Cassazione Penale, Sentenza n. 05209/2026 del 09/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso articolato in due motivi: 1) Violazione dell'art. 81 cod. pen. per avere la Corte d'appello determinato la pena complessiva del primo gruppo di reati in misura superiore al triplo della pena inflitta in cognizione per la violazione piu grave (ricettazione, pena di 3 anni e 2 mesi). 2) Inosservanza dell'art. 671 cod. proc. pen. e vizio di motivazione: la Corte ha operato una riduzione forfettaria della meta della pena base per i reati-base mantenendo inalterati gli aumenti gia praticati per i reati satellite in sede di cognizione, senza motivare caso per caso e senza quantificare e giustificare distintamente gli incrementi per ciascun reato satellite, violando il principio di proporzionalità.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi fondati. Ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla rideterminazione della pena e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Bologna per un nuovo esame. La Cassazione ha chiarito che il giudice dell'esecuzione, nel riconoscere la continuazione, deve rispettare il limite del triplo previsto dall'art. 81 cod. pen. e deve motivare in modo specifico e distinto l'aumento di pena relativo a ciascun reato satellite, rendendo possibile il controllo del percorso logico-giuridico. Di conseguenza la determinazione delle pene dovrà essere riformulata conformemente a tali principi.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
in caso di riconoscimento della continuazione l'autore dei reati e' punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione piu' grave aumentata fino al triplo
Il limite del triplo va rispettato anche in sede esecutiva quando si riconosce la continuazione; la pena complessiva non puo' essere determinata oltre tale soglia
art. 671 cod. proc. pen.
Disciplina i criteri per la determinazione della pena in sede esecutiva in caso di concorso di reati o continuazione; impone al giudice dell'esecuzione di applicare criteri di calcolo e motivazione adeguati nella rideterminazione della pena
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Consente di impugnare in cassazione per violazione di legge e per vizio di motivazione, i motivi invocati nel ricorso
artt. 132 e 133 cod. pen.
Definiscono i parametri e i limiti dell'esercizio della discrezionalita' nella determinazione della pena; il giudice deve motivare l'esercizio di tale potere secondo i criteri di proporzionalita' e individualizzazione
art. 27 Cost.
Rilevanza della funzione rieducativa della pena quale parametro di razionalita' e proporzionalita' nel determinare il trattamento sanzionatorio
Massime di principio
- Il limite del triplo previsto dall'art. 81 cod. pen. va sempre osservato anche quando la continuazione viene riconosciuta in sede esecutiva; superarlo comporta annullamento e rinvio per rideterminazione della pena
- Il giudice che applica la disciplina della continuazione deve individuare il reato piu' grave, fissare la pena base e quantificare distintamente e motivare per ciascun reato satellite l'aumento dovuto; la motivazione deve consentire il controllo del percorso logico-giuridico
- Non sono ammissibili riduzioni forfettarie o calcoli meramente globali (es. dimezzamenti indiscriminati delle pene base) senza valutazioni specifiche sulle singole condotte e sulla loro gravita'
- Se in sede esecutiva cambia l'individuazione del reato piu' grave, il rapporto proporzionale con i reati satellite va riconsiderato e gli incrementi vanno ricalcolati e motivati di nuovo
- La valutazione degli aumenti deve tener conto di elementi concreti (tipologia del reato, gravita', modalita', collocazione temporale e spaziale, personalita' dell'agente e recidiva) e non puo' limitarsi a enunciazioni generiche
- In caso di carenza motivazionale o violazione dei limiti di legge, la pronuncia viene annullata solo per la riformulazione della determinazione della pena, con rinvio al giudice dell'esecuzione per nuovo esame
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