la quantificazione in euro 1.200 sia inferiore alla soglia minima prevista dalle tabelle (valore medio per Corte d'Appello circa euro 4.254) e ha annullato la liquidazione disponendo il rinvio per nuovo giudizio sul punto

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Previsione sulla condanna alle spese e sanzioni pecuniarie in caso di inammissibilità del ricorso: applicata per condannare i ricorrenti inammissibili al pagamento delle spese e alla sanzione a favore della Cassa delle Ammende

Massime di principio

  • Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia non sono automaticamente inutilizzabili se vi sono 'suggerimenti' del PM; per la loro utilizzabilità è essenziale valutare l'assenza di metodi illeciti che abbiano condizionato la libertà di autodeterminazione e verificare la presenza di riscontri (intercettazioni, osservazioni, documentazione).
  • La qualificazione di partecipazione ad associazione mafiosa (art. 416-bis) richiede valutazione complessiva della partecipazione stabile e del contributo operativo: contestare tale valutazione in Cassazione è difficile se la motivazione del giudice di merito non è manifestamente contraddittoria o illogica.
  • L'aggravante per la disponibilità di armi può essere accertata anche sulla base di elementi indiziari e della 'esperienza storico-giudiziaria' su una determinata cosca; il giudice deve però esplicitare gli indicatori concreti che giustificano la conclusione.
  • I profili di merito (esame delle intercettazioni, valutazione della prova) sono sindacabili in Cassazione solo se mostrano vizi logici evidenti; quindi i ricorsi che si limitano a diversa interpretazione del materiale probatorio sono spesso dichiarati inammissibili.
  • Per ottenere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è necessario fornire elementi positivi specifici e valutabili; la loro mera enunciazione senza supporto probatorio non è sufficiente.
  • La liquidazione delle spese processuali a favore delle parti civili deve rispettare i parametri normativi e regolamentari (tabelle e minimi del D.M. 55/2014 e sue modifiche): importi al di sotto delle soglie medie devono essere motivati o sono annullabili.
  • Quando una sentenza di merito riconosce più profili di responsabilità, la Corte di Cassazione può annullare parzialmente e rinviare a diversa sezione per approfondire punti specifici (es. verifica dell'effettiva consumazione di una estorsione), senza travolgere l'intera pronuncia.

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