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Circolare

Circolare numero 123 del 8-7-2003

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina la sospensione dei versamenti contributivi e dei relativi adempimenti per i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi tra gennaio 2003 in Molise, Abruzzo e provincia di Foggia, in attuazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3268/2003, n. 3280/2003 e n. 3281/2003. Indica i comuni beneficiari, i soggetti ammessi, le esclusioni, le modalità di recupero dei contributi sospesi, le scadenze di versamento e le istruzioni operative per le aziende DM, i lavoratori autonomi e altre categorie. Sono inoltre fornite le istruzioni contabili con l’istituzione di specifici conti e l’aggiornamento del piano dei conti.

Sospensione degli adempimenti contributivi per l’alluvione di gennaio 2003 in Molise, Abruzzo e provincia di Foggia

Sospensione degli adempimenti contributivi per gli eventi alluvionali di gennaio 2003

La circolare disciplina le misure contributive adottate a favore dei soggetti colpiti dagli eventi meteorologici/alluvionali verificatisi nei giorni 23, 24 e 25 gennaio 2003 in Molise e Abruzzo e nei giorni 24, 25 e 26 gennaio 2003 in provincia di Foggia. Le disposizioni sono attuate in base alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3268/2003, n. 3280/2003 e n. 3281/2003, con indicazioni operative per sospensione, recupero e contabilizzazione dei contributi.

Ambito normativo e contenuto delle ordinanze

Le ordinanze richiamate prevedono, per i soggetti residenti o aventi sede legale od operativa nei comuni individuati ai sensi dell’art. 1, la sospensione fino al 31 dicembre 2003 dei pagamenti dei contributi di previdenza e assistenza sociale, inclusa la quota a carico dei dipendenti. Il versamento delle somme sospese deve avvenire senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri, in un numero di rate pari a otto volte i mesi di sospensione. È inoltre stabilito che i versamenti eseguiti prima della pubblicazione delle ordinanze in Gazzetta Ufficiale non danno diritto a rimborso.

Soggetti interessati ed esclusioni

La sospensione è riconosciuta alle aziende, ai lavoratori dipendenti, ai lavoratori autonomi e ai collaboratori coordinati e continuativi che rientrano nei territori colpiti. La circolare specifica che sono esclusi i soggetti che esercitano in forma imprenditoriale attività bancaria o assicurativa ai sensi dell’art. 2195, comma 1, n. 4, del codice civile.

Periodi di sospensione e scadenze di recupero

Per Abruzzo e Molise la sospensione opera dal 23 gennaio al 31 dicembre 2003; per la provincia di Foggia dal 24 gennaio al 31 dicembre 2003. In termini operativi, la sospensione incide sui periodi di paga compresi tra gennaio e novembre 2003.

Il recupero dei contributi sospesi può essere effettuato:

  • in un’unica soluzione entro il 16 gennaio 2004;
  • oppure in 88 rate mensili uguali e consecutive, corrispondenti a otto volte i mesi di sospensione.

La prima rata scade il 16 gennaio 2004 e le successive il giorno 16 di ogni mese.

Istanza per fruire del beneficio e regime delle rate

Per accedere alla sospensione e alle agevolazioni di pagamento, i soggetti interessati devono presentare apposita istanza alla sede INPS presso la quale sono iscritti e svolgono gli adempimenti contributivi.

La circolare chiarisce inoltre che il mancato pagamento di una rata non determina la decadenza dal beneficio della rateazione; esso comporta soltanto un’omissione contributiva limitata alla singola rata, con applicazione delle sanzioni previste dall’art. 116, commi 8-20, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000. In tale ipotesi, le somme aggiuntive sono calcolate al tasso vigente alla data del pagamento per il periodo intercorrente tra la scadenza della rata e il versamento effettivo.

Istruzioni per le aziende soggette al sistema DM

Per le aziende che operano con il sistema DM, la contribuzione oggetto di sospensione riguarda i periodi di paga da gennaio 2003 a novembre 2003. Alle posizioni contributive interessate deve essere attribuito il codice di autorizzazione "2U", che assume il significato di azienda interessata alla sospensione dei contributi per l’alluvione di gennaio 2003 in Molise, Abruzzo e provincia di Foggia.

