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Circolare

Circolare numero 122 del 8-7-2003

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le modifiche introdotte dalla legge n. 189/2002 al testo unico sull’immigrazione, con particolare riguardo all’ingresso in Italia per motivi di lavoro, al contratto di soggiorno, ai permessi di soggiorno e al trattamento previdenziale dei lavoratori extracomunitari o apolidi. Viene ribadito il principio di territorialità dell’obbligo assicurativo e la parità di trattamento con i lavoratori italiani, con regole distinte per lavoro subordinato e stagionale. La circolare chiarisce inoltre che, dal 10 settembre 2002, non è più ammesso il rimborso dei contributi in caso di rimpatrio, salvo le domande già presentate entro il 9 settembre 2002. Sono infine affrontati casi particolari relativi al permesso di soggiorno scaduto e alle procedure di regolarizzazione non ancora concluse.

Disciplina del rapporto di lavoro e della tutela previdenziale dei cittadini extracomunitari e apolidi dopo la legge n. 189/2002

Legge n. 189/2002 e disciplina del lavoro degli extracomunitari

La circolare esamina gli effetti della legge 30 luglio 2002, n. 189 sul testo unico dell’immigrazione, con particolare riferimento all’ingresso, all’assunzione e alla tutela previdenziale dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea e degli apolidi. Il documento chiarisce che, in linea generale, la disciplina applicabile è quella ordinaria prevista per i lavoratori italiani, salvo le specificità introdotte dalla normativa sull’immigrazione e le eventuali più favorevoli previsioni di fonti interne, comunitarie o internazionali.

Ambito di applicazione e principi generali

La circolare precisa che la legge n. 189/2002 non modifica l’art. 1 del T.U. n. 286/1998, per cui le disposizioni del testo unico non si applicano ai cittadini UE, salvo norme più favorevoli. In materia previdenziale vale il principio della territorialità dell’obbligo assicurativo: il lavoratore deve essere assicurato nel Paese in cui svolge l’attività lavorativa. Ne consegue che, per i lavoratori extracomunitari regolarmente occupati in Italia, trovano applicazione le regole italiane su coperture, imponibile, contribuzione e versamento, con la sola eccezione dei casi coperti da convenzioni di sicurezza sociale o da specifiche ipotesi di esonero.

Procedura per l’assunzione a tempo indeterminato e determinato

La riforma attribuisce allo Sportello Unico per l’immigrazione, istituito presso la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo, la responsabilità dell’intero procedimento di assunzione. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante che intenda assumere uno straniero residente all’estero presenta domanda di nulla osta alla provincia competente, allegando la documentazione prevista, inclusa la proposta di contratto di soggiorno.

La richiesta viene comunicata al Centro per l’Impiego territorialmente competente, che la diffonde e verifica l’eventuale disponibilità di lavoratori italiani o comunitari. In assenza di domande utili, lo Sportello Unico rilascia il nulla osta, sentito il Questore e nel rispetto delle prescrizioni del contratto collettivo applicabile nonché dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi previsti dal testo unico. La documentazione è poi trasmessa, su richiesta del datore di lavoro, agli uffici consolari per il rilascio del visto d’ingresso.

Ingresso, visto e permesso di soggiorno

L’ingresso in Italia è consentito allo straniero in possesso di documento valido e del visto rilasciato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di origine o di stabile residenza, previa prova dello scopo del soggiorno e della disponibilità di mezzi di sussistenza adeguati. Entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso, lo straniero deve richiedere il permesso di soggiorno al Questore della provincia in cui si trova.

La rappresentanza consolare che rilascia il visto per lavoro deve darne comunicazione anche all’INPS per l’inserimento nell’archivio previsto dall’art. 22, comma 9, del T.U.

Contratto di soggiorno e durata del permesso

La legge introduce il contratto di soggiorno per lavoro subordinato, che costituisce condizione imprescindibile per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Il contratto è sottoscritto presso lo Sportello Unico per l’immigrazione della provincia di residenza o della sede del datore di lavoro, oppure di quella in cui si svolgerà la prestazione.

