Deliberazione n. 469 del 18/06/2026
Provvedimento del 18 giugno 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha ratificato i provvedimenti urgenti adottati il 16 giugno 2026 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC a seguito di segnalazioni relative al possibile invio, cessione, pubblicazione o diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito privato. Alle piattaforme è stato ordinato di impedire immediatamente la diffusione del materiale, trasmesso in formato hash, e di conservare per dodici mesi l’eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente per finalità probatorie e con misure idonee a impedire l’identificazione diretta degli interessati.
Ratifica delle misure urgenti ordinate a Meta e Telegram per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato, segnalato ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy.
Ratifica di misure urgenti contro la diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito
Il provvedimento del 18 giugno 2026 riguarda la ratifica, da parte del Garante, di due determinazioni urgenti adottate il 16 giugno 2026 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC. L’intervento è stato attivato a seguito di segnalazioni relative al rischio che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, fossero inviati, ceduti, pubblicati o diffusi attraverso piattaforme digitali senza il consenso della persona interessata.
Base normativa e competenza del Garante
La procedura è fondata sull’art. 144-bis del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, introdotto dal d.l. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito dalla l. 3 dicembre 2021, n. 205. La disposizione attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni da parte di chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato possa essere oggetto di diffusione senza consenso, nell’ambito della disciplina comunemente riferita al fenomeno del revenge porn.
Il medesimo articolo stabilisce che il Garante debba decidere ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice privacy entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione. Il procedimento si colloca quindi nell’ambito dei poteri urgenti di prevenzione della diffusione di contenuti lesivi della riservatezza e della dignità della persona.
Segnalazioni e soggetti destinatari
La persona interessata ha presentato al Garante segnalazioni protocollate presso l’Ufficio, dichiarando di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice e chiedendo l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Instagram e Telegram.
A seguito della verifica della compatibilità della segnalazione con i presupposti dell’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 308 e 309 del 16 giugno 2026 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC.
Misure urgenti ordinate alle piattaforme
Le determinazioni dirigenziali hanno imposto alle società l’immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione. Il materiale è stato trasmesso in formato hash, così da consentire l’attuazione delle misure di individuazione e blocco senza necessità di diffonderne il contenuto in chiaro.
Le note di trasmissione dei provvedimenti ai gestori delle piattaforme sono state inviate il 16 giugno 2026.
Conservazione del materiale per finalità probatorie
Alle medesime società è stata inoltre prescritta la conservazione dell’eventuale materiale oggetto della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalle piattaforme.
La conservazione:
- deve avvenire esclusivamente a fini probatori;
- è prevista per dodici mesi a decorrere dal ricevimento del provvedimento;
- deve essere effettuata utilizzando misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- richiede la tempestiva comunicazione all’Autorità delle misure adottate.
Ratifica dei provvedimenti urgenti
Ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento del Garante del 4 aprile 2019, n. 1, come introdotto dalla deliberazione n. 33 del 27 gennaio 2022, il dirigente del Dipartimento competente può adottare in via d’urgenza un provvedimento volto a impedire l’eventuale diffusione del materiale segnalato, fatta salva la successiva ratifica del Garante.
Il Garante, esaminate le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento n. 1/2000 e la documentazione agli atti, ha ratificato integralmente le determinazioni nn. 308 e 309 del 16 giugno 2026.
Esito e sanzioni
Il provvedimento ha natura di ratifica di misure urgenti e preventive. Nel testo non è indicata l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 83 GDPR, né sono quantificati importi sanzionatori.
Punti principali
Base normativa della procedura
Il procedimento si fonda sull’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, che consente a chiunque, inclusi i minori ultraquattordicenni, di segnalare il rischio di diffusione non consensuale di contenuti sessualmente espliciti destinati a rimanere privati. Il Garante deve decidere entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione.
Segnalazioni e piattaforme coinvolte
La persona interessata ha segnalato al Garante una situazione riconducibile all’art. 144-bis del Codice e ha chiesto un intervento nei confronti delle piattaforme Instagram e Telegram. Le misure sono state indirizzate a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC.
Misure urgenti adottate
Il dirigente competente ha ingiunto alle società l’immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione sulle piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash.
Conservazione a fini probatori
Le società sono state obbligate a conservare per dodici mesi, dal ricevimento del provvedimento, l’eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori, adottando misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e comunicandole tempestivamente all’Autorità.
Ratifica del Garante
Con il provvedimento del 18 giugno 2026, il Garante ha ratificato, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, le determinazioni dirigenziali nn. 308 e 309 del 16 giugno 2026.
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