Risoluzione n. 109 del 22/10/2010
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione istituisce nuovi codici tributo per pagare con F24-Accise l’imposta sulle assicurazioni, il contributo RC auto al SSN, il contributo al Fondo vittime estorsione/usura e le relative sanzioni. Prevede regole di compilazione del modello, un periodo transitorio fino al 31 gennaio 2011 con possibilità di usare anche F23 e la soppressione dei vecchi codici F23 dal 1° febbraio 2011.
Istituzione dei codici tributo per il versamento con F24-Accise di imposte e contributi sui premi assicurativi
Istituzione dei codici tributo per imposte e contributi sui premi assicurativi
La risoluzione disciplina l’introduzione di nuovi codici tributo da utilizzare per il versamento, tramite modello F24-Accise, di somme dovute dalle imprese assicuratrici a titolo di imposta sulle assicurazioni, contributi sui premi RCA e sanzioni collegate. Il documento recepisce l’evoluzione normativa che consente l’utilizzo del canale F24-Accise anche per tali versamenti, pur mantenendo ferme le regole su denuncia, liquidazione e termini previste dalla legge n. 1216 del 1961.
Quadro normativo richiamato
Il provvedimento richiama tre principali basi normative:
- l’articolo 9 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, per la denuncia e il versamento dell’imposta sulle assicurazioni sui premi ed accessori incassati mensilmente;
- l’articolo 334 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che prevede un contributo sui premi delle assicurazioni RCA destinato al rimborso delle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale rese ai danneggiati dalla circolazione di veicoli a motore e natanti;
- l’articolo 18, comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, che istituisce un contributo sui premi assicurativi di alcuni rami per alimentare il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura.
Novità operative introdotte nel 2010
La risoluzione dà atto che:
- con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 maggio 2010 è stato approvato il nuovo modello di denuncia dell’ammontare complessivo dei premi ed accessori incassati nell’esercizio annuale scaduto, applicabile dall’anno 2010;
- con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 15 luglio 2010, le modalità di versamento di cui all’articolo 17 del d.lgs. n. 241/1997 sono state estese, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, lettera h-ter, ai pagamenti delle imposte e dei contributi sui premi assicurativi.
Codici tributo istituiti per F24-Accise
Per consentire il versamento tramite modello F24-Accise vengono istituiti i seguenti codici tributo:
- 3354 – "Imposta sulle assicurazioni – Erario – art. 4-bis, comma 5 e art. 9, comma 1, legge 29 ottobre 1961, n. 1216";
- 3355 – "Imposta sulle assicurazioni – Erario - Acconto – art. 9, comma 1-bis, legge 29 ottobre 1961, n. 1216";
- 3356 – "Imposta sulle assicurazioni RC auto – Province – art. 60 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446";
- 3357 – "Contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto – art. 11-bis L. 990/1969, art. 334, D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209";
- 3358 – "Contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto – Friuli Venezia Giulia – art. 52, commi 4 e 5, legge 448/2001";
- 3359 – "Contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto – Trento – art. 2, comma 110, legge 191/2009";
- 3360 – "Contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto – Bolzano – art. 2, comma 110, legge 191/2009";
- 3361 – "Contributo al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura – aumento aliquota - art. 18, comma 1, legge 23 febbraio 1999, n. 44";
- 3362 – "Sanzioni sulle somme dovute a titolo di imposta e contributi in applicazione delle disposizioni tributarie sulle assicurazioni ed i contratti vitalizi di cui alla L. 29 ottobre 1961, n. 1216".
Modalità di compilazione del modello F24-Accise
In sede di compilazione del modello F24-Accise, i codici tributo devono essere esposti nella sezione "Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione", nella colonna "importi a debito versati". Il documento indica inoltre i campi da valorizzare come segue:
- nel campo "ente" va indicato il codice "A";
- nel campo "mese" va inserito il mese cui si riferisce il versamento, nel formato MM;
- nel campo "anno di riferimento" va inserito l’anno del versamento, nel formato AAAA.
Per i versamenti riferiti al debito emergente dalla denuncia annuale, il mese deve essere indicato convenzionalmente con dicembre e l’anno di riferimento deve essere quello dei premi. A titolo esemplificativo, per importi emergenti nella denuncia annuale presentata nel 2011, occorre indicare mese 12 e anno 2010.
Il campo "codice identificativo" non deve essere compilato.
Regola speciale per il codice tributo 3356
Per il solo codice tributo 3356 deve essere compilato anche il campo "prov.", indicando il codice della provincia di residenza dell’intestatario della carta di circolazione nel formato XX. Il documento richiama la tabella delle sigle provinciali reperibile sul sito dell’Agenzia delle entrate.
Periodo transitorio e soppressione dei vecchi codici F23
Per consentire l’adeguamento delle imprese assicuratrici, è previsto un periodo transitorio fino al 31 gennaio 2011 durante il quale i versamenti possono essere effettuati indifferentemente con:
- modello F23;
- modello F24-Accise.
Per i versamenti effettuati con F23 devono essere utilizzate le codifiche già in uso, riportate nell’allegato 1. Tali codici sono soppressi dal 1° febbraio 2011.
Codici tributo F23 richiamati nell’allegato 1
L’allegato elenca i codici F23 allora in uso per imposte e contributi sui premi assicurativi:
- 526T – imposta sulle assicurazioni - acconto;
- 527T – imposta sulle assicurazioni - erario;
- 528T – imposta sulle assicurazioni – aumento aliquota erario;
- 529T – imposta sulle assicurazioni derivanti da RC auto province;
- 530T – contributo sui premi di assicurazione per RCA – Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Trento, Bolzano – art. 89 L. 388/2000 e art. 52, commi 4 e 5, L. 448/2001;
- 912T – contributo sui premi di assicurazione per RCA - art. 11 L. 990/1969;
- 676T – sanzione pecuniaria imposta sulle assicurazioni private e contratti vitalizi.
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