Circolare numero 126 del 11-7-2003
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che, per i contributi relativi all’anno 1998, il termine di prescrizione è sospeso per 18 mesi dal 1° gennaio 2003 ai sensi dell’art. 38, comma 7, della L. 289/2002, con conseguente slittamento delle scadenze al 2004-2006 a seconda della gestione e della tipologia contributiva. Inoltre, alla luce della sentenza Cassazione n. 14826/2002, viene precisato che il modello DM10/M non interrompe la prescrizione se presentato prima del 16° giorno del mese successivo, mentre può avere effetto interruttivo se presentato dopo tale termine; le sedi devono quindi emettere tempestivamente avvisi bonari per interrompere la prescrizione sui periodi arretrati.
Prescrizione contributiva per l’anno 1998 e effetti interruttivi delle denunce contributive DM10/M
Prescrizione contributiva anno 1998 e atti interruttivi della prescrizione
La circolare interviene su due profili distinti ma collegati: da un lato la sospensione del termine di prescrizione per i contributi riferiti all’anno 1998, dall’altro gli effetti interruttivi delle denunce contributive alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n. 14826 del 18 ottobre 2002. Il documento fornisce inoltre le nuove scadenze prescrizionali per le principali gestioni interessate.
Prescrizione contributiva per l’anno 1998
L’art. 38, comma 7, della L. 27 dicembre 2002, n. 289 (Finanziaria 2003) stabilisce che, per i periodi non coperti da contribuzione risultanti dall’estratto-conto relativi all’anno 1998, il termine di prescrizione previsto dall’art. 3, comma 9, lettera a), secondo periodo, della L. 335/1995 è sospeso per 18 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2003.
La circolare spiega che la norma è stata introdotta per tenere conto dei ritardi nell’accredito della contribuzione verificatisi in occasione dell’eliminazione del mod. O1M e dell’introduzione del mod. 770. Ne consegue che tutti i termini prescrizionali non ancora compiuti al 31 dicembre 2002 restano sospesi dal 1° gennaio 2003 al 30 giugno 2004 e riprendono a decorrere dal 1° luglio 2004. Ai fini del quinquennio prescrizionale, il tempo maturato fino al 31 dicembre 2002 va sommato a quello successivo al 1° luglio 2004.
Ambito di applicazione
La circolare interpreta in modo ampio il riferimento all’estratto-conto, ritenendo che la sospensione riguardi qualsiasi tipologia di contribuzione accreditata per l’anno 1998, sia per i lavoratori dipendenti sia per gli autonomi. Per tale ragione vengono riportate le nuove date di scadenza per le principali gestioni contributive.
Gestione D.M. e gestione separata dei collaboratori coordinati e continuativi
Per la contribuzione riferita alla gestione D.M. e alla gestione separata, la prescrizione dei contributi del mese di gennaio 1998, originariamente scaduta il 16 febbraio 1998, viene differita al 17 agosto 2004. I mesi successivi si prescrivono aggiungendo un mese alla nuova scadenza di riferimento.
Gestione artigiani ed esercenti attività commerciali
Per gli autonomi titolari di partita IVA, la circolare riporta le seguenti scadenze, tenendo conto della sospensione di 18 mesi:
- contributi fissi: primo trimestre 1998 dal 20 aprile 1998 al 21 ottobre 2004; secondo trimestre dal 15 agosto 1998 al 16 febbraio 2005; terzo trimestre dal 15 novembre 1998 al 16 maggio 2005; quarto trimestre dal 16 febbraio 1999 al 17 agosto 2005;
- contributi a percentuale: primo acconto 1998 dal 20 luglio 1998 al 21 gennaio 2005; secondo acconto dal 30 novembre 1998 al 1° maggio 2005; saldo 1998 dal 30 giugno 1999 al 1° gennaio 2006.
Per gli autonomi sprovvisti di partita IVA, i contributi fissi seguono scadenze diverse per i singoli trimestri del 1998, mentre per i contributi a percentuale valgono le stesse scadenze previste per i titolari di partita IVA.
Coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli
Per la gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, nonché degli imprenditori agricoli a titolo principale, le scadenze trimestrali del 16 luglio 1998, 16 settembre 1998, 16 novembre 1998 e 16 gennaio 1999 sono prorogate rispettivamente al 17 gennaio 2005, 17 marzo 2005, 17 maggio 2005 e 17 luglio 2005.
Lavoratori addetti ai servizi domestici
Per i contributi dei lavoratori domestici relativi al 1998, le scadenze prescrizionali trimestrali risultano fissate come segue:
- primo trimestre 1998: dal 10 aprile 1998 al 10 ottobre 2004;
- secondo trimestre 1998: dal 10 luglio 1998 al 10 gennaio 2005;
- terzo trimestre 1998: dal 10 ottobre 1998 al 10 aprile 2005;
- quarto trimestre 1998: dal 10 gennaio 1999 al 10 luglio 2005.
Effetti interruttivi delle denunce contributive secondo la Cassazione
La sentenza della Corte Suprema di Cassazione n. 14826 del 18 ottobre 2002 chiarisce che il modello DM10/M, pur costituendo un riconoscimento del debito, non interrompe la prescrizione se viene presentato prima che il credito sia esigibile. In base all’art. 2935 c.c., infatti, la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Poiché il diritto dell’Istituto può essere esercitato solo dopo il giorno 16 del mese successivo a quello cui si riferisce la denuncia, un DM10/M presentato prima della scadenza del termine di pagamento interviene prima dell’inizio della prescrizione e non può quindi produrre effetto interruttivo. Al contrario, la denuncia presentata dopo il 16° giorno del mese di riferimento può essere considerata atto interruttivo della prescrizione.
