Salta al contenuto
Legge

L.R. Campania 7/2006

Interventi per la protezione e l'incremento dell'apicoltura [...]

Normativa regionaleL.R. Campania 7/2006Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Campania la tutela e l’incremento dell’apicoltura, definisce soggetti e prodotti, istituisce comitato regionale e anagrafe degli apicoltori, regola contributi e norme sanitarie/sicurezza. Prevede obblighi di denuncia, disciplina del nomadismo, sanzioni amministrative e uno stanziamento per il 2006. Applicazione territoriale limitata alla Campania.

Interventi regionali per la protezione e lo sviluppo dell'apicoltura in Campania

Interventi per la protezione e lo sviluppo dell’apicoltura in Campania

La legge disciplina, nel solo territorio della Regione Campania, un quadro organico di tutela, sviluppo e valorizzazione del comparto apistico. L’obiettivo è salvaguardare il patrimonio apistico, sostenere la produzione, garantire la sicurezza alimentare e promuovere l’integrazione tra apicoltura e agricoltura.

Finalità e qualificazione dell’attività apistica

L’apicoltura è qualificata come attività agricola a tutti gli effetti e come attività imprenditoriale agricola anche quando non collegata alla gestione del terreno. La Regione persegue la disciplina, tutela e promozione dell’apicoltura regionale, il miglioramento dell’allevamento delle api e delle produzioni, lo sfruttamento della flora di interesse apistico, la valorizzazione dei prodotti campani e la tutela del consumatore.

Definizioni e prodotti apistici

La legge definisce le principali figure e strutture del settore: apicoltore, imprenditore apistico, apicoltore professionista, arnia, alveare, apiario, postazione, nomadismo o transumanza e apiario di svernamento. Sono inoltre considerati prodotti agricoli il miele, la cera, la pappa reale, il polline, il propoli, il veleno d’api, le api e le api regine, l’idromele e l’aceto di miele.

Associazionismo e organizzazioni del settore

Gli apicoltori possono costituire organizzazioni di produttori apistici riconosciute e associazioni senza finalità economiche o commerciali, purché abbiano sede legale in Campania, siano composte per almeno due terzi da soci residenti o operanti in Campania, risultino iscritti all’anagrafe regionale e abbiano almeno quaranta soci. Tali associazioni possono svolgere attività di informazione, formazione, divulgazione e assistenza tecnica nell’ambito di programmi regionali, nazionali e comunitari, oltre a iniziative di promozione e tutela del settore.

Formazione professionale

L’apicoltura è inclusa tra le materie della formazione professionale agricola nell’ambito dei programmi regionali, secondo la normativa vigente.

Comitato regionale apistico

È istituito presso l’assessorato regionale all’agricoltura e alle attività produttive il comitato regionale apistico, composto da rappresentanti dell’amministrazione regionale, del settore veterinario, delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni e organizzazioni di produttori apistici, di tecnici ed esperti universitari, zooprofilattici e camerali. Il comitato dura in carica tre anni, opera gratuitamente, si riunisce almeno quattro volte l’anno e può operare anche prima del pieno riconoscimento delle associazioni. Svolge funzioni propositive e consultive su programmi di sviluppo, studi, iniziative e sulla regolazione delle distanze degli apiari e degli spostamenti degli alveari nomadi.

Incentivi e contributi

La Regione concede contributi in conto capitale per ampliamento, adeguamento e ristrutturazione di apiari, avvio di attività apistica, acquisto di macchine e attrezzature per lavorazione e confezionamento, attrezzature per allevamento di sciami, pacchi d’api e api regine, transumanza apistica, realizzazione o adeguamento di locali di lavorazione e attività di formazione e assistenza tecnica delle associazioni. I contributi coprono fino al 50% nei territori svantaggiati, al 40% nelle altre zone e fino al 90% per formazione e assistenza tecnica; per i giovani agricoltori, entro cinque anni dall’insediamento, le percentuali possono salire al 60% e al 50%.

Condizioni per accedere ai contributi

Possono accedere ai contributi i produttori apistici singoli o associati che dimostrino redditività aziendale, rispetto dei requisiti minimi comunitari in materia di ambiente, igiene e benessere animale e adeguata professionalità. Sono esclusi gli investimenti che aumentino la produzione senza sbocchi di mercato o in contrasto con restrizioni comunitarie. Per nuove attività è previsto l’obbligo di acquisire i requisiti entro un anno, con restituzione delle somme maggiorate di interessi in caso di mancato rispetto. Sono previsti requisiti specifici anche per le organizzazioni di produttori e per gli apicoltori non imprenditori che devono diventarlo entro un anno e mantenere l’attività per almeno cinque anni.

Competenze sanitarie e vigilanza

I servizi veterinari delle ASL provvedono, nell’ambito delle proprie competenze, all’applicazione delle disposizioni di polizia veterinaria. La legge richiama più volte il ruolo delle ASL nella prevenzione, nella diagnosi e nei controlli sanitari sul comparto.

