Cassazione Civile, Sentenza n. 30146/2022 del 13/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva escluso l'esistenza di un "centro unico di imputazione" del rapporto di lavoro a suo carico riconducibile alle cooperative consorziate nel Consorzio MIP. La lavoratrice sosteneva che, per effetto dell'organizzazione consortile e dei documenti prodotti (tra cui pattuizioni di delega di funzioni amministrative e l'effettiva utilizzazione della sua prestazione), il Consorzio e le cooperative dovevano considerarsi un unico centro imputativo e quindi destinatari degli effetti della declaratoria di illegittimità del licenziamento già pronunciata a carico di Terre di Mezzo e del Consorzio MIP. Il motivo di ricorso lamentava errata valutazione del materiale probatorio e omesso esame di fatti decisivi rilevanti per individuare i datori di lavoro.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure insistessero su questioni di merito attinenti alla valutazione delle prove e non su interpretazione normativa, per cui, alla luce della limitazione del sindacato di legittimità prevista dall'art. 360 c.p.c. (modificato), non era possibile sindacare in cassazione la differente ricostruzione fattuale operata dalla Corte d'appello. Ha inoltre valutato la motivazione della Corte d'appello adeguata: risultava che il Consorzio aveva un'effettiva attività di servizi amministrativi resa alle cooperative che, tuttavia, mantenevano autonome attività economiche e distinti legali rappresentanti; non risultava che la lavoratrice prestasse contemporaneamente attività per tutte le cooperative. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, la ricorrente condannata alle spese di lite (provvisoriamente liquidate in euro 200,00 per esborsi e euro 4.000,00 per compensi professionali più accessori) e alla eventuale maggiorazione del contributo unificato prevista dal d.P.R. n. 115/2002 art. 13, comma 1-quater.
Norme richiamate
Codice civile, art. 2602
Riconosciuto come disciplina sulla costituzione di un'organizzazione comune tra imprenditori per l'esercizio di funzioni determinate; la Corte d'appello ha ritenuto che il Consorzio MIP operasse legittimamente fornendo servizi amministrativi alle cooperative senza costituire un centro unico di imputazione dei rapporti di lavoro
Codice civile, artt. 2094, 2103, 2107, 2108
Richiamati nella doglianza della ricorrente in relazione alla qualificazione del rapporto di lavoro; la Corte di merito ha valutato che non ricorressero elementi per attribuire alle consorziate la qualifica di datori di lavoro unici
Legge 28 giugno 2012 n. 92, art. 1 comma 58
Norma processuale richiamata quale parametro del reclamo in sede d'appello utilizzato dalla Corte d'appello; non ha mutato la valutazione di merito sulla ricostruzione dei fatti
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5
Fondamento del controllo di legittimità: la Corte di Cassazione ha ritenuto che le censure fossero in concreto un sindacato sulla valutazione probatoria del giudice di merito, perciò inammissibili salvo carenza o vizi manifesti della motivazione, che qui non sussistevano
Codice di procedura civile, art. 91
Applicato per la regolazione delle spese di lite in favore delle parti controricorrenti in caso di soccombenza
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Rilevata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, come previsto dalla norma
Giurisprudenza richiamata (Cass. SU 7 aprile 2014 n. 8053; Cass. sez. un. 22 aprile 2014 n. 19881; Cass. 9 giugno 2014 n. 12928)
Richiamata come principi sul limitato sindacato di legittimità sulla motivazione del giudice di merito e sulle ipotesi in cui la Cassazione può sindacare la valutazione della prova
Massime di principio
- Il criterio per ritenere l'esistenza di un "centro unico di imputazione" si fonda su elementi di fatto (organizzazione comune, gestione delle attività, effettiva imputazione della prestazione) e non sulla mera formalità della consorteria: la documentazione deve dimostrare che la prestazione veniva resa in concreto per l'insieme delle imprese consorziate.
- In materia di sindacato della Cassazione sulle decisioni di merito, le doglianze che si riducono a contestare la valutazione delle prove sono in genere inammissibili dopo le modifiche all'art. 360 c.p.c., salvo che la motivazione sia del tutto assente o manifestamente contraddittoria o ometta un fatto storico decisivo.
- Fattori utili a provare la mancanza di centro unico includono: autonomie economiche e organizzative delle imprese, diversi legali rappresentanti, attività operative distinte, prova che la prestazione era resa al consorzio e non contemporaneamente a tutte le consorziate.
- Per chi intende dimostrare l'esistenza di un centro unico di imputazione è necessario depositare documentazione e dichiarazioni precise che attestino l'effettiva commistione di funzioni e l'effettiva utilizzazione della prestazione su più soggetti contemporaneamente.
- Quando la decisione di merito motiva adeguatamente la ricostruzione dei fatti sulla base di documenti e testimonianze, la Cassazione non sostituisce la propria valutazione; per ottenere la riforma occorre che il vizio sia di carattere giuridico o che manchi la motivazione.
- In casi simili valutare e documentare distintamente l'esistenza di deleghe formali di funzioni rispetto alla loro effettiva esecuzione pratica: la mera delega contrattuale non sempre basta a trasferire la qualifica di datore di lavoro.
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