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Provvedimento

Deliberazione n. 468 del 18/06/2026

Provvedimento del 18 giugno 2026

Garante Privacy468

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha ratificato il provvedimento urgente adottato il 16 giugno 2026 dal dirigente competente a seguito della segnalazione di una persona interessata, ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, relativa al possibile invio, pubblicazione o diffusione senza consenso di materiale sessualmente esplicito sulle piattaforme Facebook e Instagram. Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited sono state ingiunte di impedire immediatamente la diffusione del materiale identificato tramite hash e di conservarne l’eventuale versione acquisita in chiaro per dodici mesi, esclusivamente a fini probatori e con misure idonee a impedire l’identificazione diretta degli interessati.

Ratifica delle misure urgenti adottate nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato su Facebook e Instagram.

Ratifica delle misure urgenti contro la diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito

Il provvedimento riguarda Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited, gestori delle piattaforme Facebook e Instagram. Il Garante ha ratificato la determinazione urgente adottata il 16 giugno 2026 dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo, a seguito della segnalazione presentata da una persona interessata per il rischio di diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.

Quadro normativo e competenza del Garante

L’intervento si fonda sull’art. 144-bis del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, introdotto dal d.l. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito dalla l. 3 dicembre 2021, n. 205. La disposizione attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni da chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi attraverso piattaforme digitali senza il consenso della persona interessata.

L’art. 144-bis prevede che il Garante decida entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione, ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice privacy. Il provvedimento richiama inoltre l’art. 33-bis del regolamento del Garante del 4 aprile 2019, n. 1, introdotto dalla deliberazione n. 33 del 27 gennaio 2022, che consente al dirigente del dipartimento competente di adottare in via d’urgenza misure volte a impedire l’eventuale diffusione del materiale, salva la successiva ratifica del Garante.

Segnalazione e verifica preliminare

La persona interessata ha comunicato di rientrare in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice e ha chiesto un intervento nei confronti di Facebook e Instagram. Il dirigente ha verificato la compatibilità di quanto segnalato con i presupposti applicativi della disposizione e ha adottato la determinazione n. 307 del 16 giugno 2026.

La determinazione è stata trasmessa al gestore delle piattaforme con nota del 15 giugno 2026. Agli atti risultano inoltre le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e la relativa documentazione istruttoria.

Misure imposte a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited

Il provvedimento urgente ha imposto alle società destinataria le seguenti misure:

  • adozione immediata di misure volte a impedire la diffusione sulle piattaforme Facebook e Instagram del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso al gestore in formato hash;
  • conservazione dell’eventuale materiale oggetto della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalle piattaforme;
  • conservazione limitata ai soli fini probatori;
  • mantenimento del materiale per dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento;
  • utilizzo di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
  • comunicazione tempestiva all’Autorità delle misure adottate per garantire tale protezione.

Ratifica del provvedimento d’urgenza

Nella riunione del 18 giugno 2026, il Garante ha ratificato integralmente il provvedimento n. 307/2026 adottato dal dirigente il 16 giugno 2026, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019.

Il provvedimento esaminato ha natura di ratifica delle misure urgenti e non dispone una sanzione amministrativa pecuniaria. La sua finalità è preventiva e probatoria: impedire la diffusione del materiale segnalato e assicurare, ove il materiale venga acquisito in chiaro, la sua conservazione protetta per eventuali esigenze probatorie.

Punti principali

Segnalazione ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy

La persona interessata ha segnalato il rischio che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, fossero diffusi senza consenso sulle piattaforme Facebook e Instagram.

Intervento urgente sulle piattaforme

Con determinazione n. 307 del 16 giugno 2026, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha ingiunto a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale segnalato, trasmesso in formato hash.

Conservazione a fini probatori

È stata prescritta la conservazione per dodici mesi dell’eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente a fini probatori, mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione di tali misure all’Autorità.

Ratifica del Garante

Il Garante, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ha ratificato il provvedimento urgente adottato dal dirigente il 16 giugno 2026.

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