Le istruzioni si applicano anche a situazioni particolari, tra cui:

  • aziende autorizzate all’accentramento contributivo con sede in province diverse da quelle colpite, ma che abbiano svolto attività lavorativa nei territori danneggiati, limitatamente ai contributi riferiti alle unità produttive, cantieri e/o filiali ubicati nelle aree interessate;
  • aziende operanti in territori non colpiti che sospendono la sola quota contributiva a carico di lavoratori ivi residenti;
  • aziende che presentano il mod. DM10 con saldo a proprio credito per il conguaglio di prestazioni anticipate per conto dell’Istituto, come assegni per il nucleo familiare, indennità economica di malattia e maternità, integrazioni salariali.

Ai fini della compilazione del mod. DM10/2, le aziende devono:

  • compilare i quadri B/C con le consuete modalità;
  • compilare il quadro D senza effettuare la sommatoria del totale B al rigo 57;
  • determinare l’importo dei contributi previdenziali e assistenziali relativi ai lavoratori per i quali si chiede la sospensione totale o parziale;
  • calcolare la differenza tra tale importo e gli eventuali importi già esposti nel quadro D a titolo di agevolazioni contributive per gli stessi lavoratori;
  • esporre la differenza, quale importo dei contributi sospesi, in uno dei righi in bianco del quadro D, precedendola con il codice importo di nuova istituzione "N944" per il Molise, "N945" per la provincia di Foggia e "N946" per l’Abruzzo;
  • effettuare la sommatoria delle partite esposte nel quadro D e riportare il totale nel rigo 57;
  • effettuare la differenza tra gli importi indicati nei righi 33 e 57 del mod. DM10/2 e riportarla nel corrispondente riquadro sottostante il rigo 57;
  • versare il saldo della denuncia a credito INPS con le consuete modalità F24 ovvero presentare alla sede competente la denuncia con saldo a credito dell’azienda per il rimborso o la compensazione secondo le modalità vigenti.

Lavoratori autonomi, gestione separata e altre categorie

Per i lavoratori autonomi, le scadenze oggetto di sospensione sono:

  • 16 febbraio 2003;
  • 16 maggio 2003, prorogabile al 30 maggio 2003;
  • 16 agosto 2003;
  • 16 novembre 2003.

Rientrano nella sospensione anche le scadenze dei contributi oltre il minimale, coincidenti con quelle fissate dall’amministrazione finanziaria per il saldo 2002, il primo acconto 2003 e il secondo acconto 2003.

Per la gestione separata:

  • per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa la sospensione riguarda i periodi di paga da gennaio a novembre 2003;
  • per i liberi professionisti riguarda la scadenza fissata dal fisco per il versamento del saldo 2002, dell’acconto 2003 e dell’acconto di novembre 2003.

Per altre categorie, la circolare prevede che:

  • per i datori di lavoro domestico la sospensione riguardi i versamenti del 1°, 2° e 3° trimestre 2003, con scadenza rispettivamente il 10 aprile, il 10 luglio e il 10 ottobre 2003;
  • per i prosecutori volontari la sospensione riguardi i versamenti del 1°, 2° e 3° trimestre 2003, con scadenza rispettivamente il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre 2003.

Per le disposizioni di recupero di queste categorie la circolare rinvia a una successiva comunicazione.

Comuni beneficiari del Molise

L’allegato 1 riporta l’elenco dei comuni del Molise beneficiari dell’agevolazione, distinti tra provincia di Campobasso e provincia di Isernia. La ricognizione dei comuni è prevista dall’art. 1 dell’ordinanza n. 3268/2003 ed è l’unico elenco disponibile alla data della circolare.

Istruzioni contabili e variazioni al piano dei conti

Per la rilevazione contabile dei contributi sospesi dei datori di lavoro sono istituiti tre conti di nuova istituzione:

  • GPA 00/104, per i contributi sospesi alle aziende della regione Molise, con codice N944;
  • GPA 00/105, per i contributi sospesi alle aziende della provincia di Foggia, con codice N945;
  • GPA 00/106, per i contributi sospesi alle aziende della regione Abruzzo, con codice N946.

Tali conti devono essere assistiti da specifici partitari contabili. Il programma di ripartizione contabile della procedura DM deve produrre una lista di analisi delle posizioni aziendali affluite ai conti, in duplice copia; una copia deve essere trasmessa all’ufficio competente per l’apertura e la gestione dei crediti sui partitari.

Per la contabilizzazione dei recuperi dei contributi sospesi, la circolare rinvia a un successivo chiarimento, richiamando la riserva già indicata per le modalità di recupero. L’allegato 2 riporta infine le variazioni al piano dei conti con le denominazioni complete e abbreviate dei tre conti istituiti.

