Circolare numero 128 del 11-7-2003
SOMMARIO: 1) Sindrome di Down - Certificazione inerente alla legge 104/92 – Legge 27.12.2002, n. 289, art. 94 (comma 3). 2) Grandi invalidi di guerra. Certificazione inerente alla legge 104/92. 3) Assistenza a persone handicappate per periodi inferiori a un mese. 4) Compatibilità tra i permessi orari ex lege 104/92 per un figlio handicappato e permessi orari (c.d. per allattamento), per altro figlio. 5) Incompatibilità tra permessi orari ex lege 104/92 e permessi orari (c.d. per allattamento) per il medesimo figlio portatore di handicap. 6) Lavoratore handicappato che fruisce dei permessi ex lege 104/92 e fruizione degli stessi da parte di un soggetto che gli presta assistenza. 7) Documentazione inerente alla legge 104/92. 8) Requisito della continuità dell’assistenza (art. 20, legge 53/2000). 9) Possibilità di godere da parte dei due genitori, alternativamente, dei permessi ai sensi della legge 104/92 nell’ambito dello stesso mese.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce istruzioni operative su diversi profili connessi ai benefici della legge 104/92, in particolare sulla documentazione idonea per sindrome di Down e grandi invalidi di guerra, sul calcolo dei permessi in caso di assistenza per periodi brevi, sulla compatibilità o incompatibilità tra permessi ex lege 104 e permessi per allattamento, sulla fruizione dei permessi da parte del lavoratore handicappato e del soggetto che lo assiste, oltre che sui requisiti di continuità dell’assistenza e sull’alternatività dei permessi tra i genitori nel medesimo mese. Vengono inoltre richiamati i modelli di domanda e le istruzioni già impartite con precedenti circolari e messaggi.
Chiarimenti sui permessi e sulla documentazione ex legge 104/92
Chiarimenti su permessi e documentazione ex legge 104/92
La circolare interviene su vari aspetti applicativi della legge 104/92, art. 33, fornendo indicazioni operative alle Sedi in merito alla documentazione sanitaria, alla fruizione dei permessi e alla compatibilità tra diversi istituti. Il documento richiama inoltre precedenti circolari e messaggi, integrandone le istruzioni alla luce di specifiche fattispecie.
Sindrome di Down e accertamento della gravità
Per i soggetti affetti da sindrome di Down, la situazione di gravità richiesta per i benefici della legge 104/92 può essere attestata, ai sensi dell’art. 94, comma 3, della legge n. 289/2002, anche dal medico di base, oltre che dalla Commissione ASL, purché la richiesta sia corredata dal cariotipo. La circolare precisa che la certificazione del curante, se attestante la gravità connessa alla sindrome, è da prendere in considerazione dalle Sedi, salvo successive istruzioni ministeriali sulla compilazione della certificazione. In sede di domanda all’INPS deve comunque essere allegata anche la copia del cariotipo, da sottoporre al dirigente medico di Sede. Se la sindrome di Down risulta già certificata dalla Commissione ASL sulla base del cariotipo, quest’ultimo non va richiesto nuovamente. È inoltre richiamata l’esenzione da ulteriori visite e controlli per tali soggetti.
Grandi invalidi di guerra
Per i grandi invalidi di guerra e per i soggetti ad essi equiparati, l’art. 38, comma 5, della legge n. 488/98 li considera persone handicappate in situazione grave ai sensi della legge 104/92, escludendoli dagli accertamenti sanitari previsti dall’art. 4. Ai fini della fruizione dei benefici previsti dall’art. 33 della legge 104/92, l’attestato di pensione rilasciato dal Ministero del Tesoro, modello 69, oppure copia del decreto concessivo, può sostituire la certificazione di handicap in situazione di gravità rilasciata dalla Commissione ASL. La previsione riguarda i titolari di pensione o assegno temporaneo di guerra per lesioni o infermità ascritte alla 1ª categoria, con o senza assegno di superinvalidità.
