Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 678/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500247

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio Calabria, Sez. ISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: mancata presa in carico del minore e mancata erogazione, diretta o mediante rimborso, della terapia riabilitativa ABA richiesta all’ASP

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (genitori del minore)

Prevale il privato

La controversia

I genitori hanno chiesto l’accertamento del diritto del figlio, affetto da disturbo dello spettro autistico, a ricevere a carico del Servizio sanitario la terapia cognitivo-comportamentale con metodologia ABA, prescritta dall’unità di neuropsichiatria infantile e già svolta privatamente, nonché la condanna dell’ASP alla presa in carico e al risarcimento dei danni. Hanno dedotto la violazione della l. 134/2015 e dell’art. 32 Cost., oltre a eccesso di potere per ingiustizia manifesta, irragionevolezza e inefficienza dell’azione amministrativa, sostenendo che la terapia ABA è riconosciuta dalle linee guida e rientra nelle prestazioni garantite dai LEA. Hanno domandato il rimborso delle spese private, indicate nel ricorso in € 10.550,00, il ristoro del danno non patrimoniale dei genitori e del danno da perdita di chance del minore. L’ASP ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, qualificando la posizione come diritto soggettivo alla salute; in subordine ha sostenuto l’insindacabilità delle proprie valutazioni tecnico-sanitarie. Il TAR ha disposto CTU per accertare le condizioni del minore e il trattamento necessario.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione perché la giurisdizione amministrativa era già stata affermata, anche nei confronti dell’ASP, con sentenza del giudice del lavoro passata in giudicato sul punto; l’ASP avrebbe dovuto impugnare quella pronuncia. Ha respinto anche la tesi dell’insindacabilità della discrezionalità tecnica, precisando che essa è sindacabile quando contrasta con logicità e ragionevolezza o con le regole tecnico-scientifiche applicabili. Nel merito ha riconosciuto che la terapia ABA è una metodica contemplata dalle linee guida e rientra nei trattamenti individualizzati garantiti dai LEA per i disturbi dello spettro autistico. Sulla base della CTU, non contestata sul punto dall’ASP, ha accertato la necessità di 12 ore settimanali di trattamento ABA, di media intensità e lunga durata, da svolgere anche in ambito scolastico, familiare ed extrafamiliare, almeno fino ai 12 anni, con successiva rivalutazione clinica. Ha quindi ordinato la presa in carico diretta o indiretta mediante rimborso delle terapie rese da terzi. Ha accolto il danno patrimoniale, liquidato nel dispositivo in € 6.120,00, detraendo gli eventuali rimborsi già corrisposti, oltre rivalutazione e interessi legali; la motivazione reca invece, al paragrafo 21, l’importo di € 10.550,00, in contrasto con il dispositivo e con il paragrafo 16.1. Ha riconosciuto ai genitori € 2.000,00 complessivi per il danno non patrimoniale, provato in via presuntiva, e al minore € 2.000,00 per perdita di chance, ravvisata nella probabilità di un miglioramento ulteriore con 12 anziché 6 ore settimanali. Su tutte le somme ha disposto rivalutazione e interessi legali dalla scadenza dei trenta giorni dalla presentazione dell’istanza del 10 marzo 2025 fino al soddisfo. Ha condannato l’ASP alle spese di lite per € 1.000,00, oltre accessori, e alle spese di CTU, liquidate in € 700,00 oltre accessori, con rimborso ai ricorrenti dell’anticipo già versato.

Norme richiamate

  • art. 26 l. 833/1978

    Le prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa, sono erogate dalle unità sanitarie locali attraverso i propri servizi. L’unità sanitaria locale, quando non sia in grado di fornire il servizio direttamente, vi provvede mediante convenzioni con istituti esistenti nella regione in cui abita l’utente o anche in altre regioni, aventi i requisiti indicati dalla legge, stipulate in conformità ad uno schema tipo approvato dal Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale.

    Le prestazioni di riabilitazione sono erogate dalle unità sanitarie locali direttamente oppure, quando non siano in grado di fornirle, mediante convenzioni con istituti idonei; il TAR richiama la norma quale fondamento dell’erogazione diretta o indiretta del trattamento.

  • artt. 1 e 3-septies, commi 4 e 5, d.lgs. 502/1992

    Si tratta di una metodica basata sull’uso della scienza del comportamento per la modifica di comportamenti socialmente significativi, che, come del resto affermato dallo stesso Consiglio di Stato, «rientra pienamente nella previsione di cui all’art. 1, comma 7, d.lvo n. 502/1992, intercettando tipologie di assistenza, servizi e prestazioni sanitarie "che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate", nonché tra le metodiche basate sulle più avanzate evidenze scientifiche di cui all’art. 60 del DPCM 12 gennaio 2017» (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 23 marzo 2022, n. 2129).

    Il TAR riconduce l’ABA alle prestazioni sanitarie con evidenze scientifiche di significativo beneficio in termini di salute e, pertanto, ai trattamenti che possono essere compresi nei livelli essenziali di assistenza.

