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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00360/2026 del 07/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 45.000 irrogata dalla Banca d'Italia a una amministratrice delegata di una SIM per carenze organizzative, gestionali e di controllo, nonché per operazioni ritenute irregolari in materia di pronti contro termine, gestione degli investimenti e tutela del patrimonio di vigilanza. L'interessata ha proposto opposizione deducendo vizi del procedimento sanzionatorio e insussistenza della propria responsabilità: mancata conoscenza degli atti istruttori, difetto di contraddittorio, sovrapposizione tra funzione istruttoria e decisoria, genericità delle contestazioni, mancato accesso agli atti, mancanza di nesso causale e di colpa, sostenendo che le disfunzioni sarebbero state riconducibili all'operato del consigliere delegato, il quale avrebbe agito oltre i limiti della delega e senza adeguata informazione al consiglio di amministrazione. In cassazione sono stati proposti sette motivi: violazione del diritto di difesa nel procedimento sanzionatorio e motivazione apparente; illegittimo diniego di accesso agli atti e omesso esame di fatto decisivo; indeterminatezza degli addebiti; erronea inversione dell'onere della prova sull'elemento soggettivo; motivazione apparente sull'imputabilità delle condotte e sulla rilevanza del comportamento del consigliere delegato; omesso esame della doglianza relativa alla concentrazione delle decisioni di investimento e alla perdita subita da un cliente; violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita omissione di pronuncia.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi sulla presunta lesione del diritto di difesa, affermando che il procedimento sanzionatorio amministrativo presso Banca d'Italia è conforme ai principi richiamati perché l'incolpato ha comunicazione degli addebiti, facoltà di controdedurre, audizione personale e accesso alle fonti di prova, mentre non è necessaria la comunicazione della proposta sanzionatoria. Ha dichiarato inammissibile il motivo sul diniego di accesso agli atti perché generico e privo di specifica indicazione della rilevanza dei documenti richiesti. Ha respinto la censura sull'indeterminatezza degli addebiti valorizzando l'adeguata specificazione fattuale e normativa delle contestazioni e la capacità dell'incolpata di comprenderle per la sua qualifica professionale. Ha giudicato inammissibile la doglianza sull'elemento soggettivo, ribadendo che, una volta provata dall'autorità la fattispecie tipica dell'illecito, opera la presunzione di colpa di cui all'art. 3 l. 689/1981 e incombe sul trasgressore dimostrare di aver agito senza colpevolezza. Ha poi ritenuto inammissibili gli ultimi motivi perché diretti a sollecitare una nuova valutazione del merito sotto la veste della motivazione apparente o dell'omessa pronuncia; la Corte territoriale aveva infatti già esaminato i criteri di imputazione delle anomalie gestionali e le contestazioni circa l'operato del consigliere delegato. La ricorrente è stata condannata alle spese e, in quanto soccombente, è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 195 d.lgs. n. 58/1998

    disciplina il procedimento sanzionatorio amministrativo in materia finanziaria; la sua applicazione non comporta, di per sé, violazione del diritto di difesa quando sono garantiti contestazione degli addebiti, controdeduzioni e controllo giurisdizionale pieno

  • art. 6, comma 2-bis, d.lgs. n. 58/1998

    prevede obblighi organizzativi e di controllo per gli intermediari finanziari; la loro violazione può fondare la sanzione amministrativa

  • art. 24, comma 1, l. n. 262/2005

    è richiamato come parametro del diritto di difesa nel procedimento sanzionatorio

  • art. 3 l. n. 689/1981

    stabilisce una presunzione di colpa in materia di sanzioni amministrative; una volta accertata la fattispecie tipica, spetta al trasgressore provare l'assenza di colpevolezza

  • art. 1 l. n. 689/1981

    richiamato in relazione alla necessità di tipicità e determinatezza dell'illecito amministrativo

  • art. 24, comma 2, l. n. 241/1990

    consente di escludere dall'accesso alcuni documenti amministrativi, anche in relazione all'attività di vigilanza e ispezione

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    la nullità per motivazione apparente ricorre solo quando la motivazione manchi del tutto o sia incomprensibile, non per semplice insufficienza argomentativa

  • art. 111, comma 6, Cost.

    il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    base dei motivi di ricorso per violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato per le censure di nullità processuale e motivazione apparente

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto decisivo, non per critica alla sufficienza della motivazione

  • art. 112 c.p.c.

    l'omessa pronuncia ricorre solo se il giudice non decide su un capo autonomo della domanda o eccezione

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    impone, in caso di rigetto del ricorso, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto

Massime di principio

  • Nel sindacato di legittimità, la motivazione è censurabile per vizio apparente solo quando sia del tutto mancante, meramente apparente, irriducibilmente contraddittoria o incomprensibile; non è consentita una revisione della sufficienza o persuasività del ragionamento del giudice di merito.
  • Nei procedimenti sanzionatori amministrativi in materia finanziaria, il diritto di difesa è rispettato se l'incolpato riceve la contestazione degli addebiti, può presentare difese, essere sentito e conoscere le fonti di prova utilizzate; non è necessario che gli siano comunicati atti o proposte endoprocedimentali non essenziali.
  • La richiesta di accesso agli atti in funzione difensiva deve essere specifica e argomentata: non basta l'elenco dei documenti, ma occorre dimostrare la loro effettiva disponibilità, accessibilità e concreta rilevanza per la difesa.
  • In tema di sanzioni amministrative pecuniarie, una volta che l'autorità abbia provato la fattispecie tipica dell'illecito, opera la presunzione di colpa di cui all'art. 3 l. 689/1981, con conseguente onere del trasgressore di dimostrare l'assenza di colpevolezza.
  • L'omessa pronuncia si configura solo quando il giudice non si esprima su un capo autonomo della domanda o dell'eccezione; non ricorre, invece, se la censura attacca il modo in cui il giudice ha valutato le argomentazioni o i fatti dedotti.
  • In cassazione non è consentito trasformare censure di merito sulla ricostruzione delle operazioni e delle disfunzioni gestionali in vizi di motivazione apparente o di omessa pronuncia.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniIntermediazione finanziaria
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazioneObblighi informativi MIFID
IstitutiOnere della provaGiudicato

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