Risoluzione n. 113 del 27/10/2010
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione dispone la sospensione della compensazione, tramite F24, di diversi crediti d'imposta collegati agli incentivi per il rinnovo del parco circolante e per l'acquisto di veicoli ecologici, a seguito di anomalie riscontrate nell'utilizzo dei crediti e di uno scostamento rispetto alle risorse stanziate. La sospensione riguarda specifici codici tributo riferiti sia agli incentivi introdotti dalla legge finanziaria 2007 e dalle successive proroghe, sia a precedenti misure agevolative analoghe.
Sospensione dei codici tributo per i crediti d'imposta sugli incentivi alla rottamazione e all'acquisto di veicoli ecologici
Sospensione dei codici tributo per i crediti d'imposta su rottamazione e veicoli ecologici
La risoluzione n. 113/E del 27 ottobre 2010 della Direzione Centrale Normativa interviene sugli incentivi fiscali per il rinnovo del parco circolante e per l’acquisto di veicoli ecologici, disponendo la sospensione dell’utilizzo in compensazione di numerosi crediti d’imposta. Il provvedimento nasce dalla rilevazione di anomalie nelle compensazioni effettuate nel 2010 e dall’esigenza di verificare la coerenza con gli stanziamenti di bilancio.
Quadro normativo degli incentivi
Il documento richiama innanzitutto l’articolo 1, commi da 230 a 236, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha introdotto incentivi ambientali per la rottamazione dei veicoli più inquinanti e la loro sostituzione con mezzi nuovi eco-compatibili. In particolare, il comma 231 prevede che i centri autorizzati che effettuano la rottamazione, oppure le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo, rimborsino al venditore l’importo del contributo e recuperino poi tale importo come credito d’imposta utilizzabile solo in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, dal momento in cui viene richiesto al PRA l’originale del certificato di proprietà.
La risoluzione ricorda che il credito d’imposta:
- non è rimborsabile;
- non concorre alla formazione del valore della produzione netta.
Viene inoltre evidenziato che tali incentivi sono stati prorogati:
- dall’articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, fino al 31 dicembre 2008;
- dall’articolo 1 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, fino al 31 dicembre 2009, il quale rinvia alle norme dei commi da 230 a 234 dell’articolo 1 della legge n. 296/2006.
Il testo segnala anche la presenza, in passato, di incentivi analoghi già introdotti dall’articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e successivamente prorogati dall’articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito dalla legge 25 novembre 1997, n. 403.
Motivo della sospensione
Per consentire la compensazione dei crediti d’imposta tramite modello F24, nel tempo erano stati istituiti diversi codici tributo, distinti per tipologia di incentivo. Tuttavia, dai dati consuntivati al 30 settembre 2010 emergono anomalie nell’utilizzo dei crediti nel corso del 2010, con un significativo scostamento rispetto agli stanziamenti del bilancio dello Stato destinati a finanziare tali crediti.
Per questa ragione l’Amministrazione ritiene necessario sospendere l’utilizzo dei crediti d’imposta fino alla verifica e risoluzione delle anomalie riscontrate.
Ambito della sospensione
La sospensione riguarda l’utilizzo in compensazione, ai sensi del D.Lgs. n. 241/1997, dei crediti d’imposta da parte:
- dei centri autorizzati che hanno effettuato la rottamazione;
- delle imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo;
- degli eventuali cessionari dei medesimi crediti.
Il richiamo alla risoluzione n. 15/E del 5 marzo 2010 evidenzia che la misura si inserisce in un quadro già oggetto di interventi interpretativi e di controllo.
