Ordinanza ingiunzione o revoca n. 460 del 18/06/2026
Provvedimento del 18 giugno 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha accertato che Docplanner Italy s.r.l., quale responsabile del trattamento per alcune strutture sanitarie e titolare per altri trattamenti, non aveva adottato misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza dei dati e a rilevare tempestivamente le attività anomale che hanno preceduto un attacco ransomware ai sistemi GIPO. Pur avendo la società collaborato, notificato la violazione e successivamente rafforzato i presidi di sicurezza, l’Autorità ha ritenuto illecito il trattamento per violazione degli artt. 5, par. 1, lett. f), e 32 GDPR. È stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000 euro e disposta la pubblicazione del provvedimento.
Docplanner Italy s.r.l.: sanzione per carenze di sicurezza nel trattamento di dati sanitari a seguito di attacco ransomware ai sistemi GIPO
Docplanner Italy s.r.l. - sanzione per carenze di sicurezza nel trattamento di dati sanitari dopo attacco ransomware
Il provvedimento riguarda Docplanner Italy s.r.l., coinvolta come responsabile del trattamento per alcune strutture sanitarie utilizzatrici dei software GIPO e, per altri servizi, come titolare del trattamento. L’istruttoria trae origine da una violazione dei dati personali conseguente a un attacco ransomware che ha colpito l’infrastruttura GIPO, con possibili riflessi su dati personali e dati sulla salute.
Origine del procedimento e fatto oggetto di esame
L’Autorità ha ricevuto numerose notifiche di violazione ai sensi dell’art. 33 GDPR da parte di poliambulatori e altre strutture sanitarie. L’incidente è stato ricondotto a un malware di tipo ransomware attribuito al gruppo "XX", che ha interessato i server della divisione GIPO della società a Bologna e, tramite successivo movimento laterale, alcune macchine virtuali contenenti i software gestionali GIPO 8/9, GIPO LIS e servizi secondari di GIPO Next.
Nel corso dell’istruttoria la società ha prodotto un report forense e ha sostenuto che non vi fossero evidenze di effettiva esfiltrazione dei dati, ma solo tentativi di staging e accesso a un servizio di file sharing esterno. Ha inoltre dichiarato che l’attacco aveva avuto durata limitata e che i dati personali eventualmente coinvolti erano in numero ridotto. L’Autorità ha tuttavia rilevato che i dati potenzialmente interessati includevano anche dati sulla salute e altri dati personali riferiti a pazienti, collaboratori, clienti e fornitori.
Trattamenti esaminati e contesto tecnologico
Il Garante ha considerato il contesto complessivo dei trattamenti eseguiti da Docplanner Italy nel settore sanitario, caratterizzato da elevata sensibilità dei dati trattati e da ampia platea di interessati potenziali. È stata anche richiamata l’integrazione tra GIPO e la piattaforma MioDottore, nonché la presenza di ulteriori servizi, tra cui Noa Notes, basato su intelligenza artificiale, sebbene il nucleo del procedimento sia rimasto centrato sulla sicurezza dell’infrastruttura GIPO e sulla gestione della violazione.
Violazioni contestate e valutazioni del Garante
L’Ufficio aveva contestato alla società la violazione del principio di integrità e riservatezza di cui all’art. 5, par. 1, lett. f), GDPR e degli obblighi di sicurezza del trattamento di cui all’art. 32 GDPR. Dall’istruttoria è emerso che, prima dell’incidente, il sistema non era in grado di rilevare tempestivamente le attività anomale che avevano preceduto il deployment del ransomware; il primo alert era stato rilevato solo dall’antivirus a seguito dell’attacco.
Il Garante ha inoltre evidenziato che la società utilizzava, per alcune attività tecniche, credenziali con privilegi amministrativi non individuali e che non risultavano pienamente adeguate le procedure di autenticazione. È stato poi accertato che alcuni apparati di sicurezza presentavano vulnerabilità note non ancora aggiornate, a conferma di carenze nelle procedure di patch management e nella gestione del rischio tecnologico.
Misure tecniche e organizzative esistenti al momento dell’incidente
Prima della violazione la società aveva dichiarato di aver adottato varie misure, tra cui accesso in VPN, ACL, password policy, antivirus, backup, firewall, cifratura delle comunicazioni e, per alcuni sistemi, cifratura dei database. Tuttavia, il Garante ha ritenuto che tali misure non fossero sufficienti a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, anche in considerazione della natura dei trattamenti, della presenza di dati particolari e della necessità di assicurare una capacità effettiva di individuazione precoce degli incidenti.
Interventi adottati dopo la violazione
Successivamente all’incidente la società ha adottato una serie di misure correttive: isolamento della rete, messa offline dei sistemi, preservazione dei sistemi compromessi per l’analisi forense, raccolta dei log, cambio delle credenziali, ripristino da backup, scansioni anti-malware e progressivo rafforzamento del logging e dell’autenticazione multifattoriale. Ha inoltre sostituito alcuni dispositivi di rete, centralizzato il monitoraggio degli endpoint e avviato la dismissione dell’infrastruttura legacy on-premise, con transizione verso modelli di gestione di gruppo più strutturati.
