Circolare numero 124 del 8-7-2003
SOMMARIO: La legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003).Incremento della maggiorazione sociale, condizioni di accesso al diritto, decreto di attuazione in ordine all’individuazione dei redditi equivalenti (articolo 38, punto 9).Modalità di accertamento dei redditi prodotti all’estero,decreto di attuazione, certificazioni degli Enti esteri, dichiarazioni fiscali, autocertificazioni (articolo 49, punto 1).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le novità introdotte dalla legge finanziaria 2003 in materia di maggiorazioni sociali per i pensionati italiani residenti all’estero e di accertamento dei redditi rilevanti. Vengono chiariti i requisiti di accesso, il concetto di reddito equivalente per Paese, le modalità transitorie per prime liquidazioni e ricostituzioni nel 2003, nonché la disciplina documentale dei redditi esteri con certificazioni o autocertificazioni. Sono inoltre descritte le procedure operative per la compilazione e trasmissione del modello RED/EST 2002, il ruolo di Patronati e Consolati e la gestione centralizzata delle ricostituzioni.
Maggiorazione sociale e accertamento reddituale per pensionati italiani residenti all’estero
Maggiorazione sociale e accertamento reddituale per i residenti all’estero
La circolare disciplina l’applicazione delle modifiche introdotte dalla legge finanziaria 2003 in materia di maggiorazioni sociali e di accertamento dei redditi per i pensionati italiani residenti all’estero. Il documento chiarisce sia il quadro normativo, sia le istruzioni operative per le prime liquidazioni, le ricostituzioni e la raccolta delle dichiarazioni reddituali tramite il modello RED/EST 2002.
Quadro normativo sulla maggiorazione sociale
La circolare richiama innanzitutto i chiarimenti già forniti con la circolare n. 168 dell’11 novembre 2002 sull’articolo 38, comma 1, lettera a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448. In particolare, viene ribadito che, per i titolari di pensioni residenti all’estero, la maggiorazione sociale deve essere riconosciuta nei limiti e con le modalità stabilite dalla normativa, tenendo conto delle successive precisazioni ministeriali.
In tale contesto, per evitare che la disciplina perda efficacia, viene confermato che la maggiorazione sociale, in presenza dei requisiti reddituali e anagrafici previsti, è stata concessa fino alla misura massima di 123,77 euro, corrispondente alla differenza tra il trattamento minimo vigente e il limite di 516,46 euro fissato dalla legge n. 448/2001. La soluzione è indicata come coerente anche con l’interpretazione autentica contenuta nell’articolo 39, punto 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Reddito equivalente e misura dell’incremento
L’articolo 38, punto 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 introduce un’ulteriore disciplina per i cittadini italiani residenti all’estero. A decorrere dal 1° gennaio 2003, l’aumento della maggiorazione sociale deve assicurare, previa verifica delle condizioni reddituali, un reddito complessivo che comprenda la maggiorazione stessa e le prestazioni previdenziali e assistenziali percepite da organismi esteri, tale da garantire un potere d’acquisto equivalente a quello conseguibile in Italia con 516,46 euro mensili per tredici mensilità.
La nozione di reddito equivalente serve quindi a parificare il potere d’acquisto, non il valore nominale del reddito, in contesti economici diversi. L’importo dell’aumento non può superare il reddito equivalente stabilito con decreto ministeriale per ciascun Paese estero, come riportato nell’allegato 2. Per i Paesi in cui il reddito equivalente risulti superiore a 516,46 euro mensili, il valore viene ricondotto al limite massimo previsto dalla legge.
Requisiti di accesso e possibile modifica in funzione delle risorse
Per ottenere l’aumento della maggiorazione sociale fino al livello del reddito equivalente sono richiesti:
- cittadinanza italiana;
- redditi non superiori al livello del reddito equivalente;
- periodi di contribuzione effettiva in Italia non inferiori a 1 anno, 5 anni o 10 anni, secondo i riferimenti alle leggi n. 407/1990, n. 438/1992 e n. 724/1994.
La circolare evidenzia che l’articolo 38, punto 9, consente la modifica dei requisiti di accesso qualora, in base alle condizioni vigenti, si determinino eccedenze o carenze rispetto allo stanziamento di 60 milioni di euro. Poiché non è possibile incidere né sulla cittadinanza né sul livello reddituale, l’eventuale adattamento riguarderebbe il periodo minimo di contribuzione, che potrebbe essere ridotto o ampliato in funzione della disponibilità finanziaria.