Punti principali

Ambito della sospensione e ordinanze richiamate

La sospensione riguarda gli adempimenti e i pagamenti dei contributi di previdenza e assistenza sociale dovuti dai soggetti danneggiati dagli eventi metereologici di gennaio 2003. Le misure sono contenute nelle ordinanze n. 3268 del 12 marzo 2003 per il Molise, n. 3280 del 18 aprile 2003 per la provincia di Foggia e n. 3281 del 18 aprile 2003 per l’Abruzzo, pubblicate in Gazzetta Ufficiale tra marzo e aprile 2003.

Soggetti beneficiari ed esclusioni

Possono beneficiare della sospensione le aziende, i lavoratori dipendenti, i lavoratori autonomi e i collaboratori coordinati e continuativi residenti o con sede legale/operativa nei comuni individuati. Restano esclusi i soggetti che esercitano in forma imprenditoriale attività bancaria o assicurativa ai sensi dell’art. 2195, comma 1, n. 4, c.c.

Periodo di sospensione e recupero dei contributi

Per Abruzzo e Molise la sospensione opera dal 23 gennaio al 31 dicembre 2003, mentre per la provincia di Foggia dal 24 gennaio al 31 dicembre 2003. Il recupero dei contributi sospesi può avvenire in unica soluzione entro il 16 gennaio 2004 oppure in 88 rate mensili uguali e consecutive; la prima rata scade il 16 gennaio 2004 e le successive il giorno 16 di ciascun mese. Non sono applicate sanzioni, interessi o altri oneri sul recupero, ma i versamenti già eseguiti prima della pubblicazione delle ordinanze non sono rimborsabili.

Istanza e regime delle rate

Per usufruire della sospensione e delle agevolazioni di pagamento gli interessati devono presentare apposita istanza alla sede INPS presso la quale sono iscritti e svolgono gli adempimenti contributivi. Il mancato pagamento di una rata non comporta la decadenza dal beneficio dell’intera rateazione, ma costituisce omissione limitata alla singola rata, con applicazione delle sanzioni di cui all’art. 116, commi 8-20, della legge n. 388/2000, calcolate dal giorno di scadenza al pagamento effettivo.

Istruzioni per le aziende con sistema DM

Per le aziende soggette al sistema DM, la contribuzione sospesa riguarda i periodi di paga da gennaio a novembre 2003. Alle posizioni contributive va attribuito il codice di autorizzazione "2U". La circolare disciplina anche casi particolari, come aziende con accentramento contributivo, aziende che operano in territori diversi ma con lavoratori residenti nelle aree colpite e aziende con mod. DM10 a saldo a credito per conguagli di prestazioni anticipate. Nella compilazione del mod. DM10/2 occorre compilare i quadri B/C e D, indicare nei righi in bianco del quadro D l’importo dei contributi sospesi con i codici importo N944 (Molise), N945 (provincia di Foggia) e N946 (Abruzzo), effettuare le somme nel rigo 57 e determinare il saldo secondo le ordinarie modalità F24 o mediante denuncia a credito.

Lavoratori autonomi, gestione separata e altre categorie

Per i lavoratori autonomi sono sospese le scadenze del 16 febbraio 2003, del 16 maggio 2003 (prorogabile al 30 maggio 2003), del 16 agosto 2003 e del 16 novembre 2003; sono compresi anche i contributi oltre il minimale connessi al saldo 2002, al primo acconto 2003 e al secondo acconto 2003. Per la gestione separata la sospensione riguarda i collaboratori coordinati e continuativi da gennaio a novembre 2003 e, per i liberi professionisti, le scadenze fiscali per saldo 2002, acconto 2003 e acconto di novembre 2003. Per i datori di lavoro domestico la sospensione riguarda i versamenti dei primi tre trimestri 2003; per i prosecutori volontari i versamenti dei primi tre trimestri 2003 con le relative scadenze ordinarie.

Comuni del Molise e istruzioni contabili

L’allegato 1 elenca i comuni della regione Molise beneficiari dell’agevolazione, distinti per provincia di Campobasso e provincia di Isernia. Sul piano contabile, per rilevare i contributi sospesi dei datori di lavoro sono istituiti i conti GPA 00/104 (Molise), GPA 00/105 (provincia di Foggia) e GPA 00/106 (Abruzzo), con specifici partitari contabili. Il programma di ripartizione contabile della procedura DM deve emettere una lista analitica delle posizioni aziendali da trasmettere all’ufficio competente per l’apertura e la gestione dei crediti.

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