Ordinanza ingiunzione o revoca n. 461 del 18/06/2026
Provvedimento del 18 giugno 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha accertato che Union Facility s.r.l., quale titolare del trattamento, non ha risposto nei termini a un’istanza di accesso presentata da una ex dipendente ai sensi degli artt. 12, par. 3, e 15 GDPR, relativa ai dati trattati nel rapporto di lavoro e alla copia degli attestati di formazione. La società ha riscontrato solo dopo l’avvio dell’istruttoria del Garante, consegnando un solo documento. L’Autorità ha quindi dichiarato l’illiceità del trattamento limitatamente al mancato tempestivo riscontro, prendendo atto dell’adesione successiva all’istanza e disponendo la pubblicazione del provvedimento e l’annotazione nel registro interno.
Union Facility s.r.l.: omesso/ritardato riscontro a un’istanza di accesso ex art. 15 GDPR di una ex dipendente
Union Facility s.r.l. - mancato riscontro a un’istanza di accesso ex art. 15 GDPR di una ex dipendente
Il Garante ha esaminato il reclamo di una ex dipendente contro Union Facility s.r.l. per il mancato riscontro a una richiesta di accesso ai dati personali trattati nel corso del rapporto di lavoro. Il procedimento trae origine dall’omessa risposta nei termini di cui all’art. 12, par. 3, GDPR e si conclude con la dichiarazione di illiceità del trattamento limitatamente al ritardo nel riscontro.
Origine del reclamo e avvio dell’istruttoria
La reclamante aveva presentato il 28/07/2023, tramite PEC, un’istanza espressamente qualificata come richiesta di accesso ai sensi dell’art. 15 GDPR, volta a ottenere copia dei dati personali trattati dalla società ex datrice di lavoro, con particolare riferimento agli attestati di formazione. L’istanza era stata regolarmente notificata ma non aveva ricevuto risposta entro il termine di un mese previsto dall’art. 12, par. 3, GDPR.
A seguito del reclamo ex art. 77 GDPR, l’Ufficio ha avviato l’istruttoria con nota del 26/03/2024. La società ha riscontrato il 05/04/2024, trasmettendo un attestato di formazione e sostenendo di non essere più responsabile dei dati della interessata per effetto della cessazione del rapporto di lavoro.
Difese del titolare
Nelle memorie difensive la società ha sostenuto che la richiesta non sarebbe stata una vera istanza di accesso ex art. 15 GDPR, in quanto riferita alla consegna di uno specifico documento e non a dati personali. Ha inoltre rappresentato di essersi dotata, dopo l’avvio del procedimento, di una procedura interna per la gestione delle istanze sui diritti riconosciuti dal GDPR.
Ha anche eccepito che la contestazione sarebbe stata tardiva, assumendo che il termine per la notifica delle violazioni dovesse decorrere dal 05/04/2024, data del riscontro fornito all’Autorità.
Valutazione del Garante sull’ambito del diritto di accesso
Il Garante ha ritenuto infondate le difese del titolare. Ha osservato che l’istanza richiamava espressamente l’art. 15 GDPR e chiedeva sia le informazioni di cui al par. 1 sia la copia dei dati ai sensi del par. 3. Inoltre, ha chiarito che gli attestati dei corsi di formazione contengono dati personali del lavoratore e sono accessibili ai sensi dell’art. 15 GDPR.
L’Autorità ha rilevato che nell’istanza non vi era un riferimento limitato al solo documento attestato di formazione, ma una richiesta più ampia relativa a tutti i dati trattati nel rapporto di lavoro. È stato anche precisato che la cessazione del rapporto di lavoro non fa venir meno gli obblighi del titolare rispetto a una richiesta di accesso già formulata.
Violazioni accertate e accertamento del momento rilevante
All’esito dell’istruttoria, il Garante ha confermato la violazione degli artt. 12, par. 3, e 15 GDPR, in quanto la società non aveva fornito alcun riscontro nei termini e aveva soddisfatto la richiesta soltanto dopo l’apertura del procedimento. Il fatto che il titolare abbia poi consegnato un solo documento non è stato ritenuto sufficiente a escludere la violazione, poiché il riscontro è stato tardivo e non spontaneo.
