Cassazione Civile, Ordinanza n. 27402/2024 del 22/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fiduciaria)
La controversia
La controversia riguarda avvisi di accertamento per imposta di registro e imposte ipocatastali emessi su un’operazione articolata in più fasi: costituzione di una società, conferimento in essa di un’azienda da parte del socio unico e successiva cessione della totalità delle quote della società a favore di una fiduciaria. L’Ufficio ha riqualificato l’operazione complessiva come cessione di azienda, applicando l’imposta proporzionale invece di quella fissa. La società fiduciaria ha impugnato la sentenza di appello deducendo: 1) difetto di legittimazione passiva, sostenendo che il titolare effettivo dei beni fiduciari e responsabile delle imposte fosse il fiduciante; 2) violazione dell’art. 20 d.P.R. 131/1986, dell’art. 11 della Tariffa, Parte I, e dell’art. 53 Cost., per avere la CTR riqualificato l’atto valorizzando operazioni e atti collegati estranei al singolo atto registrato; 3) violazione dell’art. 12, comma 7, L. 212/2000, per avere la CTR escluso il contraddittorio preventivo in materia di imposta di registro.
La decisione
La Corte accoglie il secondo motivo, assorbendo gli altri. Richiama la giurisprudenza costituzionale e di legittimità sul nuovo testo dell’art. 20 d.P.R. 131/1986, ribadendo che, ai fini dell’imposta di registro, la qualificazione dell’atto deve avvenire sulla base del solo contenuto dell’atto presentato a registrazione, senza utilizzare elementi extratestuali o atti collegati. Poiché la riqualificazione operata dall’Ufficio e confermata dalla CTR si fondava proprio su una pluralità di negozi distinti e sulla loro funzione economica complessiva, la sentenza impugnata viene cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito con accoglimento del ricorso originario della contribuente. Le spese sono compensate integralmente.
Norme richiamate
art. 1 l. 23 novembre 1939, n. 1966
La ricorrente lo invoca per sostenere che, nel rapporto fiduciario, il titolare effettivo e responsabile delle imposte sia il fiduciante; il motivo però resta assorbito e la Corte non fonda la decisione su tale profilo.
art. 20 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
La qualificazione ai fini dell’imposta di registro deve avvenire in base al solo contenuto dell’atto presentato a registrazione, senza considerare elementi extratestuali o atti collegati privi di nesso testuale con l’atto medesimo.
art. 11 Tariffa, Parte I, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
La cessione totalitaria di partecipazioni societarie resta soggetta a imposta di registro in misura fissa; non può essere riqualificata come cessione di azienda sulla base di elementi esterni.
art. 53 Cost.
Richiamato nel ricorso; la Corte non ne fa il fondamento della decisione, essendo decisivo il nuovo assetto dell’art. 20 TUR.
art. 12, comma 7, l. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato nel terzo motivo; il motivo è assorbito e la Corte non si pronuncia nel merito sul contraddittorio endoprocedimentale.
art. 10-bis l. 27 luglio 2000, n. 212
La Corte lo richiama per distinguere la disciplina dell’abuso del diritto dalla funzione interpretativa dell’art. 20 TUR: la valutazione del vantaggio fiscale indebito resta confinata nell’alveo dell’abuso, non dell’interpretazione dell’atto.
L. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 87
Ha modificato l’art. 20 TUR, confermando l’orientamento per cui non assumono rilievo elementi extratestuali nella tassazione dell’atto.
L. 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 1084
Ha attribuito efficacia retroattiva alla modifica dell’art. 20 TUR, applicabile anche al giudizio in corso.
Massime di principio
- In tema di imposta di registro, la tassazione dell’atto deve essere determinata interpretando il solo contenuto testuale dell’atto presentato a registrazione, senza valorizzare atti collegati, comportamenti delle parti o elementi extratestuali non richiamati da un nesso testuale rilevante.
- La riqualificazione di una cessione di quote societarie come cessione di azienda non è consentita mediante il riferimento alla funzione economica complessiva di una sequenza negoziale distinta, quando l’atto da registrare, considerato isolatamente, ha un diverso effetto giuridico tipico.
- L’eventuale finalità elusiva di un’operazione non può essere perseguita mediante l’art. 20 TUR, ma eventualmente attraverso la disciplina dell’abuso del diritto, nei limiti e con le garanzie procedimentali previste dall’art. 10-bis dello Statuto del contribuente.
- La cessione totalitaria di partecipazioni sociali e la cessione d’azienda restano fattispecie giuridicamente diverse, con differenti effetti e disciplina, sicché la seconda non può essere ricavata dalla prima in assenza di elementi intrinseci all’atto registrato.
- Quando il decisum dipende dall’applicazione dello ius superveniens e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare la sentenza impugnata e decidere direttamente nel merito.
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