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Ordinanza

Ordinanza n. 945/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) della nota prot. -OMISSIS- del 5/02/26, relativa all’anno -OMISSIS- 2025/26 comunicata a mezzo pec il 5/02/26, in seguito all’accesso agli atti, in cui si legge: “Vista la documentazione agli atti della scuola (LEGGE 104 art. 3 com. 3 rilasciato il 9/12/2024 con revisione Dicembre 2026), si attesta che l’alunna -OMISSIS-, nata a -OMISSIS- il -OMISSIS-, è iscritta presso questo Istituto nella -OMISSIS- indirizzo OPERATORE GRAFICO con numero di 18 ore di sostegno settimanali”; b) della nota prot. -OMISSIS- del 18/02/26, relativa all’anno -OMISSIS- 2025/26, comunicata a mezzo pec in pari data, in seguito all’accesso agli atti, in cui si legge: “(…) L’alunna è titolare di decreto ASL che dispone la copertura, conformemente alle linee ministeriali, pari a 18 ore di sostegno settimanali. B) il Pei redatto dal consiglio di classe non ha potuto che adeguarsi alle risultanze di cui all’organo che ha in cura la ragazza e, chiaramente, non può essere “emendato” sulla scorta di una assunta violazione di “diritto allo studio” che non sia supportato da una valutazione clinica giuridicamente efficace. Resta inteso che questo IS non potrà esimersi dal prendere atto del contrario avviso del dictum formato in sede giurisdizionale”; c) dei provvedimenti (di cui non si conoscono gli estremi) con i quali il Ministero dell'Istruzione e il Centro Servizi Amministrativi di Napoli hanno determinato l'organico di fatto dei posti di sostegno per l'anno scolastico 2025/26, assegnando all'Istituto -OMISSIS- frequentato dalla minore un numero di insegnanti di sostegno inferiore a quelli necessari in relazione ai minori con disabilità gravi, presenti nell'istituto; d) di ogni altro atto, ancorché interno o non noto, comunque connesso, presupposto e consequenziale lesivo degli interessi della minore, ivi comprese eventuali determinazioni degli organi scolastici; E PER LA DECLARATORIA del diritto della minore -OMISSIS- di usufruire di un insegnante di sostegno per l'intero orario di frequenza scolastica per l'anno 2025/26, con rapporto 1:1 ovvero, in subordine, per un orario adeguato alle patologie da cui è affetta; NONCHÉ PER LA DECLARATORIA, ANCHE CON PROVVEDIMENTO CAUTELARE: dell'obbligo, in capo alle amministrazioni intimate, di integrare/modificare il P.E.I. (piano educativo individuale) in favore della minore -OMISSIS- per l’anno 2025/26, tenendo conto della sua situazione di handicap; NONCHÉ PER LA CONDANNA delle amministrazioni intimate al risarcimento del danno derivante dalla ritardata esecuzione dei provvedimenti impugnati; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 10\03\2026: per l’annullamento, previa sospensione cautelare, quanto al presente atto: a) del pei a.s. 2025/26, prot. -OMISSIS- del 23/10/2025, depositato dai resistenti; b) del rapporto informativo a firma del Dirigente Scolastico prot. -OMISSIS- del 4/3/26, depositato dai resistenti; c) del verbale del Glo n. -OMISSIS- del 14/10/2025; d) di tutti gli atti ad esso pei comunque preordinati e/o comunque connessi. E PER LA DECLARATORIA del diritto della minore -OMISSIS- di usufruire di un insegnante di sostegno per l'intero orario di frequenza scolastica per l'anno 2025/26 con rapporto 1:1 ovvero, in subordine, per un orario adeguato alle patologie da cui è affetta; NONCHÉ PER LA DECLARATORIA, ANCHE CON PROVVEDIMENTO CAUTELARE: dell'obbligo, in capo alle amministrazioni intimate, di integrare/modificare il P.E.I. (piano educativo individuale) in favore della minore -OMISSIS- per l’anno 2025/26 tenendo conto della sua situazione di handicap; NONCHÉ PER LA CONDANNA delle amministrazioni intimate al risarcimento del danno derivante dalla ritardata esecuzione dei provvedimenti impugnati;

Giustizia amministrativa202601269

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: atti relativi all'assegnazione di 18 ore settimanali di sostegno e determinazioni connesse al PEI della minore per l'anno scolastico 2025/2026

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato le note con cui l'istituto scolastico ha attestato e giustificato l'assegnazione alla minore di 18 ore settimanali di sostegno, nonché gli atti di determinazione dell'organico di fatto dei posti di sostegno e gli ulteriori atti connessi. Hanno chiesto l'accertamento del diritto della minore a un insegnante di sostegno per l'intero orario di frequenza, con rapporto 1:1 o, in subordine, per un orario adeguato alla patologia, oltre alla modifica o integrazione del PEI e al risarcimento del danno da ritardata esecuzione. La minore è riconosciuta portatrice di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. 104/1992; la diagnosi funzionale prescrive il sostegno con rapporto in deroga per gravità. I motivi aggiunti depositati il 10 marzo 2026 sono stati rinunciati perché inseriti per errore nel fascicolo e riferiti a un diverso ricorso riguardante altra figlia minore. La domanda cautelare è stata valutata con riferimento al ricorso introduttivo; il PEI 2025/2026, prodotto dall'amministrazione, non risultava specificamente impugnato.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Pur rilevando che la diagnosi funzionale prescriveva il sostegno con rapporto in deroga per gravità e che non poteva incidere sulla quantificazione delle ore il riferimento, contenuto nel PEI, a un sostegno indiretto derivante dalla presenza in classe di un altro alunno con disabilità, il Collegio ha ritenuto ostativa alla favorevole delibazione cautelare la circostanza che il PEI dell'anno scolastico 2025/2026 non fosse stato specificamente impugnato. La decisione non definisce il merito delle pretese sull'orario di sostegno, sulla modifica del PEI e sul risarcimento, per le quali è stata fissata la trattazione in udienza pubblica nel marzo 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 3, l. 104/1992

    Il riconoscimento della situazione di handicap grave costituisce il presupposto della specifica tutela invocata dalla minore, ma non ha condotto, in questa fase, alla concessione della misura cautelare.

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare; il TAR l'ha respinta in ragione dell'ostacolo derivante dalla mancata specifica impugnazione del PEI.

  • articoli 6, paragrafo 1, lettera f), 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Hanno costituito il presupposto, unitamente alla normativa nazionale richiamata, per disporre l'oscuramento dei dati identificativi e sanitari.

  • articolo 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Impone le cautele di diffusione e oscuramento dei dati personali e sanitari contenuti nel provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale ulteriore base normativa per la protezione dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la mancata specifica impugnazione dell'atto che definisce concretamente il quadro delle ore di sostegno e le modalità di inclusione scolastica può impedire una favorevole delibazione della domanda volta a ottenere l'incremento del sostegno, anche quando la documentazione sanitaria riconosca una situazione di handicap grave.
  • Il sostegno eventualmente fruito indirettamente per la presenza in classe di un altro alunno con disabilità non può essere considerato, ai fini della quantificazione delle ore spettanti al singolo alunno, come equivalente al sostegno specificamente assegnato a quest'ultimo.

Come è indicizzato

MaterieScuolaTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere

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