Indicazioni operative
Alla luce di tali principi, la circolare afferma che non sono più applicabili le disposizioni del punto 2.3, ultimo capoverso, della circolare n. 262 del 13 ottobre 1995. Per evitare la maturazione del termine prescrizionale, le sedi devono inoltre emettere tempestivamente avvisi bonari contenenti una dichiarazione espressa di voler esigere il credito contributivo e, quindi, di voler interrompere il corso della prescrizione, ogni volta che denunce spontanee della ditta, denunce dei lavoratori o altre regolarizzazioni riguardino periodi arretrati.
Punti principali
Sospensione della prescrizione per i contributi 1998
L’art. 38, comma 7, della L. 289/2002 dispone che, per i periodi non coperti da contribuzione risultanti dall’estratto-conto relativi all’anno 1998, il termine di prescrizione è sospeso per 18 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2003. La sospensione si giustifica con i ritardi verificatisi nell’accredito della contribuzione in occasione della sostituzione del mod. O1M con il mod. 770. Di conseguenza, i termini non già compiuti al 31 dicembre 2002 restano sospesi dal 1° gennaio 2003 al 30 giugno 2004 e riprendono a decorrere dal 1° luglio 2004.
Ambito di applicazione della sospensione
La circolare interpreta il riferimento all’estratto-conto in senso ampio, ritenendo che la norma riguardi qualsiasi tipologia di contribuzione accreditata per il 1998, sia per i lavoratori dipendenti sia per gli autonomi. Per tutte le gestioni interessate vengono quindi indicate le nuove scadenze di prescrizione conseguenti alla sospensione di 18 mesi.
Nuove scadenze per gestione D.M. e gestione separata
Per la contribuzione dovuta alla gestione D.M. e alla gestione separata dei collaboratori coordinati e continuativi, la prescrizione dei contributi relativi al mese di gennaio 1998, originariamente scaduta il 16 febbraio 1998, slitta al 17 agosto 2004. I mesi successivi si prescrivono aggiungendo un mese alla nuova scadenza di riferimento.
Nuove scadenze per artigiani ed esercenti attività commerciali
Per gli autonomi titolari di partita IVA, i contributi fissi del 1998 si prescrivono, rispettivamente, dal 20 aprile 1998 al 21 ottobre 2004 per il primo trimestre, dal 15 agosto 1998 al 16 febbraio 2005 per il secondo trimestre, dal 15 novembre 1998 al 16 maggio 2005 per il terzo trimestre e dal 16 febbraio 1999 al 17 agosto 2005 per il quarto trimestre. Per i contributi a percentuale, le scadenze sono dal 20 luglio 1998 al 21 gennaio 2005 per il primo acconto, dal 30 novembre 1998 al 1° maggio 2005 per il secondo acconto e dal 30 giugno 1999 al 1° gennaio 2006 per il saldo. Per gli autonomi sprovvisti di partita IVA, i contributi fissi seguono scadenze diverse per i trimestri 1998, mentre i contributi a percentuale mantengono le stesse scadenze indicate per i titolari di partita IVA.
Nuove scadenze per coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli
Per la gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, nonché degli imprenditori agricoli a titolo principale, le scadenze trimestrali del 16 luglio 1998, 16 settembre 1998, 16 novembre 1998 e 16 gennaio 1999 vengono prorogate, rispettivamente, al 17 gennaio 2005, 17 marzo 2005, 17 maggio 2005 e 17 luglio 2005.
Nuove scadenze per i lavoratori domestici
Per i contributi relativi ai lavoratori addetti ai servizi domestici, le scadenze trimestrali del 1998 ai fini della prescrizione risultano fissate dal 10 aprile 1998 al 10 ottobre 2004 per il primo trimestre, dal 10 luglio 1998 al 10 gennaio 2005 per il secondo trimestre, dal 10 ottobre 1998 al 10 aprile 2005 per il terzo trimestre e dal 10 gennaio 1999 al 10 luglio 2005 per il quarto trimestre.
Effetti della sentenza Cassazione n. 14826/2002 sul DM10/M
La Corte Suprema di Cassazione, con sentenza n. 14826 del 18 ottobre 2002, ha precisato che il modello DM10/M, pur costituendo un riconoscimento del debito, non interrompe la prescrizione se presentato prima che il credito sia esigibile. Poiché il credito dell’Istituto può essere fatto valere solo dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, la denuncia presentata prima del 16° giorno del mese successivo non produce effetto interruttivo; al contrario, la denuncia presentata dopo tale giorno può essere considerata atto interruttivo.
Indicazioni operative per le sedi
Le disposizioni del punto 2.3, ultimo capoverso, della circolare n. 262 del 13 ottobre 1995 sono considerate non più applicabili. Per evitare la maturazione della prescrizione, le sedi devono curare l’emissione tempestiva di avvisi bonari contenenti l’espressa dichiarazione di voler esigere il credito contributivo e, quindi, di voler interrompere il corso della prescrizione, ogni volta che denunce spontanee, denunce dei lavoratori o altre regolarizzazioni riguardino periodi arretrati.
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