Norme di sicurezza per gli apiari

Gli apiari devono essere collocati ad almeno 10 metri dalle strade di pubblico transito e a 5 metri dai confini di proprietà pubbliche e private, salvo accordi con i confinanti. Le distanze non sono richieste se interposti dislivelli, muri, siepi o altri ripari idonei a impedire il passaggio delle api, con altezza minima di 2 metri e estensione di almeno 5 metri oltre gli alveari estremi. In presenza di impianti industriali saccariferi, la distanza minima è di 1 chilometro. Gli apiari esistenti devono adeguarsi entro un anno dall’entrata in vigore.

Anagrafe regionale degli apicoltori

È istituita l’anagrafe regionale degli apicoltori. Il funzionamento e il codice univoco di iscrizione sono demandati a decreto dirigenziale, sentito il comitato regionale apistico. Il codice deve essere esposto su un cartello visibile nell’apiario. Ogni anno, entro il 31 dicembre, gli apicoltori devono denunciare all’ASL competente la dislocazione e consistenza dei propri apiari; le ASL trasmettono l’elenco entro il 30 marzo successivo. Entro un anno dall’entrata in vigore, ogni alveare deve essere identificato. Gli apicoltori di altre regioni che operano in Campania sono soggetti alla disciplina regionale. Gli alveari non identificati o non denunciati sono considerati abbandonati e i trasgressori non accedono agli incentivi.

Disciplina del nomadismo

Chi pratica il nomadismo nel territorio campano deve comunicarlo per iscritto alle ASL di partenza e di destinazione con almeno 5 giorni di preavviso. Gli alveari devono essere accompagnati da certificato sanitario che attesti la provenienza da allevamento esente dalle patologie indicate dalla legge. Comuni ed enti pubblici devono agevolare, nei limiti delle rispettive competenze, la dislocazione degli alveari su fondi di proprietà o comunque detenuti.

Denuncia delle malattie e gestione del materiale infetto

È obbligatoria la denuncia all’ASL delle malattie accertate o sospette delle api, tra cui acariosi, nosemiasi, peste europea, peste americana e varroasi, oltre alle altre dichiarate dall’autorità sanitaria. L’ASL effettua gli accertamenti e informa le strutture regionali competenti. La distruzione dell’alveare e delle attrezzature disposta dall’autorità sanitaria, salvo dolo o colpa grave, costituisce titolo preferenziale per accedere ai contributi regionali. È vietato lasciare alle api materiale infetto o sospetto e alienare, rimuovere o occultare alveari e materiali contaminati; l’ASL può procedere alla distruzione.

Cessione di api vive e protezione da sostanze tossiche

La cessione di api vive è consentita solo se il cedente ha adempiuto agli obblighi di anagrafe e se le api sono accompagnate da certificato sanitario; per api provenienti da fuori Campania è richiesta documentazione equivalente. Per la salvaguardia degli insetti pronubi, sono vietati trattamenti con agrofarmaci su colture in fioritura dall’apertura alla caduta dei petali; fuori da tale periodo, gli interventi sono ammessi solo dopo lo sfalcio delle vegetazioni sottostanti o vicine se in fioritura.

Allevamento e selezione delle api regine

La legge riconosce l’importanza della selezione di api regine sotto il profilo sanitario e produttivo, con riferimento alle condizioni climatiche e nettarifere della Campania. È istituito l’albo degli allevatori di api regine, il cui funzionamento è demandato a decreto dirigenziale.

Documento programmatico per l’apicoltura

La Regione, d’intesa con le organizzazioni professionali agricole, le organizzazioni e associazioni apistiche e le associazioni dei consumatori, adotta un documento programmatico con indirizzi e coordinamento delle attività del settore. Il documento riguarda tutela del miele campano, ricerca e sperimentazione, integrazione con l’agricoltura, incentivazione dell’apicoltura e dell’impollinazione, tutela delle essenze nettarifere e della biodiversità, interventi contro varroasi e altre patologie, controlli sui prodotti apistici di origine extracomunitaria, comunitaria e nazionale, salvaguardia dell’ape italiana e sicurezza alimentare.

Sanzioni

Le violazioni delle disposizioni in materia di sicurezza, anagrafe, nomadismo, malattie, materiale infetto, cessione di api vive e allevamento di api regine sono punite con sanzioni amministrative fino a 200 euro, secondo la procedura regionale richiamata. L’autorità di controllo deve indicare le irregolarità e fissare un termine di adeguamento non superiore a 30 giorni. Per gli illeciti tributari si applicano le sanzioni statali previste dai decreti legislativi richiamati.

Norme finanziarie e decorrenza

Per il 2006 è autorizzato uno stanziamento di 500.000 euro; gli oneri successivi sono coperti con la legge di bilancio. La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.