Calcolo dei permessi in caso di assistenza per periodi brevi
Quando l’assistenza a un portatore di handicap non viene prestata in modo abituale e si limita a periodi inferiori a un mese, i tre giorni di permesso ex lege 104/92 devono essere ridotti proporzionalmente. La circolare recepisce l’orientamento ministeriale secondo cui per ogni 10 giorni di assistenza continuativa spetta un giorno di permesso. Ne deriva che un’assistenza inferiore a 10 giorni non dà diritto ad alcuna giornata o frazione di giornata; per periodi superiori a 10 ma inferiori a 20 giorni spetta un solo giorno di permesso. Tale criterio non si applica ai permessi orari, poiché questi sono legati alla singola giornata e al relativo orario di fruizione.
Compatibilità e incompatibilità tra permessi orari
La circolare distingue due ipotesi.
Nel caso di un genitore che assista due figli diversi, uno con handicap inferiore a tre anni e l’altro beneficiario dei permessi per allattamento, è possibile cumulare i due benefici, trattandosi di soggetti diversi e di istituti distinti. La misura dei permessi dipende dall’orario di lavoro: con orario pari o superiore a sei ore, spettano due ore per allattamento e due ore ex lege 104/92; con orario inferiore a sei ore, spetta un’ora per ciascun istituto. Lo stesso criterio vale per il lavoratore handicappato che utilizzi i permessi per sé e sia anche genitore di un bambino avente diritto ai permessi per allattamento.
Diversamente, non è ritenuta compatibile la fruizione dei permessi ex lege 104/92 e dei permessi per allattamento riferiti al medesimo figlio portatore di handicap. La circolare osserva che l’art. 42, comma 4, del D.Lgs. n. 151/01 prevede solo la cumulabilità tra permessi ex art. 33 legge 104/92 e congedo parentale ordinario, senza estendere il cumulo ai permessi per allattamento. È quindi esclusa anche la possibilità che un genitore fruisca della legge 104 e l’altro dei permessi per allattamento sullo stesso minore.
Fruizione dei permessi da parte del lavoratore handicappato e dell’assistente
Il lavoratore handicappato che utilizza i propri permessi ex legge 104/92 può essere assistito da un altro soggetto lavoratore, al quale spettano, per tale assistenza, i permessi della medesima legge, alle condizioni già richiamate dalla circ. n. 37 del 18.2.99. La circolare ribadisce che chi è già fruitore di permessi per sé non può a sua volta richiederli per assistere altre persone. I giorni di permesso dei due soggetti devono coincidere nelle stesse giornate, poiché l’assenza del lavoratore assistente è giustificata solo quando l’handicappato non lavora. Se l’assistito usufruisce di permessi ad ore, all’assistente spettano 6 mezze giornate anziché 3 giornate intere, sempre che l’orario di lavoro dell’assistente comprenda le ore di permesso dell’handicappato; in mancanza di tale coincidenza, non spetta alcun beneficio.
Documentazione e modelli amministrativi
La circolare annuncia l’invio degli allegati contenenti i modelli Hand 1, Hand 2, Hand 3 e Hand Agr. I modelli Hand 1 e Hand 2 risultano aggiornati soltanto per il richiamo alla certificazione ammessa per la sindrome di Down; i modelli cartacei già disponibili possono essere utilizzati fino a esaurimento scorte. Per quanto riguarda il modello Hand 2, restano ferme le istruzioni già impartite con il messaggio n. 000945 del 18.12.2002, in particolare per la verifica del modello presentato dal richiedente e per l’apposizione di timbro e firma.
