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Circolare

Circolare n. 1 del 12/02/2020

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce chiarimenti sull'articolo 17-bis introdotto dal decreto fiscale 2019, che disciplina misure anti-evasione per contrastare l'omesso/insufficiente versamento delle ritenute e l'uso indebito della compensazione. Definisce ambito soggettivo e oggettivo di applicazione (soggetti residenti sostituti d'imposta, condizioni contrattuali, soglia annua di 200.000 euro, prevalente utilizzo di manodopera, sedi del committente e beni strumentali), le cause di esonero con certificazione dell'Agenzia delle entrate, gli obblighi di invio dei dati e delle deleghe di versamento, il divieto di compensazione per ritenute e contributi, la sospensione dei pagamenti da parte del committente e i profili sanzionatori. Viene inoltre precisata l'entrata in vigore e le modalità operative (cassetto fiscale, provvedimenti e scadenze).

Articolo 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 - primi chiarimenti (articolo 17-bis)

Punti principali

Finalità

Contrastare l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali e l'utilizzo di crediti IVA fittizi per la compensazione di ritenute e contributi, fenomeno riscontrato in particolare nei settori labour intensive (logistica, servizi, alimentare, meccanica).

Ambito soggettivo

Si applica ai soggetti residenti che rivestono la qualifica di sostituti d'imposta (art.23 DPR 600/1973): imprese, società, persone fisiche esercenti imprese o arti e professioni; esclusi non residenti senza stabile organizzazione, condomini e soggetti che non esercitano attività d'impresa/arte/professione.

Ambito oggettivo: condizioni di applicazione

L'articolo si applica quando ricorrono congiuntamente: affidamento a un'impresa di opere o servizi per importo complessivo annuo > 200.000 euro; forme contrattuali appalto/subappalto/rapporti comunque denominati; carattere labour intensive con prevalente utilizzo di manodopera (retribuzioni lorde >50% del prezzo) presso le sedi del committente; utilizzo di beni strumentali del committente o riconducibili a quest'ultimo.

Soglie e criteri temporali

Soglia calcolata su anno solare; per contratti con prezzo predeterminato si applica pro-rata temporis; per contratti senza prezzo predeterminato (quadro) si usa criterio di cassa (pagamenti). Riferimento ai mesi e non ai giorni per decorrenze.

Cause di esonero e certificazione

Esonero se l'appaltatore/subappaltatore ottiene certificazione dell'Agenzia attestante: attività da almeno 3 anni; regolarità dichiarativa; versamenti F24 negli ultimi tre anni pari ad almeno il 10% dei ricavi dichiarati; assenza di iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi > 50.000 (salvo rateazioni non decadute). Certificato valido 4 mesi; messo a disposizione dal 3° giorno lavorativo del mese.

Divieto di compensazione

Le imprese appaltatrici/affidatarie e subappaltatrici devono versare le ritenute trattenute con deleghe distinte per ciascun committente senza possibilità di compensazione. Eccezione per alcuni crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta (elencati codici F24) che possono essere utilizzati per recupero; nessuna deroga per crediti IVA o altri crediti tributari o contributivi. Divieto analogo per compensazione dei contributi previdenziali/assicurativi relativi ai lavoratori direttamente impiegati.

Obblighi di invio dati e calcolo della quota attribuibile

Entro 5 giorni lavorativi dalla scadenza del versamento F24 l'appaltatore/subappaltatore deve trasmettere al committente copia delle deleghe di pagamento e un elenco nominativo dei lavoratori impiegati nel mese precedente con codice fiscale, ore lavorate, retribuzione correlata e dettaglio ritenute (se il pagamento retributivo avviene il mese successivo, riferimento al secondo mese precedente). La quota attribuibile a ciascun committente si calcola rapportando le ore prestate per il committente al totale delle ore retribuite (incluse assenze retribuite).

Verifiche del committente

Il committente deve controllare la congruità delle retribuzioni orarie e delle ritenute dichiarate (non manifestamente incongrue se le ritenute >15% dell'imponibile), richiedere spiegazioni in caso di anomalie e verificare che le ritenute siano state versate senza compensazione irregolare. Non è tenuto a verificare spettanza dei crediti eventualmente compensati.

Sospensione dei pagamenti

Se entro 5 giorni lavorativi non sono trasmesse le deleghe o risultano ritenute omesse/insufficienti, il committente deve sospendere i pagamenti maturati all'appaltatore/affidatario fino alla regolarizzazione, per un importo fino al 20% del valore complessivo dell'opera/servizio o pari all'ammontare delle ritenute non versate (si trattiene il minore). Comunicazione all'Agenzia territoriale entro 90 giorni. L'appaltatore non può agire esecutivamente su quanto sospeso finché persiste l'inadempimento.

Profili sanzionatori

Se il committente non adempie agli obblighi e l'impresa appaltatrice/subappaltatrice è sanzionata per errata determinazione o tardivo versamento delle ritenute, il committente è tenuto al versamento di una somma pari alla sanzione irrogata, senza compensazione. La sanzione è amministrativa non tributaria. Nei primi mesi di applicazione (non oltre 30/04/2020) si prevede tolleranza se l'appaltatore ha comunque versato correttamente le ritenute e fornisce la documentazione nei termini.

Aspetti operativi e norme collegate

Applicazione dal 1° gennaio 2020 (ritenute relative a competenze gennaio 2020). Agenzia rende disponibili deleghe nel cassetto fiscale e la certificazione (provv. Direttore prot. 54730/06.02.2020; ris. 109/24.12.2019). Comma su reverse charge IVA introdotto ma subordinato ad autorizzazione UE (non efficace al momento). INPS in futuro realizzerà banca dati appalti utile per ripartire versamenti contributivi.

Testo integrale

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