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Provvedimento

Deliberazione n. 470 del 18/06/2026

Provvedimento del 18 giugno 2026

Garante Privacy470

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha ratificato i provvedimenti urgenti adottati nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC, TikTok Technology Limited e Snap Inc. a seguito della segnalazione di una persona interessata che temeva la diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito. Le piattaforme sono state ingiunte di impedire immediatamente la diffusione del materiale, trasmesso in formato hash, e di conservarne l’eventuale acquisizione in chiaro per dodici mesi a fini probatori, adottando misure per impedire l’identificabilità diretta degli interessati.

Ratifica delle misure urgenti contro la diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito segnalato su Facebook, Telegram, TikTok e Snapchat.

Ratifica di misure urgenti contro la diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito

Il provvedimento riguarda la ratifica, da parte del Garante, di misure urgenti adottate nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC, TikTok Technology Limited e Snap Inc. per prevenire la possibile diffusione attraverso piattaforme digitali di materiale sessualmente esplicito riferito a una persona interessata e destinato a rimanere privato.

Segnalazione e quadro normativo

La persona interessata ha presentato una segnalazione ai sensi dell’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.l. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205. Tale disposizione attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni da parte di chiunque, inclusi i minori ultraquattordicenni, che abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi senza consenso attraverso piattaforme digitali.

Il medesimo art. 144-bis prevede che il Garante decida sulla segnalazione entro quarantotto ore dal ricevimento, ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice privacy. Il procedimento si inserisce inoltre nel quadro del Regolamento (UE) 2016/679 e delle disposizioni del Codice privacy, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Adozione delle misure d’urgenza

L’art. 33-bis del regolamento del Garante del 4 aprile 2019, n. 1, introdotto con deliberazione n. 33 del 27 gennaio 2022, attribuisce al dirigente del dipartimento competente il potere di adottare in via d’urgenza un provvedimento volto a impedire l’eventuale diffusione del materiale oggetto della segnalazione, salvo successiva ratifica del Garante.

A seguito della verifica della compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis del Codice, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato le determinazioni urgenti nn. 310-313 del 20 aprile 2026, successivamente trasmesse ai gestori delle piattaforme con note del 16 giugno 2026.

Destinatari e misure prescritte

Le misure sono state rivolte a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC, TikTok Technology Limited e Snap Inc. e hanno previsto:

  • l’adozione immediata di misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione;
  • la trasmissione del materiale in formato hash, ai fini dell’individuazione e del blocco dell’eventuale diffusione;
  • la conservazione, per dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento, dell’eventuale materiale che fosse acquisito in chiaro dalle piattaforme;
  • la limitazione della conservazione alla sola finalità probatoria;
  • l’utilizzo di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
  • la comunicazione tempestiva al Garante delle misure adottate per garantire tale protezione.

Ratifica del Garante

Il Garante ha preso atto delle osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e della documentazione acquisita agli atti. Con il provvedimento del 18 giugno 2026, registro dei provvedimenti n. 470, ha ratificato, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, i provvedimenti urgenti nn. 310-313 del 2026 adottati dal dirigente competente.

Il testo non prevede l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria né indica violazioni accertate ai fini sanzionatori. L’intervento ha natura preventiva e cautelare, finalizzata a impedire la diffusione del materiale e a preservare eventuali evidenze probatorie nel rispetto della non identificabilità diretta degli interessati.

Punti principali

Segnalazione ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy

La persona interessata ha segnalato al Garante il rischio di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza consenso di registrazioni, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati, indicando come piattaforme coinvolte Facebook, Telegram, TikTok e Snapchat.

Misure urgenti nei confronti delle piattaforme

Il dirigente competente ha ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC, TikTok Technology Limited e Snap Inc. di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash.

Conservazione a fini probatori

Le società sono state obbligate a conservare per dodici mesi l’eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente per finalità probatorie, utilizzando misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e comunicandole tempestivamente al Garante.

Ratifica del Garante

Il Garante, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ha ratificato i provvedimenti dirigenziali urgenti nn. 310-313 del 2026.

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