La durata del permesso è collegata a quella del contratto di soggiorno e non può superare i limiti massimi previsti:

  • 9 mesi complessivi per uno o più contratti di lavoro stagionale;
  • 1 anno per il lavoro subordinato a tempo determinato;
  • 2 anni per il lavoro subordinato a tempo indeterminato.

È inoltre prevista una nuova tipologia di permesso pluriennale per lo straniero che dimostri di essere entrato in Italia per lavoro stagionale per almeno due anni consecutivi, fino a tre annualità. La circolare richiama anche la carta di soggiorno, rilasciabile allo straniero regolarmente soggiornante da almeno 6 anni, e la possibilità di titoli equipollenti rilasciati da Stati UE nei limiti degli accordi applicabili.

Lavoro stagionale e regime previdenziale speciale

Per il lavoro stagionale, la legge modifica l’art. 24 del T.U. Il datore di lavoro, o l’associazione di categoria per conto degli associati, presenta domanda nominativa allo Sportello Unico. Se non conosce direttamente lo straniero, la domanda è trasmessa al Centro per l’Impiego, che entro 5 giorni verifica la disponibilità di lavoratori italiani o comunitari. L’autorizzazione è comunque rilasciata nel rispetto dell’eventuale diritto di precedenza, entro 10 giorni dalla comunicazione al Centro e comunque non oltre 20 giorni dalla richiesta.

L’autorizzazione ha validità da un minimo di 20 giorni a un massimo di 9 mesi, in relazione alla durata del lavoro stagionale, anche per l’accorpamento di più periodi brevi presso datori diversi. Il lavoratore stagionale gode di diritto di precedenza per il rientro in Italia nell’anno successivo e può convertire il permesso in permesso per lavoro subordinato, se ne ricorrono i presupposti.

Sul piano previdenziale, per il lavoro stagionale si applicano solo le assicurazioni obbligatorie espressamente indicate dalla norma: invalidità, vecchiaia e superstiti; infortuni sul lavoro e malattie professionali; malattie e maternità. In sostituzione di assegni per il nucleo familiare e disoccupazione, il datore versa all’INPS un contributo pari al 3,29%, destinato ad interventi socio-assistenziali, con applicazione delle riduzioni di oneri sociali previste per il settore.

Natura stagionale dell’attività e prove richieste

La circolare sottolinea che, ai fini del regime speciale, la stagionalità deve emergere in modo formale. È necessario che il contratto di lavoro, redatto per iscritto, contenga una specifica previsione della natura stagionale dell’attività e che il visto d’ingresso rechi l’apposita dicitura. In mancanza di tali elementi, si applica la disciplina generale sui contratti a termine del D.Lgs. n. 368/2001, con il rischio di conversione del rapporto a tempo indeterminato oltre i termini di legge e, di conseguenza, di inapplicabilità del regime previdenziale speciale per gli stagionali.

Trattamento previdenziale dei rapporti subordinati non stagionali

Per i lavoratori extracomunitari o apolidi assunti a tempo indeterminato o determinato, nonché per i casi di distacco richiamati dalla circolare, non vi sono peculiarità contributive rispetto ai lavoratori italiani. Retribuzione imponibile, forme assicurative e adempimenti seguono la disciplina ordinaria del settore, nel rispetto del principio di territorialità e senza discriminazioni legate alla cittadinanza, salvo convenzioni internazionali applicabili.

Abolizione del rimborso dei contributi in caso di rimpatrio

La legge n. 189/2002 modifica profondamente il regime del rimborso contributivo previsto per i lavoratori extracomunitari che rientrano nel Paese d’origine. Dal 10 settembre 2002 non è più possibile richiedere la liquidazione dei contributi versati nelle forme di previdenza obbligatoria. Restano esaminabili solo le domande presentate entro il 9 settembre 2002, purché tutti i requisiti risultassero già soddisfatti prima dell’entrata in vigore della legge; a tal fine fa fede la data di ricevimento della domanda presso la sede INPS competente.

