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Sentenza

Sentenza n. 14650/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento - del provvedimento di inidoneità attitudinale notificato alla ricorrente in data 1 marzo 2023 e con il quale è stata disposta l'esclusione dalla stessa dal prosieguo del concorso per il reclutamento di complessivi nr. 120 allievi commissari della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria indetto con P.D.G. 24 giugno 2021; - dei verbali di valutazione psicoattitudinale stilati sul conto della ricorrente in sede selettiva e conosciuti in data 14 marzo 2023 in esito all'apposita istanza di accesso agli atti, nella parte in cui formulano un giudizio di inidoneità al ruolo messo a concorso; - ove occorra e per quanto di ragione, dell'articolo 15 del bando di concorso che disciplina lo svolgimento degli accertamenti attitudinali nella parte in cui prevede «Le domande a risposta sintetica o a scelta multipla sono predisposte avuto riguardo alle funzioni ed ai compiti propri del ruolo e della qualifica cui il candidato stesso aspira e sono approvate con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria» e che «Il giudizio di idoneità e di non idoneità, riportato in sede di accertamento delle qualità attitudinali è definitivo e comporta, in caso di non idoneità, l'esclusione dal concorso, disposta con decreto del Direttore Generale del personale e delle risorse»; - ove occorra e per quanto di ragione, del Bando del concorso per il reclutamento di complessivi nr. 120 allievi commissari della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria indetto con P.D.G. 24 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale- 4° Serie Speciale- “Concorsi ed Esami”- n.-OMISSIS-; - ove esistente, del decreto del Direttore Generale del personale e delle risorse con il quale è stata disposta l'esclusione della ricorrente dal concorso, mai notificato alla stessa; - dell'elenco dei soggetti ammessi alla prova orale del concorso nella parte in cui non contiene il nominativo della ricorrente; - della graduatoria del concorso impugnato, ad oggi non ancora adottata né pubblicata, nella parte in cui non è presente il nominativo della parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, anche potenzialmente lesivo della posizione dell'odierna parte ricorrente, e per l'accertamento del diritto di parte ricorrente a ripetere la prova attitudinale del concorso dinnanzi ad una commissione in composizione differente e nel rispetto delle disposizioni di riferimento.

Giustizia amministrativa202307063

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto dell'atto di rinuncia irrituale depositato dalla ricorrente il 29 maggio 2026. La rinuncia ha determinato il venir meno dell'interesse alla decisione nel merito. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.

TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di inidoneità attitudinale e conseguente esclusione dal concorso per il reclutamento di allievi commissari della Polizia penitenziaria

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento di inidoneità attitudinale notificatole il 1° marzo 2023, i verbali di valutazione psicoattitudinale conosciuti mediante accesso agli atti, le disposizioni del bando relative agli accertamenti attitudinali e alla definitività del giudizio di inidoneità, nonché gli atti consequenziali, chiedendo l'annullamento degli atti e l'accertamento del diritto a ripetere la prova attitudinale davanti a una commissione diversa. Dal testo non emergono ulteriori motivi specifici di illegittimità dedotti.

Norme richiamate

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione allo svolgimento dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati personali nelle ipotesi di diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute e all'oscuramento delle informazioni idonee a rivelare lo stato di salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore fondamento della protezione dei dati relativi alla salute e dell'ordine di oscuramento.

Massime di principio

  • La rinuncia irrituale al ricorso, quando determina il venir meno dell'interesse alla decisione, comporta la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, senza esame dei motivi di merito.
  • In caso di improcedibilità determinata dalla sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può compensare integralmente le spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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