Cassazione Penale, Ordinanza n. 21096/2025 del 05/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato in primo grado e con sentenza confermata in appello, ha proposto ricorso per cassazione contro la decisione che lo riteneva responsabile, ai sensi dell'art. 81, secondo comma, c.p. e dell'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990, per detenzione a fini di spaccio di cocaina, hashish e marijuana rinvenuti in più confezioni, insieme a strumenti per il confezionamento e a denaro. Il ricorso contestava specificamente l'applicazione della continuazione, sostenendo che nel caso concreto vi fosse un unico reato di detenzione di stupefacenti, perché l'art. 73 conterrebbe una norma a più fattispecie e perché le diverse sostanze erano state detenute in un unico contesto spazio-temporale; veniva inoltre sostenuta l'irrilevanza di considerazioni sull'oggettività giuridica o sul quantum di pena, dovendosi guardare solo alle modalità della condotta tipica.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura riproponesse argomentazioni già esaminate e disattese dai giudici di merito senza una specifica critica della motivazione impugnata, e che, comunque, la ricostruzione giuridica dei fatti fosse corretta. La Corte ha condiviso l'impostazione secondo cui, nella specie, la detenzione di droghe leggere non poteva dirsi assorbita da quella di droghe pesanti, valorizzando la diversità delle disposizioni sanzionatorie e le concrete modalità del fatto, da cui emergevano distinte attività di spaccio per la cocaina e per l'hashish/marijuana. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, sono state poste a carico del ricorrente le spese processuali e la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81, comma 2, c.p.
La continuazione presuppone una pluralità di reati; non può essere invocata per negare l'autonomia di condotte che, per le concrete modalità del fatto, integrano più attività di spaccio distinte.
art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990
La detenzione a fini di spaccio di diverse sostanze stupefacenti può integrare condotte distinte quando i dati fattuali mostrino autonome attività di spaccio; non vi è assorbimento automatico tra droghe leggere e droghe pesanti.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
sentenza Corte cost. n. 86 del 13 giugno 2000
È richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità richiede che non risulti la mancanza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile un motivo che si limiti a riproporre le stesse censure già esaminate e confutate dai giudici di merito, senza una specifica critica delle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata.
- La continuazione ex art. 81, comma 2, c.p. richiede una pluralità di reati: quando le modalità concrete del fatto evidenziano autonome e distinte condotte di detenzione finalizzate allo spaccio, non è corretto ricondurre tutto a un unico reato solo perché i fatti si collocano nello stesso contesto spazio-temporale.
- Nel reato di detenzione di stupefacenti, la distinzione tra sostanze e le concrete modalità di confezionamento, quantità e strumenti utilizzati possono essere indici dell'esistenza di diverse attività di spaccio e quindi di condotte penalmente autonome.
- La diversità delle disposizioni incriminatrici e la gravità concretamente espressa dal fatto sono elementi rilevanti per escludere l'assorbimento di una detenzione nell'altra e per sostenere la configurabilità della continuazione o comunque della pluralità di fatti.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, di regola, la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti la mancanza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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