Non sono invece ammissibili domande presentate dopo il 9 settembre 2002, anche se il rimpatrio e gli altri requisiti si siano verificati prima di tale data. La circolare ricorda però che il lavoratore conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati in Italia e può esercitarli al compimento dei 65 anni, anche in deroga al requisito contributivo minimo, indipendentemente dall’esistenza di accordi di reciprocità.

Casi particolari: permesso scaduto e regolarizzazione pendente

La circolare richiama un orientamento della Corte di Cassazione secondo cui la scadenza del permesso di soggiorno non determina automaticamente la cessazione del rapporto di lavoro. La mancanza o la perdita di efficacia del permesso può incidere sulla sospensione degli effetti economici e giuridici del rapporto e può integrare un giustificato motivo di licenziamento, ma non produce risoluzione automatica. Se il lavoro viene comunque prestato, trova applicazione, in via estensiva, l’art. 2126 c.c., con conseguente obbligo contributivo secondo le regole generali.

Per i casi di procedura di regolarizzazione avviata ai sensi dell’art. 33 della legge n. 189/2002 e della legge n. 222/2002, ma non ancora conclusa, la circolare richiama le indicazioni ministeriali: il nuovo datore di lavoro interessato ad assumere lo straniero deve comunicare per iscritto la propria intenzione alla Prefettura competente, indicando il numero della cedola postale dell’istanza originaria. Solo dopo l’accertamento dei requisiti e la convocazione delle parti può essere stipulato il contratto di soggiorno e rilasciato il permesso. Nelle more, il rapporto non può proseguire regolarmente, ma eventuali irregolarità non escludono l’obbligo di contribuzione.

Conclusione operativa

La circolare fornisce quindi un quadro organico delle nuove regole sull’ingresso, sul soggiorno e sull’occupazione dei lavoratori extracomunitari o apolidi, con indicazioni rilevanti sia sul piano procedurale sia su quello previdenziale. Per gli operatori del diritto e della consulenza del lavoro, i profili più rilevanti riguardano la corretta instaurazione del rapporto, la prova della natura stagionale, l’allineamento con la disciplina assicurativa ordinaria e la verifica delle conseguenze sulle posizioni contributive già maturate.

Punti principali

Quadro normativo e ambito di applicazione

La circolare esamina la legge 30 luglio 2002, n. 189, che modifica il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, introducendo nuove regole per l’ingresso e l’assunzione di cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione Europea e di apolidi. Le disposizioni non si applicano ai cittadini UE, salvo norme più favorevoli, e valgono anche per i casi di distacco di lavoratori extracomunitari in assenza di convenzioni di sicurezza sociale o con convenzioni solo parziali.

Principio di territorialità e tutela previdenziale

Per i lavoratori extracomunitari e apolidi si applica la disciplina previdenziale ordinaria prevista per i lavoratori italiani, in base al principio di territorialità dell’obbligo assicurativo. La tutela segue quindi le regole del Paese in cui l’attività è svolta, con parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani. Le eccezioni sono limitate ai casi di distacco regolato da convenzioni internazionali e alle ipotesi di esonero previste dall’art. 3, comma 8, della legge n. 398/1987.

Assunzione a tempo indeterminato e determinato

La procedura di assunzione è stata ridisegnata dalla legge n. 189/2002 e ruota attorno allo Sportello Unico per l’immigrazione presso la Prefettura. Il datore di lavoro presenta domanda di nulla osta con la proposta di contratto di soggiorno; la richiesta è trasmessa al Centro per l’Impiego, che verifica la disponibilità di lavoratori italiani o comunitari. In assenza di candidati, lo Sportello Unico rilascia il nulla osta nel rispetto delle quote e delle condizioni contrattuali. Entro 8 giorni dall’ingresso lo straniero deve firmare il contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico e poi richiedere il permesso di soggiorno in Questura.

