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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27402/2024 del 22/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (fiduciaria)

La controversia

La controversia riguarda avvisi di accertamento per imposta di registro e imposte ipocatastali emessi su un’operazione articolata in più fasi: costituzione di una società, conferimento in essa di un’azienda da parte del socio unico e successiva cessione della totalità delle quote della società a favore di una fiduciaria. L’Ufficio ha riqualificato l’operazione complessiva come cessione di azienda, applicando l’imposta proporzionale invece di quella fissa. La società fiduciaria ha impugnato la sentenza di appello deducendo: 1) difetto di legittimazione passiva, sostenendo che il titolare effettivo dei beni fiduciari e responsabile delle imposte fosse il fiduciante; 2) violazione dell’art. 20 d.P.R. 131/1986, dell’art. 11 della Tariffa, Parte I, e dell’art. 53 Cost., per avere la CTR riqualificato l’atto valorizzando operazioni e atti collegati estranei al singolo atto registrato; 3) violazione dell’art. 12, comma 7, L. 212/2000, per avere la CTR escluso il contraddittorio preventivo in materia di imposta di registro.

La decisione

La Corte accoglie il secondo motivo, assorbendo gli altri. Richiama la giurisprudenza costituzionale e di legittimità sul nuovo testo dell’art. 20 d.P.R. 131/1986, ribadendo che, ai fini dell’imposta di registro, la qualificazione dell’atto deve avvenire sulla base del solo contenuto dell’atto presentato a registrazione, senza utilizzare elementi extratestuali o atti collegati. Poiché la riqualificazione operata dall’Ufficio e confermata dalla CTR si fondava proprio su una pluralità di negozi distinti e sulla loro funzione economica complessiva, la sentenza impugnata viene cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito con accoglimento del ricorso originario della contribuente. Le spese sono compensate integralmente.

Norme richiamate

  • art. 1 l. 23 novembre 1939, n. 1966

    La ricorrente lo invoca per sostenere che, nel rapporto fiduciario, il titolare effettivo e responsabile delle imposte sia il fiduciante; il motivo però resta assorbito e la Corte non fonda la decisione su tale profilo.

  • art. 20 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    La qualificazione ai fini dell’imposta di registro deve avvenire in base al solo contenuto dell’atto presentato a registrazione, senza considerare elementi extratestuali o atti collegati privi di nesso testuale con l’atto medesimo.

  • art. 11 Tariffa, Parte I, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    La cessione totalitaria di partecipazioni societarie resta soggetta a imposta di registro in misura fissa; non può essere riqualificata come cessione di azienda sulla base di elementi esterni.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato nel ricorso; la Corte non ne fa il fondamento della decisione, essendo decisivo il nuovo assetto dell’art. 20 TUR.

  • art. 12, comma 7, l. 27 luglio 2000, n. 212

    Richiamato nel terzo motivo; il motivo è assorbito e la Corte non si pronuncia nel merito sul contraddittorio endoprocedimentale.

  • art. 10-bis l. 27 luglio 2000, n. 212

    La Corte lo richiama per distinguere la disciplina dell’abuso del diritto dalla funzione interpretativa dell’art. 20 TUR: la valutazione del vantaggio fiscale indebito resta confinata nell’alveo dell’abuso, non dell’interpretazione dell’atto.

  • L. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 87

    Ha modificato l’art. 20 TUR, confermando l’orientamento per cui non assumono rilievo elementi extratestuali nella tassazione dell’atto.

  • L. 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 1084

    Ha attribuito efficacia retroattiva alla modifica dell’art. 20 TUR, applicabile anche al giudizio in corso.

Massime di principio

  • In tema di imposta di registro, la tassazione dell’atto deve essere determinata interpretando il solo contenuto testuale dell’atto presentato a registrazione, senza valorizzare atti collegati, comportamenti delle parti o elementi extratestuali non richiamati da un nesso testuale rilevante.
  • La riqualificazione di una cessione di quote societarie come cessione di azienda non è consentita mediante il riferimento alla funzione economica complessiva di una sequenza negoziale distinta, quando l’atto da registrare, considerato isolatamente, ha un diverso effetto giuridico tipico.
  • L’eventuale finalità elusiva di un’operazione non può essere perseguita mediante l’art. 20 TUR, ma eventualmente attraverso la disciplina dell’abuso del diritto, nei limiti e con le garanzie procedimentali previste dall’art. 10-bis dello Statuto del contribuente.
  • La cessione totalitaria di partecipazioni sociali e la cessione d’azienda restano fattispecie giuridicamente diverse, con differenti effetti e disciplina, sicché la seconda non può essere ricavata dalla prima in assenza di elementi intrinseci all’atto registrato.
  • Quando il decisum dipende dall’applicazione dello ius superveniens e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare la sentenza impugnata e decidere direttamente nel merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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