A supporto della spiegazione vengono richiamati esempi applicativi riferiti a un cittadino residente in Argentina e a un cittadino residente negli Stati Uniti, per mostrare come l’importo dell’incremento vari in relazione al reddito equivalente del Paese di residenza e al reddito complessivo già in godimento.
Prime liquidazioni e ricostituzioni nel 2003
La nuova disciplina, pur producendo effetti immediati sulle domande di prima liquidazione e sulle ricostituzioni, viene applicata con modalità transitorie per tenere conto del tempo necessario ad aggiornare la gestione delle dichiarazioni reddituali dei residenti all’estero.
Per le nuove liquidazioni, gli interessati devono presentare le domande con la nuova modulistica in corso di predisposizione. Tuttavia, per non interrompere il flusso dei pagamenti, le Sedi possono continuare per il 2003 a liquidare le pensioni secondo le procedure già utilizzate, fermo restando che tali liquidazioni saranno sottoposte a successiva verifica reddituale nel corso del 2004.
Per le ricostituzioni da effettuare nel 2003, le Sedi devono operare in modo analogo alle prime liquidazioni, evitando di richiedere nuovamente dichiarazioni reddituali ai soggetti già coinvolti nella verifica. L’operazione di accertamento riguarda in particolare coloro che hanno percepito nel 2002 prestazioni collegate al reddito.
Accertamento dei redditi esteri: normativa e documentazione
La parte seconda della circolare illustra l’articolo 49, punto 1, della legge n. 289/2002 e il decreto ministeriale 12 maggio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2003. La disciplina riguarda l’accertamento dei redditi prodotti all’estero, che se prodotti in Italia sarebbero rilevanti ai fini dei requisiti reddituali per l’accesso alle prestazioni pensionistiche.
Il decreto individua le tipologie reddituali rilevanti:
- redditi previdenziali italiani ed esteri;
- redditi da lavoro;
- redditi immobiliari, esclusa la prima casa di abitazione;
- redditi di capitali e di partecipazione;
- redditi a carattere assistenziale.
Per gli Stati elencati nella tabella allegata al decreto, l’accertamento avviene mediante:
- certificazione, anche negativa, rilasciata dagli organismi che erogano prestazioni previdenziali e assistenziali;
- copia della dichiarazione dei redditi con prova dell’avvenuta consegna o trasmissione all’autorità fiscale dello Stato di residenza, oppure, se la normativa locale non prevede la dichiarazione fiscale, autocertificazione degli ulteriori redditi percepiti.
Negli Stati non compresi nella tabella, è sufficiente la certificazione degli organismi previdenziali o assistenziali e l’autocertificazione degli ulteriori redditi. Le autocertificazioni devono sempre contenere l’accertamento dell’identità personale del dichiarante da parte dell’autorità consolare o di un Ente di patronato ai sensi della legge n. 152/2001.
La circolare specifica inoltre che sono considerate valide varie forme di certificazione degli enti previdenziali esteri: documentazione già in possesso del pensionato assimilabile a un ObisM-CUD, certificazione richiesta appositamente all’ente o anche ricevuta/avviso di pagamento, purché sia identificabile l’organismo erogatore e l’importo annuo complessivo della pensione.
Ambito di applicazione dell’accertamento reddituale
I redditi accertati ai sensi dell’articolo 49 sono utilizzati per:
- verificare la compatibilità con le quote di maggiorazione sociale già erogate ai sensi della legge n. 488/2001, per le quali resta fermo il limite di reddito proprio massimo di 516,46 euro per tredici mensilità;
- verificare la compatibilità con altre prestazioni legate al reddito massimo, come l’integrazione al trattamento minimo e gli assegni per il nucleo familiare;
- convertire gli importi esteri in euro e confrontarli con i redditi equivalenti di cui all’allegato 2, al fine di determinare il costo dell’attribuzione della maggiorazione sociale prevista dall’articolo 38, punto 9, della legge n. 289/2002.
Il confronto con lo stanziamento di 60 milioni di euro per il 2003 serve a valutare la praticabilità di un’eventuale modifica dei requisiti di accesso, che richiede comunque un ulteriore decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro per gli Italiani nel Mondo e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.