Lavoro stagionale

Per il lavoro stagionale il datore di lavoro, o l’associazione di categoria per conto degli associati, presenta domanda nominativa allo Sportello Unico. Se non vi è conoscenza diretta del lavoratore, il Centro per l’Impiego verifica entro 5 giorni la disponibilità di lavoratori italiani o comunitari. L’autorizzazione è rilasciata entro 10 giorni dalla comunicazione al Centro e comunque non oltre 20 giorni dalla domanda, con validità da 20 giorni a 9 mesi. Il lavoratore stagionale ha diritto di precedenza per l’anno successivo e può convertire il permesso in permesso per lavoro subordinato, se ne ricorrono le condizioni.

Permesso di soggiorno e contratto di soggiorno

Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è subordinato alla stipula del contratto di soggiorno per lavoro. La durata del permesso è collegata a quella del contratto: fino a 9 mesi per lavori stagionali, 1 anno per lavoro subordinato a tempo determinato, 2 anni per lavoro subordinato a tempo indeterminato. È inoltre prevista una nuova tipologia di permesso pluriennale per il lavoratore stagionale che dimostri almeno due anni consecutivi di lavoro stagionale in Italia, fino a tre annualità. Sono richiamati anche la carta di soggiorno per chi soggiorna regolarmente da almeno 6 anni e il possibile riconoscimento di titoli equipollenti rilasciati da Stati UE nei limiti degli accordi applicabili.

Trattamento previdenziale dei lavoratori subordinati

Per i lavoratori extracomunitari o apolidi assunti a tempo indeterminato o determinato, nonché per alcuni distacchi, non vi sono particolarità contributive rispetto ai lavoratori italiani. Retribuzione imponibile, assicurazioni obbligatorie e adempimenti contributivi seguono la disciplina ordinaria del settore, con applicazione delle eventuali convenzioni in materia di sicurezza sociale.

Trattamento previdenziale del lavoro stagionale

Per i lavoratori stagionali si applicano le assicurazioni obbligatorie per invalidità, vecchiaia e superstiti, infortuni sul lavoro e malattie professionali, malattie e maternità. In luogo dei contributi per assegno al nucleo familiare e disoccupazione, il datore di lavoro versa all’INPS un contributo pari al 3,29% (salvo le riduzioni di aliquota previste per alcuni datori di lavoro), destinato ad interventi socio-assistenziali. Su tali contribuzioni si applicano le riduzioni degli oneri sociali previste per il settore di appartenenza.

Natura stagionale dell’attività

Per l’applicazione del regime previdenziale speciale non basta la mera durata del rapporto: la natura stagionale deve risultare da un’apposita previsione scritta nel contratto di lavoro e dall’indicazione specifica sul visto d’ingresso. In mancanza, trova applicazione la disciplina generale del D.Lgs. n. 368/2001 sui contratti a termine, con il rischio di conversione del rapporto a tempo indeterminato oltre i termini previsti e conseguente esclusione del regime previdenziale speciale per i lavoratori stagionali.

Rimborso dei contributi e diritti maturati

La legge n. 189/2002 abroga la possibilità, per i lavoratori extracomunitari che rientrano nel Paese d’origine dopo aver cessato l’attività in Italia, di ottenere il rimborso dei contributi versati nelle forme di previdenza obbligatoria. Dal 10 settembre 2002 tale rimborso non è più richiedibile; restano ammissibili solo le domande presentate entro il 9 settembre 2002, se già maturati tutti i requisiti. Rimane invece ferma la conservazione dei diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati in Italia, esercitabili al compimento dei 65 anni, anche in deroga al requisito contributivo minimo.

Casi particolari: permesso scaduto e regolarizzazioni pendenti

La circolare richiama l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la scadenza del permesso di soggiorno non determina automaticamente la cessazione del rapporto di lavoro, ma può comportare sospensione degli effetti economici e giuridici; se il rapporto continua di fatto, può operare l’art. 2126 c.c. e resta in ogni caso dovuta la contribuzione. Per i lavoratori coinvolti in procedure di regolarizzazione ancora pendenti, la circolare richiama le indicazioni ministeriali che impongono al nuovo datore di lavoro di comunicare l’intenzione di assunzione alla Prefettura, con successiva convocazione per contratto di soggiorno e permesso di soggiorno solo in caso di esito positivo della pratica.

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