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Circolare

Circolare n. 4 del 20/03/2020

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che dal 8 marzo al 31 maggio 2020 sono sospesi i termini per la trattazione delle istanze di interpello previste dall'art. 67 del DL n.18/2020 (inclusi adempimento collaborativo e interpelli sui nuovi investimenti). Le istanze possono essere presentate solo telematicamente; gli uffici possono svolgere attività istruttorie ma i termini per rispondere riprendono a decorrere dal 1° giugno 2020. Sono fornite indicazioni operative su regolarizzazioni, integrazioni documentali, trasferimento tra uffici, ammissioni al regime di adempimento collaborativo e procedure di cooperazione.

Articolo 67 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 – chiarimenti e indicazioni operative sulla trattazione delle istanze di interpello nel periodo di sospensione dei termini

Punti principali

Periodo di sospensione

Sospensione dei termini per le istanze di interpello dall'8 marzo al 31 maggio 2020; i termini ricominciano a decorrere dal 1° giugno 2020.

Ambito applicativo

Rientrano le istanze su interpretazione di norme tributarie in condizioni di incertezza, valutazione di elementi probatori per regimi fiscali, casi di abuso del diritto, disapplicazione di norme anti-elusive, interpelli dei soggetti in adempimento collaborativo e interpelli sui nuovi investimenti.

Modalità di presentazione

Durante la sospensione le istanze e le consulenze giuridiche devono essere inviate esclusivamente via PEC ai sensi del DPR n.68/2005 o, per non residenti senza domiciliatario, via email ordinaria a div.contr.interpello@agenziaentrate.it.

Attività consentite agli Uffici

Compatibilmente con l'emergenza, gli uffici possono inviare richieste di regolarizzazione, richieste di documentazione integrativa, fornire pareri e svolgere interlocuzioni formali previste dalle norme; possono anche notificare provvedimenti di ammissione o rigetto.

Attività vietate o limitate

E' inibito l'accesso presso sedi d'impresa o stabile organizzazione e lo svolgimento di attività non compatibili con la sospensione (es. alcune attività istruttorie in loco previste per l'adempimento collaborativo).

Effetti sui termini e decorrenza

I termini per le risposte e per la regolarizzazione sono sospesi e riprendono a decorrere dal 1° giugno 2020; anche i termini per le risposte ai contribuenti e quelli per la chiusura di istruttorie (es. 60, 90, 120, 180 giorni) iniziano o riprendono dal 1° giugno ove applicabile.

Regolarizzazione e integrazione documentale

Gli uffici possono richiedere la regolarizzazione indicando che il termine di 30 giorni inizia a decorrere dal 1° giugno; la presentazione di documenti durante la sospensione è possibile ma non fa partire i termini ordinari che ricominciano dal 1° giugno.

Interpelli presentati ad ufficio incompetente

Se un'istanza è presentata a un ufficio incompetente e trasmessa durante la sospensione, il termine per la risposta decorre comunque dal 1° giugno 2020, indipendentemente dalla data di prima presentazione.

Adempimento collaborativo e cooperazione rafforzata

I giorni di sospensione sono esclusi dal computo dei termini per le istruttorie di ammissione (es. 120 giorni per adempimento collaborativo, 180 giorni per cooperazione rafforzata). Le istanze presentate durante la sospensione si considerano presentate il 1° giugno 2020.

Notifiche e pubblicazione

Le notifiche effettuate durante la sospensione (provvedimenti, richieste documentali) sono valide; le risposte rese nel periodo saranno pubblicate compatibilmente con esigenze organizzative legate all'emergenza.

Testo integrale

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