Salta al contenuto
Risoluzione

Risoluzione n. 114 del 28/10/2010

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione stabilisce nuove causali contributo, ridenomina alcune causali già attive e sopprime altre causali per il versamento tramite F24 dei contributi INPDAP, con efficacia dal 2 novembre 2010.

Istituzione, ridenominazione e soppressione di causali contributo INPDAP per modello F24

Istituzione, ridenominazione e soppressione di causali contributo INPDAP per F24

La risoluzione disciplina l’aggiornamento delle causali contributo utilizzate per il versamento, tramite modello F24, dei contributi di spettanza dell’INPDAP. Il provvedimento dà seguito alla richiesta dell’Istituto e definisce nuove codifiche, modifiche di denominazione e soppressioni, con decorrenza operativa dal 2 novembre 2010.

Quadro generale e presupposto dell’intervento

Il documento richiama la convenzione del 26 maggio 2006, e i successivi rinnovi, stipulata tra l’Agenzia delle entrate e l’INPDAP per la riscossione mediante modello F24 dei contributi di pertinenza dell’Istituto. Sulla base della nota INPDAP n. 5454 del 7 ottobre 2010, vengono quindi aggiornate le causali contributo gestite nel sistema di versamento.

Nuove causali contributo istituite

La risoluzione istituisce numerose nuove causali, riferite alle principali casse previdenziali INPDAP e a diverse tipologie di versamento, tra cui contribuzione, ricongiunzioni, rateizzazioni, conguagli, recuperi e somme collegate a indennità o altre partite contabili.

Tra le nuove causali figurano, in particolare:

  • codici per la Cassa CTPS, CPDEL, CPI, CPUG e CPS relativi a oneri per ricongiunzioni a fini pensionistici, rateizzazioni, conguagli e recuperi di indennità una tantum;
  • codici per INADEL, ENPAS, ENPDEDP e Cassa Unica del Credito relativi a rateizzazioni, conguagli, contributi volontari, contribuzione TFR o ulteriori elementi imponibili, oltre a recuperi, sanzioni e restituzioni di contributi sospesi per eventi calamitosi.

Le nuove causali sono elencate analiticamente nel documento con relativo codice e denominazione, tra cui, a titolo esemplificativo:

  • P106, CASSA CTPS - CONTRIBUZIONE 10% L.166/91;
  • P141, P241, P341, P441 e P541 per oneri ricongiunzioni L.45/90 conto ente;
  • P142, P242, P342, P442 e P542 per rateizzazioni;
  • P150, P250, P350, P450 e P550 per conguagli 1997-2004;
  • P151, P251, P351, P451 e P551 per conguagli anni precedenti con avviso bonario;
  • P152, P252, P352, P452 e P552 per conguagli anni precedenti con nota di debito;
  • P159, P259, P359, P459 e P559 per recupero indennità una tantum;
  • P608 e P708 per contributo TFR su elementi Accordo quadro 29/7/99;
  • P632 e P732 per contributo su ulteriori elementi imponibili TFR;
  • P810 per Cassa E.N.P.D.E.D.P. (Assicurazione Sociale Vita);
  • P926 per somme versate in conto anticipazione.

Modalità di compilazione del modello F24

La risoluzione precisa che le causali contributo vanno indicate nella sezione “altri enti previdenziali e assicurativi”, specificamente nel riquadro INAIL, in corrispondenza delle somme riportate nella colonna “importi a debito versati”.

Per la compilazione sono inoltre indicate le seguenti regole:

  • nello spazio “codice ente” va riportato il codice “0003”;
  • nello spazio “codice sede” va indicata la sigla della provincia della sede provinciale/territoriale INPDAP, desumibile dalla “Tabella T2 - sigla delle province italiane” pubblicata sul sito dell’Agenzia delle entrate;
  • nello spazio “periodo di riferimento da mese/anno a mese/anno” va indicato il periodo di competenza del contributo nel formato “MMAAAA”.

Causali contributo ridenominate

Il provvedimento modifica la denominazione di molte causali già attive, aggiornandone la descrizione senza alterarene il codice. Le ridenominazioni riguardano tutte le principali casse previdenziali considerate nel documento.

Tra le principali categorie interessate vi sono:

  • Cassa C.T.P.S., con ridenominazioni per riscatti, ricongiunzioni, note di debito, sanzioni, restituzioni per eventi calamitosi e varie tipologie di ricongiunzioni o riscatti a soluzione unica;
  • Cassa C.P.D.E.L., con analoghi aggiornamenti per riscatti, ricongiunzioni, note di debito, sanzioni, restituzioni e soluzioni uniche;
  • Cassa C.P.I. e Cassa C.P.U.G., con le stesse famiglie di causali aggiornate;
  • Cassa C.P.S., con ridenominazioni corrispondenti per riscatti, ricongiunzioni, note di debito, sanzioni, restituzioni e soluzioni uniche;
  • Casse INADEL, ENPAS, ENPDEDP e Cassa Unica del Credito, per contributi TFR, note di debito, benefici, sanzioni, somme per condono, somme in conto anticipazione e restituzioni per eventi calamitosi.

Le nuove descrizioni riguardano, tra l’altro:

  • oneri per riscatti e ricongiunzioni a fini pensionistici;
  • note di debito per sistemazioni contributive, benefici L. 336/70 e benefici contrattuali, quote a carico ante DPR 538/86 e DPR 538/86;
  • sanzioni per omesso o ritardato pagamento;
  • restituzione di contributi sospesi per eventi calamitosi;
  • ricongiunzioni a fine pensionistici con unica soluzione da INPS o da altre gestioni previdenziali, oppure da iscritto;
  • contributo TFR su elementi dell’Accordo quadro 29/7/99 e su ulteriori elementi imponibili.

Causali contributo soppresse

La risoluzione dispone infine la soppressione di una serie di causali contributo non più utilizzabili. Le soppressioni riguardano codici relativi alle medesime casse previdenziali già richiamate, in particolare per:

  • oneri per ricongiunzioni conto ente;
  • ruoli riscatto a fine pensionistici;
  • versamenti da Z1;
  • contribuzione aggiuntiva sindacale;
  • contribuzione figurativa per cariche elettive;
  • rifusione pensioni.

Sono soppressi, tra gli altri, i codici P118, P119, P131, P136, P138 e P139 per la Cassa C.T.P.S.; P218, P219, P231, P236, P238 e P239 per la Cassa C.P.D.E.L.; P318, P319, P331, P336, P338 e P339 per la Cassa C.P.I.; P418, P419, P431, P436, P438 e P439 per la Cassa C.P.U.G.; P518, P519, P531, P536, P538 e P539 per la Cassa C.P.S.; P631 per INADEL; P731 per ENPAS; P831 per ENPDEDP; P931 per Cassa Unica del Credito.

Decorrenza

Il documento precisa espressamente che l’efficacia operativa delle disposizioni decorre dal 2 novembre 2010.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.