Informazioni fornite ai titolari del trattamento e cooperazione
La società ha comunicato preventivamente l’incidente a 155 clienti per consentire loro di valutare gli obblighi di notifica ex artt. 33 e 34 GDPR, e successivamente ha aggiornato tali informazioni alla luce delle analisi forensi. Il Garante ha preso atto della cooperazione con l’Autorità e della tempestiva notifica del data breach, elementi valorizzati ai fini della quantificazione della sanzione.
Esito finale, sanzione e pubblicazione
L’Autorità ha concluso che le difese non erano idonee a superare i rilievi contestati e ha accertato l’illiceità del trattamento per violazione degli artt. 5, par. 1, lett. f), e 32 GDPR. Non sono state adottate ulteriori misure correttive ex art. 58, par. 2, poiché la condotta aveva cessato di produrre effetti in seguito agli interventi già realizzati.
Ai sensi dell’art. 83 GDPR, il Garante ha applicato una sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000 euro, ritenuta effettiva, proporzionata e dissuasiva. È stato inoltre disposto il pagamento entro 30 giorni dalla notificazione, con facoltà di definizione agevolata nei limiti di legge, e la pubblicazione dell’ordinanza-ingiunzione sul sito internet del Garante, oltre all’annotazione nel registro interno dell’Autorità.
Punti principali
Origine del procedimento e incidente di sicurezza
Il procedimento origina da numerose notifiche di data breach presentate da strutture sanitarie che utilizzavano, tramite Docplanner Italy s.r.l. come responsabile del trattamento, i software gestionali GIPO 8/9, GIPO LIS e alcuni servizi connessi a GIPO Next. L’incidente è stato ricondotto a un attacco ransomware del gruppo "XX" che ha colpito i server della divisione GIPO a Bologna, con movimenti laterali, disattivazione dell’antivirus, creazione di archivi e tentativi di esfiltrazione verso MEGA.
Istruttoria e valutazioni sui dati coinvolti
Nel corso dell’istruttoria il Garante ha acquisito report forensi, riscontri alle richieste di informazioni e verbali ispettivi. La società ha sostenuto che non vi fosse prova di effettiva esfiltrazione e che i dati personali coinvolti fossero limitati; l’Autorità ha preso atto che i dati interessati includevano anche dati sulla salute e altre informazioni personali riferite a pazienti, collaboratori, clienti e fornitori.
Carenze di sicurezza rilevate
L’Autorità ha ritenuto che al momento dell’incidente la società non avesse adottato un livello di protezione adeguato al rischio. In particolare sono state evidenziate: insufficiente capacità di rilevare tempestivamente le attività prodromiche all’attacco; uso di utenze tecniche con privilegi amministrativi e non individuali; assenza di adeguate procedure di autenticazione per alcune utenze; mancato aggiornamento di apparati di sicurezza con vulnerabilità note; carenze nelle procedure di patch management e di gestione del rischio tecnologico.
Misure adottate dopo l’incidente
Dopo l’evento la società ha isolato la rete, preservato i sistemi per le analisi forensi, modificato le credenziali, ripristinato i sistemi da backup e progressivamente rafforzato i controlli: centralizzazione del monitoraggio da parte del team security di gruppo, introduzione o rafforzamento dell’autenticazione multifattoriale, revisione delle password policy, sostituzione di strumenti e dispositivi, dismissione di parte dell’infrastruttura on-premise legacy e programmazione della dismissione definitiva dei sistemi GIPO 8/9.
Esito e conseguenze sanzionatorie
Il Garante ha ritenuto accertata l’illiceità del trattamento per violazione degli artt. 5, par. 1, lett. f), e 32 GDPR, senza adottare ulteriori misure correttive perché la condotta aveva cessato di produrre effetti a seguito degli interventi già implementati. È stata applicata una sanzione pecuniaria di 10.000 euro, con ordine di pagamento entro 30 giorni e con pubblicazione dell’ordinanza-ingiunzione sul sito dell’Autorità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Garante Privacy
- Provvedimento · 18 giu 2026Deliberazione n. 468 del 18/06/2026
- Provvedimento · 18 giu 2026Deliberazione n. 467 del 18/06/2026
- Provvedimento · 18 giu 2026Deliberazione n. 469 del 18/06/2026
- Provvedimento · 18 giu 2026Deliberazione n. 466 del 18/06/2026
- Provvedimento · 18 giu 2026Deliberazione n. 470 del 18/06/2026
- Provvedimento · 18 giu 2026Ordinanza ingiunzione o revoca n. 476 del 18/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Garante Privacy →