Continuità dell’assistenza e non convivenza
Con riferimento all’art. 20 della legge n. 53/2000, la circolare richiama la circ. n. 133/2000 e chiarisce che la continuità dell’assistenza non è esclusa dalla distanza tra le abitazioni dell’assistente e della persona assistita. La nozione di lontananza va valutata sia in senso spaziale sia temporale: se la distanza è copribile in circa un’ora, può ritenersi esistente un’assistenza quotidiana idonea a integrare il requisito della continuità, insieme a quello dell’esclusività, anche senza convivenza. Se ciò non ricorre, l’assistenza quotidiana non è esclusa in astratto, ma l’interessato deve provarne rigorosamente i rientri giornalieri e l’effettiva assistenza prestata. La circolare aggiunge che, secondo la circ. n. 138/01, i permessi giornalieri possono essere riconosciuti nelle sole giornate in cui sia dimostrato l’accompagnamento dell’handicappato a visite mediche, accertamenti o attività analoghe non altrimenti assicurabili.
Alternatività dei permessi tra i genitori
Infine, viene confermata la possibilità per i due genitori di fruire alternativamente, nello stesso mese, dei giorni di permesso ex legge 104/92 per figli handicappati minorenni. La circolare estende espressamente tale criterio anche ai genitori di soggetti disabili maggiorenni, in considerazione delle agevolazioni previste dall’art. 42 del D.Lgs. n. 151/01.
Punti principali
Sindrome di Down: certificazione sostitutiva e documentazione richiesta
Per i soggetti affetti da sindrome di Down, ai fini dei benefici previsti dalla legge 104/92, la situazione di gravità può essere attestata non solo dalla Commissione ASL, ma anche dal medico di base, purché la richiesta sia corredata dal cariotipo. L’interessato deve comunque presentare all’INPS la certificazione del curante e la copia del cariotipo, che sarà visionata dal dirigente medico di Sede. Se la certificazione con indicazione della sindrome di Down proviene dalla Commissione ASL, non è necessario richiedere ulteriormente il cariotipo. I soggetti con sindrome di Down sono inoltre esenti da successive visite e controlli.
Grandi invalidi di guerra: documentazione sostitutiva dell’accertamento ASL
Per i grandi invalidi di guerra e i soggetti equiparati, l’art. 38, comma 5, della legge n. 488/98 li considera persone handicappate in situazione grave e li esonera dagli accertamenti sanitari previsti dall’art. 4 della legge 104/92. Ai fini della fruizione dei benefici di cui all’art. 33 della legge 104/92, l’attestato di pensione rilasciato dal Ministero del Tesoro (mod. 69) oppure copia del decreto concessivo possono sostituire validamente la certificazione di handicap grave rilasciata dalla Commissione ASL. La previsione riguarda, in particolare, i titolari di pensione o assegno temporaneo di guerra per lesioni o infermità ascritte alla 1ª categoria, con o senza assegno di superinvalidità.
Riduzione proporzionale dei permessi per assistenza inferiore a un mese
Quando l’assistenza a un portatore di handicap è prestata per periodi inferiori a un mese, i tre giorni di permesso previsti dalla legge 104/92 devono essere ridimensionati proporzionalmente. La circolare richiama l’orientamento ministeriale secondo cui, in caso di assistenza non abituale, spetta un giorno di permesso ogni 10 giorni di assistenza continuativa. Di conseguenza, se l’assistenza dura meno di 10 giorni non matura alcuna giornata o frazione di giornata; se supera i 10 giorni ma resta sotto i 20, spetta un solo giorno di permesso. Il criterio non si applica ai permessi orari, che restano collegati alla singola giornata e al relativo orario di fruizione.
Compatibilità tra permessi per un figlio disabile under 3 e permessi per allattamento per altro figlio
È ammesso che un genitore fruisca sia dei permessi orari ex lege 104/92 per un figlio handicappato di età inferiore a tre anni sia dei permessi orari per allattamento per un altro figlio, perché si tratta di due soggetti diversi e di due benefici distinti. La durata dei permessi dipende dall’orario di lavoro: se pari o superiore a sei ore, spettano due ore per allattamento e due ore ex lege 104/92; se inferiore a sei ore, spetta un’ora per ciascun istituto. Lo stesso criterio si applica anche al lavoratore handicappato che usufruisce dei permessi per sé stesso e che sia, al contempo, genitore di un bambino per il quale spettano i permessi per allattamento.