Procedura di richiesta dei dati reddituali e modello RED/EST 2002
L’iter operativo inizia con l’invio ai pensionati titolari di prestazioni collegate al reddito di una lettera di richiesta dei redditi, con allegato il modello RED/EST 2002. Il modulo, parzialmente precompilato con i dati presenti negli archivi INPS, è articolato in quattro parti:
- dati del titolare della pensione (RED/EST 2002/T);
- dati del coniuge (RED/EST 2002/C);
- dati dei familiari (RED/EST 2002/F), con un foglio per ciascun familiare a carico;
- parte informativa finale con avvertenze sul trattamento dei dati personali, dichiarazione di responsabilità, delega al Patronato e istruzioni di compilazione.
Le prime tre pagine riportano i dati personali di titolare, coniuge e familiari. Eventuali dati mancanti devono essere integrati dall’interessato, mentre quelli inesatti devono essere corretti.
La cittadinanza italiana deve essere autocertificata dal pensionato mediante sottoscrizione del modello. L’INPS potrà verificarla con ogni mezzo probatorio ritenuto idoneo, come documento di identità italiano, iscrizione AIRE, archivi del Ministero dell’interno, comunicazioni consolari o certificazioni analoghe.
Pensionati rientrati in Italia
Se il pensionato ha trasferito la residenza in Italia, deve indicare nel modello la data del rientro e restituire il modulo al gruppo ARES, istituito presso la Direzione Generale dell’INPS per gli accertamenti reddituali all’estero. In questo caso non devono essere forniti ulteriori dati relativi ai redditi esteri, poiché l’accertamento avviene secondo le modalità ordinarie previste per i residenti in Italia.
Dati reddituali del titolare, del coniuge e dei familiari
Le dichiarazioni reddituali sono contenute nelle sezioni dalla A alla I del modello.
Per i redditi pensionistici:
- la parte A riguarda le pensioni italiane del titolare ed è precompilata per le pensioni INPS;
- la parte B riguarda le pensioni erogate da organismi esteri ed è precompilata per i dati già in possesso dell’Istituto.
Il pensionato deve comunque integrare il modulo con eventuali ulteriori pensioni non già riportate, indicando per ciascuna l’importo percepito nell’anno 2002, al netto di arretrati riferiti ad anni precedenti, trattamenti di famiglia e contributi previdenziali, nella valuta del Paese erogatore.
Per i redditi non pensionistici, la parte C consente di dichiarare altri redditi o l’assenza degli stessi. In caso di presenza di redditi, occorre indicare:
- redditi prodotti nel 2002 in Paesi diversi dall’Italia, al lordo di eventuali ritenute fiscali e nella moneta locale;
- redditi prodotti nel 2002 in Italia, al lordo di eventuali ritenute fiscali e in euro.
Le tipologie di reddito da riportare comprendono:
- redditi da lavoro dipendente;
- redditi da lavoro autonomo, professionale e di partecipazione;
- redditi da immobili, esclusa la casa di abitazione;
- redditi da capitali;
- redditi relativi ad arretrati di anni precedenti;
- rendite vitalizie o a tempo determinato a titolo oneroso;
- redditi assistenziali.
Per il coniuge e i familiari valgono le stesse modalità di compilazione previste per il titolare. Nei riquadri dedicati devono essere indicati anche gli importi delle prestazioni erogate nel 2002 da Stati diversi dall’Italia, espressi nella valuta del Paese di residenza.
Compilazione, assistenza e invio del modello
Per la compilazione del RED/EST 2002 i pensionati possono avvalersi dell’assistenza degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge. I modelli compilati devono essere presentati, entro 30 giorni dalla ricezione, agli Enti di Patronato o ai Consolati d’Italia per l’inoltro telematico all’INPS.
La circolare sottolinea che la trasmissione telematica consente una più rapida valutazione della documentazione e quindi un’erogazione più celere delle prestazioni eventualmente spettanti. Se tale canale è difficoltoso, è comunque possibile spedire all’INPS, gruppo ARES, i modelli compilati e sottoscritti, con allegata la documentazione richiesta e la fotocopia di un documento di riconoscimento valido.
I modelli trasmessi oltre il termine sono comunque esaminati, ma devono pervenire entro il 31 dicembre 2003 per evitare l’interruzione del pagamento delle prestazioni collegate al reddito.