Codici tributo sospesi
La risoluzione indica espressamente i codici tributo per i quali opera la sospensione. Si tratta dei seguenti:
- 6794: credito d’imposta per contributo alla rottamazione di autoveicoli per il trasporto promiscuo, immatricolati come "euro 0" o "euro 1" - L. n. 296/2006, art. 1, comma 224;
- 6795: credito d’imposta per contributo alla sostituzione, attraverso la rottamazione di autovetture immatricolate come "euro 0" o "euro 1", con autovetture nuove immatricolate come euro 4 o euro 5, che emettono non oltre 140 grammi di CO2 al chilometro - L. n. 296/2006, art. 1, comma 226;
- 6796: credito d’imposta per contributo alla sostituzione, attraverso la rottamazione, di veicoli di cui all’art. 54, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate, immatricolati come "euro 4" o "euro 5" - L. n. 296/2006, art. 1, comma 227;
- 6797: credito d’imposta per contributo all’acquisto di veicoli di cui all’art. 54, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate, omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o GPL, nonché mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno - L. n. 296/2006, art. 1, comma 228;
- 6798: credito d’imposta per contributo alla rottamazione di motocicli appartenenti alla categoria "euro 0", con contestuale sostituzione con motocicli nuovi di categoria "euro 3" - L. n. 296/2006, art. 1, comma 236;
- 6800: credito d’imposta per contributo alla rottamazione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo, immatricolati come euro 0, euro 1 ed euro 2 – D.L. 248/2007, art. 29, comma 1;
- 6801: credito d’imposta per il contributo alla sostituzione, attraverso la rottamazione di motocicli e ciclomotori appartenenti alla categoria euro 0, con motocicli nuovi fino a 400 centimetri cubici di cilindrata di categoria euro 3 – D.L. 248/2007, art. 29, comma 2;
- 6802: credito d’imposta per contributo alla sostituzione, attraverso la rottamazione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo immatricolate come euro 0, euro 1 o euro 2, con autovetture nuove immatricolate come euro 4 o euro 5, che emettono valori di CO2 al chilometro entro i limiti previsti dal comma 3 dell’art. 29 del D.L. 248/2007;
- 6803: credito d’imposta per contributo alla sostituzione, attraverso la rottamazione, di veicoli di cui all’art. 54, comma 1, lettere c), d), f), g) e m), del D.Lgs. n. 285/1992, di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate di categoria euro 0 ed euro 1, con analoghi veicoli nuovi immatricolati come euro 4 - D.L. 248/2007, art. 29, comma 4;
- 6812: credito d’imposta per contributo alla sostituzione, attraverso la demolizione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo, immatricolati come euro 0, euro 1 ed euro 2, con autovetture nuove immatricolate come euro 4 o euro 5, che emettono valori di CO2 al chilometro entro i limiti previsti dall’art. 1, comma 1, del D.L. 5/2009;
- 6813: credito d’imposta per contributo alla sostituzione, attraverso la demolizione, di veicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettere c), d), f), g) e m), del D.Lgs. n. 285/1992, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi e di categoria euro 0, euro 1 o euro 2, con analoghi veicoli nuovi immatricolati come euro 4 o euro 5 – art. 1, comma 2, D.L. 5/2009;
- 6814: credito d’imposta per contributo all’acquisto di autovetture nuove di fabbrica omologate dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano, nonché mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno, che emettano valori di CO2 entro i limiti previsti dall’art. 1, comma 3, del D.L. 5/2009;
- 6815: credito d’imposta per l’acquisto di veicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi, di categoria "euro 4" o "euro 5", nuovi di fabbrica ed omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano – art. 1, comma 4, D.L. 5/2009;
- 6816: credito d’imposta per l’acquisto, attraverso la rottamazione di un motociclo o di un ciclomotore di categoria euro 0 o euro 1, di un motociclo fino a 400 cc di cilindrata nuovo di categoria euro 3 – art. 1, comma 5, D.L. 5/2009;
- 6709: credito d’imposta per incentivi agli autoveicoli alimentati a metano o a gas di petrolio liquefatto - art. 1, D.L. n. 324/1997, convertito dalla legge n. 403/1997;
- 6710: credito d’imposta per incentivi alla rottamazione di ciclomotori e motoveicoli - art. 22, legge n. 266/1997;
- 6711: credito d’imposta per incentivi alla rottamazione di macchine e attrezzature agricole - art. 17, comma 34, legge n. 449/1997;
- 6712: credito d’imposta per incentivi alla rottamazione di autovetture o di autoveicoli - art. 29, D.L. n. 669/1996 convertito dalla L. n. 30/1997 e art. 1, D.L. n. 324/1997 convertito dalla L. n. 403/1997.
Effetto operativo
L’effetto pratico del provvedimento è l’impossibilità, temporanea, di utilizzare in compensazione i crediti d’imposta relativi ai citati incentivi, fino a nuovo intervento che rimuova la sospensione. Il documento non indica una data di ripresa, limitandosi a subordinare la riattivazione alla soluzione delle anomalie riscontrate.
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