Cassazione Penale, Sentenza n. 15281/2025 del 17/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di consegna ai sensi dei mandati d'arresto europei emessi dalle autorità spagnole per reati di guida senza patente in stato di recidiva; il difensore deduceva errata applicazione dell'art. 18-bis L. n. 69/2005 (e correlata disciplina) perché la relazione affettiva del ricorrente con Noemi Drago sarebbe iniziata prima del matrimonio (celebrato il 5/02/2025), il ricorrente era stato agevolmente rintracciato dalle forze di polizia italiane e aveva chiesto di poter scontare la pena in Italia: circostanze ritenute indicative del radicamento del soggetto sul territorio italiano e quindi idonee a ostare alla consegna.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: dopo le modifiche normative (d.lgs. 2/2/2021, n.10) l'art. 22 L. 22/4/2005 n.69 non ammette ricorso per cassazione per vizi di motivazione sulle decisioni di consegna: il sindacato della Cassazione è ora limitato ai motivi di cui all'art. 606 c.p.p., lett. a), b) e c). Il ricorso del ricorrente era in realtà un'impugnazione della valutazione del radicamento (vizio motivazionale) e pertanto inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; la Cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, L. n. 69/2005.
Norme richiamate
Legge 22 aprile 2005, n. 69, art. 22
La Corte interpreta l'art. 22, così come modificato, nel senso che la sentenza della Corte d'appello sulla richiesta di consegna non è più sindacabile in Cassazione per vizi di motivazione; il ricorso per cassazione è pertanto inammissibile quando mira a rimettere in discussione valutazioni di merito (es. il radicamento).
Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 10, art. 18 (modifiche all'art. 22 L. 69/2005)
Le modifiche hanno rimosso la possibilità di proporre ricorso «anche nel merito» contro i provvedimenti sulla consegna e hanno circoscritto il sindacato della Cassazione ai soli motivi di cui all'art. 606 c.p.p.; ciò rende inammissibili le doglianze che siano in realtà censure motivazionali.
Codice di procedura penale, art. 606, lett. a), b) e c)
La Cassazione può sindacare solo i motivi espressamente previsti dall'art. 606, lett. a), b) e c) (nullità, incompetenza, violazioni di legge e altri vizi di legge), non le mere questioni di fatto o di apprezzamento valutativo che attengono al merito.
Codice di procedura penale, art. 16
Applicazione dell'art. 16 c.p.p. per la condanna alle spese processuali a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
Legge 22 aprile 2005, n. 69, art. 22, comma 5
Impegno della Cancelleria a compiere gli adempimenti previsti dalla norma (notifiche e comunicazioni all'autorità richiedente) conseguenti alla declaratoria e alla sentenza di consegna.
Massime di principio
- Dopo le modifiche normative del 2021, la Corte di cassazione non è più giudice del merito nelle decisioni sulla consegna in esecuzione di mandato d'arresto europeo: i ricorsi che impugnano la motivazione o la valutazione del radicamento sono inammissibili.
- Le censure relative al 'radicamento' del soggetto nel territorio italiano vanno dedotte e provate tempestivamente in sede di merito (Corte d'appello); non possono essere trasformate in motivo di cassazione come vizio di motivazione.
- Il ricorrente che intende impedire la consegna per presunto radicamento deve presentare elementi documentali chiari e anteriori al provvedimento (es. iscrizione anagrafica, contratto di locazione antecedente, prove di lavoro stabile con indicazione delle date, legami familiari concreti) già in sede di appello, perché la Cassazione non riesamina il merito.
- Per ottenere un sindacato in Cassazione occorre inquadrare il motivo nei limiti dell'art. 606 c.p.p. (es.: vizio di diritto, nullità o incompetenza), ossia puntare su profili giuridici e processuali, non su rivalutazioni fattuali.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (qui: euro 3.000 alla Cassa delle ammende), perciò è necessario valutare attentamente l'ammissibilità delle censure prima di proporre ricorso per cassazione.
- Se l'interessato desidera scontare la pena in Italia o ottenere misure alternative, tali richieste devono essere inserite e provate nelle fasi processuali idonee e non si possono utilizzare successivamente in cassazione come argomenti meramente motivazionali.
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