  • artt. 2, 3 e 4 l. 134/2015

    Con specifico riferimento ai disturbi dello spettro autistico, soccorrono, altresì, le disposizioni di cui alla L. n. 134/2015 («Disposizioni in materia di diagnosi, cura e riabilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie») secondo cui

    La legge prevede l’aggiornamento delle linee guida e l’inserimento nei LEA della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato dell’autismo mediante metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche. Il TAR usa tale disciplina, insieme alle linee guida, per riconoscere l’ABA tra i modelli terapeutici erogabili dal SSN.

  • art. 60 d.P.C.M. 12 gennaio 2017

    In particolare, per quanto qui di interesse, l’articolo 60, comma 1, ha previsto che «ai sensi della legge 18 agosto 2015, n. 134, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con disturbi dello spettro autistico, le prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l’impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche».

    Il SSN deve garantire alle persone con disturbi dello spettro autistico cura e trattamento individualizzato mediante metodi fondati sulle più avanzate evidenze scientifiche. Il TAR ha ritenuto che l’ABA, riconosciuta dalle linee guida, rientri tra i modelli terapeutici erogabili.

  • art. 67 c.p.a.

    Con ordinanza collegiale n. -OMISSIS- il Tribunale, previa delibazione circa la formazione di un giudicato esterno, tra le parti, in ordine alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e tenuto conto della dichiarata natura equitativa – coerente con l’urgenza del provvedere - delle valutazioni rese, ex art. 700 c.p.c., dal Giudice del Lavoro, in ordine a numero (18) delle ore settimanali di terapia ABA da assicurare al minore (cfr. ordinanza Tribunale di -OMISSIS-, Sezione Lavoro del -OMISSIS-), ha disposto C.T.U., ex art. 67 c.p.a., al fine di accertare l’effettivo stato di salute di quest’ultimo nonché il trattamento terapeutico di cui lo stesso dovesse necessitare, in ragione delle patologie di cui soffre.

    La consulenza tecnica è stata disposta per accertare lo stato di salute del minore e il trattamento necessario, consentendo al giudice di determinare sulla base delle risultanze peritali l’intensità e la durata della terapia.

  • art. 2729 c.c.

    Trattandosi di un pregiudizio relativo ad un bene immateriale, la prova per presunzioni è non solo ammissibile, ma è invero la prova principale (così T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 5.10.2023, n. 747; 30/12/2017, n. 990; 13/01/2016, n.39; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 21/11/2016, n. 2679; 22/04/2016, n.975; anche Tar Campania, Napoli, IV, 25 settembre 2012, n. 3936).

    Il danno non patrimoniale relativo a un bene immateriale può essere provato per presunzioni, che costituiscono in tale ambito il mezzo di prova principale; il TAR ha utilizzato tale criterio per riconoscere il pregiudizio dei genitori.

  • artt. 1226 e 2056 c.c.

    Ciò posto, appare equo liquidare, in favore dei genitori, la somma di € 1.000,00 ciascuno a titolo di danni non patrimoniali subiti per effetto del mancato riscontro, da parte dell’ASP di Reggio Calabria, all’istanza di attivazione del trattamento terapeutico richiesto in favore del minore.

    Il danno non patrimoniale e la perdita di chance sono liquidabili equitativamente; il TAR ha determinato in € 1.000,00 per ciascun genitore il danno non patrimoniale e in € 2.000,00 quello del minore per perdita di chance.

Massime di principio

  • Le prestazioni di cura e riabilitazione per persone con disturbi dello spettro autistico devono essere garantite dal Servizio sanitario nazionale mediante trattamenti individualizzati fondati sulle più avanzate evidenze scientifiche; una metodica terapeutica riconosciuta dalle linee guida applicabili può rientrare nei LEA e deve essere assicurata in via diretta o indiretta quando necessaria per il paziente.
  • La discrezionalità tecnica dell’amministrazione sanitaria non è sottratta al sindacato del giudice amministrativo: è sindacabile quando risulti illogica o irragionevole oppure contrasti con le regole tecnico-scientifiche pertinenti.
  • Quando una pronuncia passata in giudicato ha già statuito, anche nei confronti di una parte, sulla giurisdizione, tale parte non può rimettere in discussione la questione nel successivo giudizio tra le stesse parti e avrebbe dovuto impugnare la pronuncia che ha formato il giudicato.
  • La perdita di chance di un miglioramento clinico può essere risarcita quando gli accertamenti tecnici e gli elementi del caso consentano di inferire che un trattamento terapeutico più intenso avrebbe offerto una concreta possibilità di ulteriore beneficio; il danno non patrimoniale può essere liquidato equitativamente.
  • Il pregiudizio non patrimoniale dei familiari derivante dalle difficoltà e dall’ansia causate dall’omessa presa in carico sanitaria può essere provato per presunzioni, valorizzando le circostanze concrete e le spese sostenute.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieGiurisdizione e ripartoDanno da provvedimento illegittimoPerdita di chance e quantificazione del danno
RamiSanitàProcesso amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiRiparto di giurisdizioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoRisarcimento del danno da attività amministrativa

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.