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Provvedimento

Deliberazione n. 467 del 18/06/2026

Provvedimento del 18 giugno 2026

Garante Privacy467

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha ratificato i provvedimenti urgenti adottati dal dirigente competente a seguito di una segnalazione ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy. Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC sono state ingiunte di impedire immediatamente la diffusione, sulle rispettive piattaforme, del materiale sessualmente esplicito oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash, e di conservarne eventuali copie acquisite in chiaro per dodici mesi esclusivamente a fini probatori, adottando misure per impedire l’identificazione diretta degli interessati.

Ratifica delle misure d’urgenza imposte a Facebook, Meta e Telegram per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito relativo a una persona interessata.

Ratifica di misure urgenti contro la diffusione di materiale sessualmente esplicito

Il provvedimento riguarda la ratifica, da parte del Garante per la protezione dei dati personali, delle misure urgenti adottate nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per prevenire la diffusione online di materiale sessualmente esplicito relativo a una persona interessata.

Origine del procedimento e quadro normativo

La persona interessata ha presentato una segnalazione ai sensi dell’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.l. 139/2021, convertito dalla l. 205/2021. La disposizione consente a chiunque, inclusi i minori ultraquattordicenni, che abbia fondato motivo di ritenere che materiale audio, fotografico, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere diffusi senza consenso attraverso piattaforme digitali, di rivolgersi al Garante.

L’art. 144-bis prevede che l’Autorità decida sulla segnalazione entro quarantotto ore, ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice privacy. Nel caso esaminato, la richiesta riguardava l’intervento presso le piattaforme Facebook e Telegram.

Adozione dei provvedimenti d’urgenza

L’art. 33-bis del regolamento del Garante del 4 aprile 2019, n. 1, introdotto dalla deliberazione n. 33 del 27 gennaio 2022, attribuisce al dirigente del Dipartimento competente il potere di adottare in via d’urgenza un provvedimento volto a impedire l’eventuale diffusione del materiale segnalato, fatta salva la successiva ratifica del Garante.

Dopo aver verificato la compatibilità dei fatti segnalati con l’art. 144-bis del Codice, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato le determinazioni nn. 305 e 306 del 15 giugno 2026, trasmesse alle piattaforme con note del 16 giugno 2026.

Misure imposte a Facebook, Meta e Telegram

Le misure adottate nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC consistevano in:

  • l’ingiunzione di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione, sulle rispettive piattaforme, del materiale oggetto della segnalazione;
  • la trasmissione del materiale in formato hash, al fine di consentire le attività di individuazione e prevenzione senza rendere direttamente disponibile il contenuto in chiaro;
  • la prescrizione di conservare per dodici mesi l’eventuale materiale della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalle piattaforme;
  • la limitazione della conservazione alle sole finalità probatorie;
  • l’obbligo di utilizzare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e di comunicarle tempestivamente all’Autorità.

Ratifica dell’Autorità

Esaminate le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e la documentazione agli atti, il Garante, nella riunione del 18 giugno 2026, ha ratificato i provvedimenti nn. 305/2026 e 306/2026 adottati d’urgenza dal dirigente il 16 giugno 2026, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019.

Il provvedimento ha natura cautelare e preventiva: non dispone una sanzione amministrativa pecuniaria, ma conferma l’obbligo per i gestori delle piattaforme di impedire la diffusione del materiale e di conservarne eventuali copie in chiaro per il periodo indicato, con garanzie di minimizzazione dell’identificabilità degli interessati.

Punti principali

Segnalazione ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy

La persona interessata ha segnalato il rischio di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza consenso di registrazioni, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati, chiedendo l’intervento del Garante nei confronti di Facebook e Telegram.

Misure urgenti verso le piattaforme

Il dirigente del Dipartimento competente ha ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale segnalato, trasmesso in formato hash.

Conservazione a fini probatori

Le società sono state prescritte di conservare per dodici mesi l’eventuale materiale della segnalazione acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori e con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati.

Ratifica del Garante

Con il provvedimento del 18 giugno 2026, il Garante ha ratificato, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, i provvedimenti urgenti nn. 305 e 306 del 2026.

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