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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29226/2025 del 07/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Mattiace è accusato di avere, il 18/01/2023, abbattuto un esemplare maschio di capriolo senza la necessaria autorizzazione alla caccia di selezione per quella specie, essendo quel giorno autorizzato alla sola caccia al cinghiale. In primo grado il Tribunale di Lucca aveva assolto per particolare tenuità del fatto. In appello/impugnazione si è discusso se la mancata "prenotazione"/autorizzazione configurasse solo un illecito amministrativo regionale (art.58 L.R. Toscana n.3/1994) oppure il reato previsto dall'art.30 lett. g) della L. 157/1992.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso (impugnazione) e ha confermato l'interpretazione che la violazione della disciplina relativa al prelievo selettivo degli ungulati non è mera irregolarità amministrativa ma può integrare il reato previsto dall'art.30 lett. g) della L. 157/1992 quando manchi l'autorizzazione prevista dai piani di abbattimento regionali. Di conseguenza il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • Legge Regione Toscana n. 3 del 12/1/1994, art. 57 comma 1

    "Le infrazioni alla presente legge previste dall'art. 30 della L. n. 157/1992 sono punite con le sanzioni penali disposte nel medesimo articolo"

    Stabilisce che le violazioni previste dall'art.30 della L.157/1992 sono da sanzionare penalmente quando la legge nazionale le configura come reato; cioè l'illecito amministrativo si applica solo se la legge non prevede il reato.

  • Legge Regione Toscana n. 3 del 12/1/1994, art. 58 comma 1 lett. o)

    "sanzione amministrativa da euro 1.030,00 a euro 6.180,00 per ogni capo abbattuto delle specie: cinghiale, cervo, daino, capriolo e muflone al di fuori dei tempi e dei modi previsti nelle leggi e nei regolamenti regionali"

    Prevede una sanzione amministrativa per abbattimenti fuori dai tempi e modi stabiliti; tuttavia, secondo la Corte, questa sanzione amministrativa non esclude la rilevanza penale quando la condotta rientri nella fattispecie incriminatrice nazionale.

  • Legge n. 157 del 11/2/1992, art. 30 comma 1 lett. g)

    "condanna all'ammenda per chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina... della quale sia vietato l'abbattimento"

    È la norma penale richiamata: configura il reato (sanzionato con ammenda) per l'abbattimento di determinate specie nei casi in cui la legge ne proibisce l'abbattimento; la Corte la interpreta come applicabile anche ai casi di prelievo non autorizzato in piani di selezione.

  • Legge n. 157/1992, art. 18 commi 1 e 2

    "Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari... capriolo (Capreolus capreolus) dal 1° ottobre al 30 novembre" e "I termini ... possono essere modificati ... Le regioni autorizzano le modifiche..."

    Stabilisce i periodi generali di prelievo per specie quali il capriolo e contempla la possibilità che le regioni autorizzino prelievi selettivi e modifiche temporali previo parere tecnico; distingue quindi caccia generalizzata e piani regionali di selezione.

  • D.L. 30/9/2005 (art. 11 quaterdecies, comma 5)

    "Le regioni ... possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati ... anche al di fuori dei periodi ... della legge 11 febbraio 1992, n. 157"

    Attribuisce alle regioni la possibilità di autorizzare prelievi di selezione fuori dai periodi di caccia generale, purché sulla base di piani selettivi; ma la mancata osservanza di tali piani può rendere il prelievo non consentito e quindi penalmente rilevante.

Massime di principio

  • La distinzione tra illecito amministrativo e reato dipende dalla presenza di una fattispecie penale nazionale che includa la condotta: se la legge nazionale incrimina la condotta, non può essere ridotta a mera sanzione amministrativa regionale.
  • La "caccia di selezione" è distinta dalla caccia generalizzata: può essere autorizzata fuori dai periodi generali ma è regolata da piani regionali e da precisi requisiti; il mancato rispetto di tali autorizzazioni può comportare responsabilità penale.
  • Quando la legge regionale prevede sanzioni amministrative per abbattimenti "fuori tempi e modi", queste operano solo se la condotta non è già punita penalmente dalla normativa statale.
  • In casi analoghi, è necessario verificare: autorizzazioni specifiche per la specie e per il giorno/area del prelievo; esistenza e rispetto del piano di abbattimento regionale; se la condotta rientra nella fattispecie dell'art.30 L.157/1992.
  • Per difendersi in situazioni simili conviene documentare l'effettiva autorizzazione specifica (piani di selezione, prenotazioni, tesserini validi per la specie e per il giorno) e, se possibile, provare l'assenza di elemento soggettivo di illecito o l'esistenza di errori scusabili sull'autorizzazione.

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