L’Autorità ha respinto anche l’eccezione sulla decorrenza del termine per la contestazione, richiamando il principio secondo cui il termine per l’accertamento decorre dal momento in cui le verifiche preliminari consentono di tradurre la constatazione dei fatti in un vero e proprio accertamento, non dalla mera acquisizione di un riscontro iniziale.
Esito del procedimento e misure disposte
Il Garante ha dichiarato l’illiceità del trattamento effettuato da Union Facility s.r.l. nei limiti del mancato tempestivo riscontro all’istanza di accesso, rilevando che nel corso del procedimento la società ha comunque aderito alla richiesta della interessata.
Non risultano irrogate sanzioni pecuniarie nel testo esaminato. Sono state invece disposte:
- la pubblicazione del provvedimento sul sito internet del Garante, ai sensi dell’art. 154-bis, comma 3, del Codice e dell’art. 37 del Regolamento n. 1/2019;
- l’annotazione delle violazioni e delle misure adottate nel registro interno dell’Autorità, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento n. 1/2019.
Norme richiamate
Nel provvedimento sono richiamati, tra gli altri:
- art. 12, par. 3, GDPR;
- art. 15 GDPR;
- art. 57, par. 1, lett. f), GDPR;
- art. 58, par. 2, GDPR;
- art. 77 GDPR;
- art. 78 GDPR;
- art. 83 GDPR;
- art. 166, comma 5, Codice privacy;
- art. 154-bis, comma 3, Codice privacy.
Il provvedimento è impugnabile davanti all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR e degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 150/2011, entro 30 giorni dalla comunicazione, ovvero 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Punti principali
Origine del procedimento
Il procedimento nasce da un reclamo presentato dalla interessata ex art. 77 GDPR, che lamentava l’omessa risposta di Union Facility s.r.l. a una richiesta di accesso ex art. 15 GDPR, notificata via PEC il 28/07/2023 e rimasta senza riscontro entro il termine di un mese previsto dall’art. 12, par. 3, GDPR.
Condotta del titolare e riscontro tardivo
Dopo l’avvio dell’istruttoria da parte del Garante, la società ha trasmesso in data 05/04/2024 un riscontro con il quale ha consegnato alla reclamante un attestato di formazione e ha sostenuto di non essere più tenuta ad adempiere perché il rapporto di lavoro era cessato. Nel corso del procedimento ha poi difeso la tesi secondo cui la richiesta sarebbe stata riferita a un singolo documento e non a un’istanza di accesso ai dati personali.
Valutazioni del Garante sull’istanza
L’Autorità ha rilevato che la richiesta richiamava espressamente l’art. 15 GDPR e chiedeva sia le informazioni previste dal par. 1 sia copia dei dati ai sensi del par. 3. Ha inoltre precisato che gli attestati dei corsi di formazione contengono dati personali dell’interessato e rientrano nel diritto di accesso. La cessazione del rapporto di lavoro non esonera il titolare dall’obbligo di rispondere a un’istanza ex artt. 12 e 15 GDPR.
Violazioni accertate
È stata confermata la violazione degli artt. 12, par. 3, e 15 GDPR, poiché il titolare non ha fornito alcun riscontro nei termini e ha soddisfatto il diritto di accesso solo dopo l’avvio dell’istruttoria. Il Garante ha escluso che il termine per la contestazione dovesse decorrere dal primo riscontro del 05/04/2024, richiamando il momento dell’effettivo accertamento delle violazioni.
Esito e misure adottate
Il Garante ha dichiarato l’illiceità del trattamento limitatamente al mancato tempestivo riscontro all’istanza e ha preso atto dell’adesione successiva della società alla richiesta dell’interessata. Ha disposto la pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale e l’annotazione delle violazioni e delle misure adottate nel registro interno dell’Autorità.
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