Incompatibilità tra permessi ex legge 104/92 e permessi per allattamento per il medesimo figlio
Non sono compatibili i permessi orari ex lege 104/92 e i permessi per allattamento quando si riferiscono al medesimo figlio portatore di handicap, anche se fruiti da genitori diversi. La circolare richiama l’art. 42, comma 4, del D.Lgs. n. 151/2001, osservando che esso prevede la cumulabilità dei permessi ex art. 33 legge 104/92 con il congedo parentale ordinario, ma non con i permessi per allattamento. È quindi esclusa anche l’ipotesi di utilizzo combinato dei due istituti da parte dei genitori sullo stesso minore.
Lavoratore handicappato e assistenza da parte di altro soggetto lavoratore
Il lavoratore handicappato che fruisce dei propri permessi ex legge 104/92 può essere assistito da un altro soggetto lavoratore, al quale spettano i permessi per l’assistenza, secondo quanto già precisato dalla circ. n. 37 del 18.2.99 e alle condizioni ivi indicate. Se il richiedente è egli stesso fruitore di permessi per sé, non può contemporaneamente fruire di permessi per assistere altre persone. I permessi dei due soggetti devono essere fruiti nelle stesse giornate, poiché l’assenza dell’assistente è giustificata solo quando l’handicappato non lavora. Se l’assistito fruisce di permessi ad ore, all’assistente spettano 6 mezze giornate anziché 3 giornate intere, purché l’orario di lavoro comprenda le ore di permesso; in caso contrario non spetta alcun beneficio all’assistente.
Documentazione da utilizzare e modelli aggiornati
La circolare segnala l’invio degli allegati contenenti i modelli Hand 1, Hand 2, Hand 3 e Hand Agr. I modelli Hand 1 e Hand 2 risultano aggiornati solo per il riferimento alla certificazione ammessa per la sindrome di Down; i modelli cartacei già disponibili possono comunque essere utilizzati fino a esaurimento. Per l’esame del modello Hand 2 e per l’apposizione del timbro e della firma si rinvia alle istruzioni già contenute nel messaggio n. 000945 del 18.12.2002.
Requisito della continuità dell’assistenza e non convivenza
Richiamando la circ. n. 133/2000, la circolare precisa che la continuità dell’assistenza non è esclusa dalla distanza tra le abitazioni di chi assiste e dell’handicappato. La lontananza deve essere valutata non solo in senso spaziale ma anche temporale: se la distanza è copribile in circa un’ora, può ritenersi sussistente un’assistenza quotidiana idonea a integrare il requisito della continuità, insieme a quello dell’esclusività, anche in assenza di convivenza. In caso contrario non si esclude in astratto l’assistenza quotidiana, ma l’interessato deve dimostrare rigorosamente sia i rientri giornalieri sia l’effettiva assistenza prestabile. La circolare richiama inoltre la circ. n. 138/01, secondo cui i permessi giornalieri possono essere riconosciuti nelle sole giornate in cui sia dimostrato l’accompagnamento dell’handicappato a visite mediche, accertamenti o analoghe prestazioni, quando non altrimenti assicurabili.
Alternatività dei permessi tra i due genitori nello stesso mese
Viene confermata la possibilità per i due genitori di fruire alternativamente, nello stesso mese, dei giorni di permesso ex legge 104/92 per figli handicappati minorenni, già prevista dalla circ. n. 133/2000. La medesima regola viene estesa anche ai genitori di soggetti disabili maggiorenni, tenuto conto delle agevolazioni introdotte dall’art. 42 del D.Lgs. n. 151/01.
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