Attività di Patronati e Consolati
Al momento della ricezione dei modelli, Patronati e Consolati devono:
- accertare l’identità personale del dichiarante;
- ricevere i modelli RED/EST 2002 compilati e firmati;
- verificare la conformità della documentazione ai dati indicati nei moduli;
- acquisire i dati tramite collegamento internet con il sito INPS secondo le istruzioni del manuale tecnico.
Gestione delle elaborazioni e ricostituzioni
La nuova normativa modifica anche l’assetto organizzativo delle elaborazioni reddituali. La verifica dei redditi esteri, resa possibile dall’interazione tra Patronati/Consolati e archivi INPS, limita il ruolo delle Sedi, riducendone l’impatto operativo.
Le ricostituzioni reddituali sono attivate in batch dal Centro sulla base delle informazioni acquisite. Le Sedi intervengono soltanto quando siano necessari ulteriori atti istruttori e ricevano apposite comunicazioni dal Centro.
Punti principali
Nuove regole sulla maggiorazione sociale
L’articolo 38, punto 9, della legge n. 289/2002 introduce, dal 1° gennaio 2003, un ulteriore beneficio per i cittadini italiani residenti all’estero. L’aumento della maggiorazione sociale deve garantire, previa verifica reddituale, un reddito complessivo che assicuri un potere d’acquisto equivalente a quello ottenibile in Italia con 516,46 euro mensili per tredici mensilità.
Reddito equivalente e limiti di importo
L’importo dell’aumento è parametrato al reddito equivalente stabilito per ciascun Paese estero con decreto interministeriale. Se il reddito equivalente del Paese supera 516,46 euro mensili, viene ricondotto al tetto massimo di 516,46 euro. La circolare richiama anche la soluzione transitoria già adottata per non vanificare la normativa, con maggiorazione sociale massima di 123,77 euro.
Requisiti di accesso e possibile revisione
Per accedere all’aumento occorrono cittadinanza italiana, redditi non superiori al reddito equivalente e un minimo di contribuzione effettiva in Italia di 1, 5 o 10 anni secondo le diverse leggi richiamate. La legge prevede che, in caso di eccedenze o carenze rispetto allo stanziamento di 60 milioni di euro, possano essere modificati i requisiti di accesso, incidendo sul solo periodo minimo contributivo, non su cittadinanza o reddito.
Effetti su prime liquidazioni e ricostituzioni nel 2003
Le nuove domande di pensione devono essere presentate con la nuova modulistica in corso di predisposizione. Per il 2003 le Sedi possono continuare a liquidare secondo le procedure già in uso, ma le liquidazioni saranno verificate redditualmente nel 2004. Anche le ricostituzioni del 2003 seguono un’impostazione analoga, evitando duplicazioni di richieste documentali per i soggetti già coinvolti in verifiche reddituali.
Accertamento dei redditi esteri e documentazione
L’articolo 49, punto 1, della legge n. 289/2002 e il decreto ministeriale 12 maggio 2003 disciplinano la rilevazione dei redditi prodotti all’estero rilevanti per le prestazioni pensionistiche. In alcuni Stati è necessaria la certificazione degli organismi esteri e la copia della dichiarazione dei redditi; in altri casi è sufficiente l’autocertificazione, sempre con accertamento dell’identità del dichiarante da parte di Consolato o Patronato.
Modello RED/EST 2002 e termini
La richiesta dei dati reddituali avviene tramite lettera con allegato il modello RED/EST 2002, strutturato per titolare, coniuge, familiari e parte informativa finale. Il modello compilato deve essere presentato entro 30 giorni agli Enti di Patronato o ai Consolati per l’inoltro telematico all’INPS; in alternativa può essere spedito direttamente al gruppo ARES. I modelli tardivi sono comunque esaminati, ma devono pervenire entro il 31 dicembre 2003 per evitare l’interruzione delle prestazioni collegate al reddito.
Ruolo di Patronati, Consolati e INPS
Patronati e Consolati devono identificare il dichiarante, ricevere i modelli firmati, verificare la documentazione e trasmettere i dati via internet all’INPS. Le ricostituzioni reddituali sono attivate in batch dal Centro; le Sedi intervengono solo se servono ulteriori istruttorie, sulla base delle comunicazioni ricevute.
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