L.R. Campania 8/2006
Contributo all'istituto telethon di genetica e medicina (TIGEM) con sede in Napoli presso i laboratori dell'area di ricerca di Napoli 1 del Centro Nazionale Ricerche [...]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge Campania n. 8/2006 riconosce al TIGEM di Napoli un contributo annuo di 1.000.000 euro per sostenere la ricerca sulle malattie genetiche. Il contributo va erogato entro il 31 maggio di ogni anno e il beneficiario deve presentare una relazione annuale sull’uso delle somme e sui programmi futuri. Per il 2006 la copertura è indicata in parte a valere su fondi regionali; gli oneri successivi sono rinviati alla legge di bilancio.
Contributo annuo al TIGEM di Napoli per attività di ricerca sulle malattie genetiche
Contributo regionale al TIGEM per la ricerca sulle malattie genetiche
La legge della Regione Campania istituisce un contributo annuo a favore dell’Istituto Telethon di Genetica e Medicina (TIGEM), con sede in Napoli presso i laboratori del CNR. Il provvedimento è finalizzato a sostenere le attività medico-scientifiche dell’istituto, con particolare riferimento alla promozione degli studi e della ricerca nel campo delle malattie genetiche.
Ambito e finalità
Il beneficio è riconosciuto esclusivamente al TIGEM di Napoli e si inserisce in una politica regionale di sostegno alla ricerca scientifica in ambito genetico. La norma non disciplina altre forme di finanziamento né altri soggetti beneficiari.
Modalità di erogazione e obblighi del beneficiario
Il contributo è erogato in un’unica soluzione entro il 31 maggio di յուրաքանչյուր anno. L’istituto beneficiario deve trasmettere alla Giunta regionale, alla fine di ogni esercizio finanziario, una relazione analitica che indichi:
- l’impiego del contributo ricevuto;
- l’attività svolta;
- i programmi da svolgere nell’anno successivo.
Misura del contributo e copertura finanziaria
L’importo del contributo è fissato in euro 1.000.000,00. Per l’anno 2006 la copertura è prevista mediante prelievo di euro 525.000,00 dall’Unità Previsionale di Base 7.29.65 dello stato di previsione della spesa e successiva allocazione sulla UPB 6.23.54, ai sensi dell’articolo 27 della legge regionale Campania 30 aprile 2002, n. 7. Per gli anni successivi, l’onere è rinviato alla legge di bilancio.
Decorrenza ed efficacia
La legge è dichiarata urgente e entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. Non sono previsti termini finali di applicazione; il contributo è configurato come annuale e soggetto al relativo stanziamento di bilancio.
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