Circolare numero 127 del 11-7-2003
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica che, per effetto del DM 11 ottobre 2002, la s.p.a. Italgas non è più esonerata dal versamento della contribuzione per l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria. L’obbligo contributivo decorre dal 1° marzo 2002, con conseguenti indicazioni operative per l’aggiornamento delle posizioni contributive, la regolarizzazione degli arretrati tramite DM10/2 e le relative istruzioni contabili. Sono anche fissati i termini entro cui effettuare la regolarizzazione senza applicazione di somme aggiuntive.
Cessazione dell’esonero dal contributo DS per Italgas e regolarizzazione dei periodi pregressi
Cessazione dell’esonero dal contributo DS per s.p.a. Italgas
La circolare interviene per disciplinare gli effetti del DM n. 31522 dell’11 ottobre 2002 sulla posizione contributiva della s.p.a. Italgas – Società Italiana per il Gas. In particolare, viene chiarito che la società non è più esonerata dall’obbligo di assicurare il personale dipendente contro la disoccupazione involontaria e vengono fornite le istruzioni operative per l’adeguamento delle posizioni, la regolarizzazione degli arretrati e la contabilizzazione dei relativi importi.
Premessa normativa e superamento del requisito di stabilità d’impiego
L’esonero originario risale al Provvedimento ministeriale n. 35968 del 24 gennaio 1951, con il quale il Ministero del Lavoro aveva riconosciuto la sussistenza del requisito della stabilità d’impiego del personale Italgas, consentendo l’esonero dall’assicurazione contro la disoccupazione involontaria ai sensi dell’art. 40, punto 2, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827.
La situazione è mutata a seguito del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Unico di Settore per le aziende del gas, sottoscritto il 1° marzo 2002, che non prevede più la clausola di stabilità d’impiego. Su richiesta della società, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è intervenuto con il DM n. 31522 dell’11 ottobre 2002, stabilendo che, alla luce della nuova disciplina contrattuale, per il personale dipendente di Italgas non sussiste più il requisito della stabilità d’impiego.
Obbligo contributivo e decorrenza
In conseguenza del decreto ministeriale, Italgas è tenuta al versamento della contribuzione per l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria. La circolare specifica che l’obbligo contributivo decorre dal 1° marzo 2002, data dalla quale la società non è più esonerata dal relativo versamento in favore del personale dipendente.
Modalità operative per l’aggiornamento delle posizioni contributive
Le sedi INPS devono procedere all’eliminazione, dalle posizioni contributive intestate a Italgas, del codice di autorizzazione "1B", corrispondente all’"esonero dal versamento dei contributi DS".
L’operazione va eseguita con decorrenza 03/2002 per tutto il personale dipendente. Dalla medesima data non deve più essere utilizzato, in alternativa al codice autorizzazione "1B", il codice tipo contribuzione 10, relativo ai "lavoratori non soggetti al contributo per l’assicurazione contro la disoccupazione".
Regolarizzazione dei periodi pregressi
Per il recupero delle somme dovute a titolo di contributo DS, il datore di lavoro deve compilare uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del modello DM10/2. L’esposizione deve avvenire indicando l’importo preceduto dalla dicitura "VERS. CONTR. DS" e dal codice "M216".
La circolare precisa che non vanno compilate le caselle relative a:
- numero dipendenti;
- numero giornate;
- retribuzioni.
La regolarizzazione deve essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione della circolare. Per i versamenti effettuati oltre tale termine sono previste le somme aggiuntive.
Istruzioni contabili
Ai fini della rilevazione contabile del contributo, in sede di ripartizione dei modelli DM10/2, la presenza del codice "M216" determina l’imputazione ai seguenti conti già esistenti:
- PTN 21/010, per il contributo ordinario di competenza degli anni precedenti;
- PTN 21/070, per il contributo ordinario di competenza dell’anno in corso;
- GTU 21/010, per il contributo dello 0,30 per cento ai sensi dell’art. 25 della legge n. 845/1978, di competenza degli anni precedenti;
- GTU 21/070, per il contributo dello 0,30 per cento ai sensi dell’art. 25 della legge n. 845/1978, di competenza dell’anno in corso.
La circolare conclude dunque con l’indicazione dell’adeguamento contributivo di Italgas, della procedura di regolarizzazione degli arretrati e della relativa imputazione contabile.
Punti principali
Origine della cessazione dell’esonero
La precedente esenzione di Italgas dal contributo DS derivava dal provvedimento ministeriale del 24 gennaio 1951, fondato sul requisito della stabilità d’impiego. Con il nuovo CCNL unico di settore per le aziende del gas, sottoscritto il 1° marzo 2002, tale clausola è venuta meno. Il DM n. 31522 dell’11 ottobre 2002 ha quindi accertato che non sussiste più il requisito della stabilità d’impiego e ha stabilito la cessazione dell’esonero.
Decorrenza dell’obbligo contributivo
La circolare precisa che la s.p.a. Italgas deve versare la contribuzione per l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria a decorrere dal 1° marzo 2002, data indicata espressamente dal decreto ministeriale. Da tale data il personale dipendente non è più escluso dall’obbligo contributivo DS.
Aggiornamento delle posizioni contributive
Le sedi INPS devono eliminare dalle posizioni contributive intestate a Italgas il codice di autorizzazione "1B", che indica l’esonero dal versamento dei contributi DS. L’operazione va effettuata con decorrenza 03/2002 per tutto il personale dipendente. Dalla stessa data non deve più essere utilizzato il codice tipo contribuzione 10, che indicava i lavoratori non soggetti al contributo DS.
Regolarizzazione dei periodi pregressi
Per il recupero delle somme dovute a titolo di contributo DS, il datore di lavoro deve esporre i dati in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del modello DM10/2. L’importo deve essere preceduto dalla dicitura "VERS. CONTR. DS" e dal codice "M216". Non devono essere compilate le caselle relative a numero dipendenti, numero giornate e retribuzioni.
Termini e conseguenze del ritardo
La regolarizzazione deve essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione della circolare. Le regolarizzazioni effettuate oltre tale termine sono assoggettate alle somme aggiuntive.
Istruzioni contabili
In sede di ripartizione dei modelli DM10/2, la procedura contabile, in presenza del codice "M216", imputa il contributo ai conti già esistenti: PTN 21/010 per il contributo ordinario relativo ad anni precedenti; PTN 21/070 per il contributo ordinario dell’anno in corso; GTU 21/010 per il contributo dello 0,30% ex art. 25 legge n. 845/1978 relativo ad anni precedenti; GTU 21/070 per il contributo dello 0,30% ex art. 25 legge n. 845/1978 relativo all’anno in corso.
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