L.R. Campania 4/2006
Integrazione alla Legge Regionale 29 dicembre 2005, n. 24 ed interpretazione autentica dell'articolo 23 [...]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge chiarisce che l’esenzione dal bollo auto dal 1° gennaio 2006 prevista dalla L.R. Campania 24/2005 riguarda solo i veicoli elettrici; per metano e GPL si applicano invece le riduzioni statali. Prevede inoltre la non applicazione di sanzioni per alcuni versamenti tardivi e consente rimborsi anche sotto 17 euro entro 60 giorni dall’entrata in vigore. Modifica infine un comma della disciplina sui controlli.
Interpretazione autentica su tassa automobilistica regionale e piccole modifiche alla L.R. Campania n. 24/2005
Interpretazione autentica e integrazione della disciplina sulla tassa automobilistica regionale
La legge della Regione Campania interviene sulla disciplina del bollo auto contenuta nella legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24, chiarendo il significato dell’esenzione prevista per il 2006 e introducendo una limitata disciplina transitoria su sanzioni e rimborsi. Il provvedimento ha efficacia solo nel territorio campano.
Esenzione dal pagamento e veicoli interessati
La norma chiarisce che l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale, con decorrenza dall’1 gennaio 2006, si riferisce esclusivamente ai veicoli azionati con motore elettrico, nei limiti dell’articolo 20 del d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39.
Per i veicoli:
- alimentati esclusivamente a metano;
- alimentati esclusivamente a GPL;
- azionati con motore elettrico, si applicano invece le riduzioni previste dall’articolo 17, comma 5, lettere a) e b), della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Regime transitorio: sanzioni sui versamenti tardivi
Gli uffici regionali sono autorizzati a non applicare sanzioni per eventuali versamenti tardivi riferiti esclusivamente alla tipologia di veicoli individuata dal comma interpretativo, a condizione che:
- il tributo fosse dovuto dall’1 gennaio 2006;
- il versamento riguardi periodi fissi successivi a tale data;
- il pagamento sia effettuato comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
La previsione ha quindi natura transitoria e si esaurisce con il decorso di tale termine.
Rimborsi di importo inferiore a 17 euro
In deroga alla disciplina regionale generale che esclude i rimborsi per importi inferiori a 17 euro, gli uffici regionali sono autorizzati a riconoscere, su istanza di parte, rimborsi anche sotto tale soglia quando riguardino versamenti eccedenti il dovuto effettuati entro il sessantesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge da titolari di veicoli:
- alimentati a metano;
- alimentati a GPL;
- azionati con motore elettrico.
Modifica alla disciplina sui controlli
La legge apporta una correzione testuale alla legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24, eliminando le parole “e alla vigilanza” dopo l’espressione “sottoposti al controllo”. La modifica incide quindi sul perimetro letterale della disposizione relativa ai controlli.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente e entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
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