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Legge

L.R. Campania 1/2006

Disposizioni per l'effettivo esercizio del diritto alla salute [...]

Normativa regionaleL.R. Campania 1/2006

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge campana disciplina interventi organizzativi per ridurre progressivamente liste e tempi d’attesa delle prestazioni sanitarie, tramite CUP, monitoraggio trimestrale, informazione ai cittadini e divieto di sospendere le prenotazioni salvo impossibilità tecnica sopravvenuta. È entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURC del 6 marzo 2006.

Misure per ridurre le liste d'attesa e rafforzare il diritto alla salute in Campania

Disposizioni per l’effettivo esercizio del diritto alla salute

La legge della Regione Campania mira a rendere effettivo il diritto alla salute, con particolare attenzione alla riduzione delle attese per le prestazioni sanitarie di base e specialistiche. La disciplina si concentra sull’organizzazione delle prenotazioni, sul monitoraggio dei tempi di accesso e sulla trasparenza verso i cittadini.

Finalità e campo di applicazione

La Regione interviene per tutelare il diritto alla salute e l’integrità fisica e psichica delle persone residenti, a qualsiasi titolo, nel territorio regionale. L’obiettivo principale è ridurre ed eliminare progressivamente i tempi che intercorrono tra la richiesta e l’erogazione delle prestazioni sanitarie.

Definizioni rilevanti

La legge chiarisce alcune nozioni operative utili all’attuazione della disciplina:

  • la lista di attesa è l’elenco della domanda di una specifica prestazione sanitaria in rapporto al tempo effettivo di erogazione;
  • la lista chiusa è un’agenda di prenotazioni aperta e chiusa in periodi predefiniti;
  • il tempo di attesa è l’intervallo tra richiesta e prestazione, che può essere prospettato o effettivo;
  • l’accessibilità indica la possibilità per il cittadino di ottenere la prestazione nel tempo e nel luogo più opportuni, nei limiti delle risorse disponibili;
  • il CUP è il sistema centralizzato di prenotazione;
  • il registro delle prenotazioni raccoglie le richieste di prestazioni specialistiche, diagnostiche e di ricovero;
  • il monitoraggio consiste nella rilevazione dei dati su liste e tempi di accesso ed erogazione.

Gestione delle liste d’attesa e organizzazione dell’offerta

La Regione promuove la gestione delle liste di prenotazione e dei tempi di attesa per ridurre progressivamente le attese. A tal fine:

  • aumenta la capacità produttiva e razionalizza l’offerta delle prestazioni sul territorio regionale;
  • favorisce, anche tramite intese Stato-Regioni, l’accessibilità alle prestazioni nel territorio nazionale per i residenti in Campania;
  • promuove la cooperazione tra medici prescrittori ed erogatori per definire priorità cliniche e percorsi terapeutici predefiniti;
  • rende disponibili ai cittadini, senza prenotazione, le prestazioni di largo utilizzo e di semplice erogazione tecnica;
  • cura, tramite la Giunta regionale, la pubblicazione e l’aggiornamento periodico dell’elenco delle prestazioni immediatamente accessibili;
  • promuove i CUP su base cittadina e aziendale, nonché accordi tra aziende sanitarie e ospedaliere per una gestione efficiente e per eliminare le liste chiuse;
  • promuove intese e accordi anche interregionali per garantire informazione e comunicazione trasparenti ai cittadini.

Compiti delle aziende sanitarie e ospedaliere

Le aziende sanitarie locali e ospedaliere devono riorganizzare l’accesso alle prenotazioni e l’offerta delle prestazioni. In particolare devono:

  • rendere funzionali gli strumenti di prenotazione, anche attraverso la gestione comune dei CUP;
  • segmentare la domanda per favorire l’accesso rapido dei pazienti con priorità cliniche;
  • differenziare le prestazioni per tipologia e criticità;
  • individuare le prestazioni prioritarie sul versante dell’offerta;
  • definire i percorsi diagnostico-terapeutici;
  • coinvolgere gli operatori sanitari nell’individuazione delle criticità organizzative.

Supporto tecnico e relazione annuale

La Regione individua nell’ARSAN il supporto tecnico per le azioni previste dalla legge. Inoltre, l’assessore alla sanità deve presentare entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dall’anno in corso, una relazione scritta sull’andamento delle liste di attesa per tipologia di prestazione, accompagnata da una proposta di riduzione dei tempi per l’anno in corso.

Centri Unificati di Prenotazione

Le aziende sanitarie locali e ospedaliere devono istituire il CUP su scala cittadina e aziendale. È inoltre prevista la possibilità di accordi:

  • per la gestione interaziendale dei CUP;
  • per la gestione interregionale tramite intese opportune.

Il CUP deve collegarsi con tutte le unità di erogazione delle prestazioni sanitarie di base e specialistiche presenti sul territorio, pubbliche, private e di libera professione.

Monitoraggio e flussi informativi

Nell’ambito del sistema informativo regionale è prevista una rilevazione trimestrale di prestazioni sanitarie selezionate, dette “traccianti”, individuate per la loro criticità, rilevanza clinica e impatto sociale. Le aziende devono raccogliere e trasmettere dati e flussi informativi relativi a:

  • popolazione residente;
  • soggetti erogatori;
  • CUP;
  • numero dei punti di prenotazione aziendale;
  • tempo di attesa in giorni;
  • numero di utenti in lista;
  • numero di prestazioni offerte o effettuate nell’unità di tempo;
  • numero di prestazioni effettuate in regime di libera professione.

Tali dati sono utilizzati per il controllo di gestione interno e per valutazioni regionali sulle criticità del sistema sanitario.

Informazione, comunicazione e soddisfazione dell’utenza

Le aziende devono favorire l’informazione e la comunicazione tra operatori sanitari e cittadini, utilizzando gli strumenti previsti dalla legge n. 241 del 1990. Devono inoltre potenziare l’attività dell’URP e l’uso delle tecnologie informatiche per diffondere informazioni sanitarie in modo capillare. È anche prevista l’applicazione delle metodologie promosse dal Dipartimento della funzione pubblica per misurare il grado di soddisfazione dei cittadini.

Divieti, supplenze e responsabilità dirigenziale

È vietata la sospensione delle attività di prenotazione delle prestazioni sanitarie, salvo casi imprevedibili di assoluta impossibilità tecnica sopravvenuta di erogare il servizio. In tale ipotesi la Regione deve adottare le misure necessarie per ridurre il disagio dei cittadini. Le funzioni di supplenza e sostituzione sono affidate alle aziende sanitarie e ospedaliere e, nel loro ambito territoriale, alle strutture pubbliche, private accreditate e di libera professione tempestivamente individuate. Il risultato conseguito nella gestione delle liste di prenotazione costituisce criterio di valutazione della dirigenza.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. La pubblicazione indicata è quella del 6 marzo 2006.

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